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Milano, 18 dicembre 2009

Certificati Verdi. Cosa accadrà?

(Tommaso Barbetti - Responsabile settore Mercato e Incentivi Aper - Responsabile settore Mercato e Incentivi Aper)

 

La legge 99/09 ha previsto per i Certificati Verdi una "rivoluzione copernicana". Perché si è resa necessaria e come si prevede che sarà attuata.

 

Il meccanismo dei Certificati Verdi è basato sul modello del quota system, dove la determinazione del valore dell'incentivo è lasciato in gran parte in mano alle forze del mercato. La compravendita dei titoli (i certificati, appunto) tra produttori/importatori di energia convenzionale e produttori di energia rinnovabile, era destinata – proprio grazie alla logica della domanda-offerta – a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai minori costi possibili.

 

L'eccesso di offerta

Avviato nel 2003, il meccanismo ha ben presto mostrato molti limiti. A partire dal 2007 si è infatti registrato un eccesso di offerta: i Certificati Verdi in mano ai produttori da rinnovabili erano di più rispetto a quelli di cui i compratori dovevano dotarsi. Questo eccesso di offerta ha determinato:

  • il crollo del prezzo dei certificati, che ha toccato il minimo storico di 58 €/MWh nell'agosto 2008 (quando solo 2 anni prima si viaggiava su un valore più che doppio),
  • la formazione di una grossa coda di certificati non venduti. Con ciò mettendo a rischio la sopravvivenza delle iniziative già avviate e lo sviluppo di quelle in progetto.

 

Le esenzioni

Quanto accaduto nel 2008 poteva già essere intuito nel 1999 e nel 2001, quando cioè si definì e si dette avvio al meccanismo. La lunga lista di esenzioni dall'obbligo di acquisto di Certificati Verdi, prevista fin da allora, mostra oggi tutti i suoi limiti. Spesso ci si limita a ricordare che i soggetti ad obbligo devono acquistare ogni anno certificati per una quota (5,3 % nel 2009) delle loro produzioni e importazioni convenzionali dell'anno precedente. In realtà, per determinare l'energia soggetta ad obbligo, vanno sottratte le esenzioni previste dallo stesso decreto Bersani. In particolare sono esentate:

  • le produzioni e importazioni di energia rinnovabile
  • le produzioni di energia in cogenerazione,
  • l'energia prodotta col sistema dei pompaggi,
  • le produzioni di energia da carbone di origine nazionale,
  • gli autoconsumi di centrale
  • una franchigia di 100 GWh di energia per ciascun produttore.

 

Tali esenzioni, introdotte per premiare determinate pratiche ritenute virtuose o strategiche e per alleggerire l'onere nei confronti dei soggetti ad obbligo, hanno nettamente ridotto la base d'obbligo su cui viene calcolato il quantitativo di Certificati Verdi che è necessario acquistare. Per il 2008, si stima che la base sia stata erosa di circa la metà (175 TWh su un totale di 360 TWh di consumo interno lordo di elettricità), portando l'energia soggetta ad obbligo da 360 TWh a circa 185 TWh.

E analogamente, per l'anno 2009, il quantitativo di Certificati Verdi che i soggetti ad obbligo devono acquistare è di circa 10 milioni di certificati, quando in assenza di esenzioni il quantitativo sarebbe stato quasi il doppio.

Fintanto che lo sviluppo della produzione rinnovabile (e conseguentemente il rilascio dei certificati) è rimasto limitato, la presenza di esenzioni non ha determinato significative conseguenze sull'andamento dei prezzi. Ma non appena il numero dei soggetti aventi diritto ai certificati ha cominciato ad aumentare, l'erosione della platea della domanda ha portato rapidamente a una situazione di eccesso di offerta.

 

Una "rivoluzione copernicana"

Per ridare equilibrio al sistema si è resa necessaria una riflessione sulle sue regole. Prendendo esempio dal meccanismo vigente nel Regno Unito – altro grande stato europeo che si avvale dei Certificati Verdi per la promozione della fonte rinnovabile — è stata introdotta una "rivoluzione copernicana" nel sistema. La legge 99/09 prevede infatti il trasferimento dell'obbligo di acquisto dei certificati: a partire dall'anno 2011, i soggetti obbligati non saranno più i produttori e gli importatori ma "i titolari di uno o più contratti di dispacciamento in prelievo con la società Terna spa".

Si tratta:

  • dei venditori di energia (o grossisti) che riforniscono il libero mercato,
  • dei grandi clienti finali che operano senza retailer; coloro, cioè, che acquistano direttamente energia all'ingrosso, concludendo in prima persona il contratto di dispacciamento in prelievo con Terna,
  • della società Acquirente Unico che serve i clienti ammessi al servizio di maggior tutela,
  • degli esercenti il servizio di Salvaguardia che servono i clienti in regime di salvaguardia.

 

Ma in che modo il trasferimento dell'obbligo risolve lo squilibrio dei mercati?

Indicando come nuovi soggetti ad obbligo le categorie elencate, la base d'obbligo su cui si andrebbe a calcolare la quota di certificati che è necessario acquistare per adempiere all'obbligo, passerebbe dagli attuali 185 TWh a circa 360 TWh. Sebbene il testo della legge 99/09 non sia troppo chiaro in proposito e si sia ancora in attesa del decreto di attuazione (atteso per febbraio), non sembra logico supporre che vengano incluse esenzioni anche nel nuovo regime. Infatti, in primo luogo, non si vede come sarebbe possibile nella pratica tracciare l'energia attualmente esentata, in maniera tale da poter traslare tale esenzione sui corrispondenti soggetti che stipulano un contratto di dispacciamento in prelievo allo scopo di commercializzarla. In secondo luogo, la previsione delle esenzioni sarebbe in palese contraddizione con la ratio della nuova norma, e non sortirebbe nel complesso alcun miglioramento al regime attuale, contribuendo semmai solo a complicarlo ulteriormente.

 

Le conseguenze sulle categorie coinvolte

Rispetto ai produttori da rinnovabili, aumentando la platea della domanda non si registrerebbe più il forte squilibrio (eccesso di offerta, vedi fig.1) che attualmente caratterizza il mercato. Il prezzo dei Certificati Verdi, pur con le fisiologiche fluttuazione tipiche di qualsiasi mercato, sarebbe molto più stabile tendendo al prezzo di riferimento del GSE, come nella ratio del meccanismo.

Fig.1: Andamento della domanda e dell'offerta con lo scenario attuale e con il trasferimento dell'obbligo.

 

Per quanto riguarda gli attuali soggetti obbligati, con il nuovo meccanismo essi non sosterranno più alcun costo per l'acquisto dei certificati. Tale costo, stimabile in circa 4-5 €/MWh, non verrebbe dunque più "ricaricato" sulle offerte di vendita di energia elettrica attualmente presentate in Borsa Elettrica, scomparendo così anche dal PUN (Prezzo Unico di acquisto Nazionale).

 

Questo elemento è ancor più significativo se si considera che sono proprio i produttori e gli importatori (e cioè gli attuali soggetti obbligati) a determinare il prezzo marginale dell'energia elettrica venduta in Borsa. I prezzi zonali di vendita incorporano, infatti, i costi di partecipazione al mercato dei Certificati Verdi, anche quando l'energia ceduta è esente dall'obbligo. I soggetti esentati fruiscono così di una "rendita indebita": godono infatti di un maggior prezzo dell'energia a fronte di un mancato esborso per l'acquisto dei certificati. E proprio tale rendita indebita la legge 99/09 provvede ad eliminare a beneficio del consumatore finale.

Naturalmente il costo di partecipazione al mercato CV passerebbe ai nuovi soggetti ad obbligo, che con tutta probabilità provvederanno a inserirlo nei costi di commercializzazione dell'energia, quindi traslandolo anch'essi sul consumatore finale.

 

Costo complessivo ridotto

Per spiegare come tale costo per i nuovi soggetti ad obbligo sarebbe sul lungo periodo inferiore rispetto a quello dei attuali obbligati, è necessaria una breve digressione su come tale ricarico si viene a formare. Esso equivale in buona sostanza al prezzo atteso di un Certificato Verde per la quota d'obbligo: ad esempio, sappiamo che nell'anno 2009 per 1.000 MWh di energia convenzionale prodotta nell'anno precedente, sarà necessario acquistare una numero di certificati pari alla quota in vigore nel 2009 (5,3%), cioè 53 certificati. Tale costo viene caricato sul prezzo dell'energia elettrica: in pratica ogni MWh di energia venduta in Borsa incorpora anche il costo dell'acquisto di Certificati Verdi che quello stesso MWh ha determinato, proporzionalmente al valore della quota d'obbligo in vigore quell'anno. Se è dunque la quota d'obbligo a determinare quanto gli operatori ricaricano sul prezzo dell'energia (e quindi sul consumatore finale), e dato che con una base d'obbligo più ampia si potranno applicare quote minori per incentivare lo stesso quantitativo di energia verde, si capisce come grazie a questa misura sarà possibile raggiungere gli obiettivi in materia di rinnovabili fissati dall'Unione Europea con un onere finale sul consumatore nettamente inferiore a quello dell'attuale sistema. (vedi fig.2).

Schematicamente si potrebbe dire che eliminando – grazie al nuovo meccanismo – la "rendita indebita" dei soggetti esentati, l'onere dei certificati graverà su un quantitativo maggiore di energia (tutta quella dispacciata); risultando così maggiormente, spalmato determinerà un costo complessivo inferiore.

Inoltre, non sarà più a quel punto necessario l'uso delle costose misure transitorie per il sostegno dei prezzi del Certificati Verdi che mirano a rimediare artificiosamente agli squilibri della domanda sull'offerta, vedi la misura introdotta con il Dm 18 dicembre 2008, che prevede il ritiro obbligatorio da parte del GSE dei Certificati invenduti al prezzo medio dei tre anni precedenti. E se non vi saranno – come è probabile – oneri aggiuntivi connessi al meccanismo dei Certificati Verdi, si ridurrà anche la componente A3 della bolletta elettrica, che incrementa il costo finale per il consumatore.

Fig.2: percentuale d'obbligo per il raggiungimento degli obiettivi UE nei due scenari

 

Il rimando al 2012

Approvata con fatica la norma e definite finalmente le nuove regole di base del gioco, a distanza di meno di quattro mesi il Legislatore è tuttavia nuovamente intervenuto, questa volta per modificare la data di applicazione dell'obbligo: con il cosiddetto "emendamento Casoli" (Dl n.135/2009), recante "Disposizioni in merito all'attuazione degli obblighi comunitari", si dispone infatti lo slittamento del trasferimento dell'obbligo dall'anno 2011 all'anno 2012.

Tale dilazione è stata giustificata sulla scorta delle seguenti considerazioni:

  • il costo di partecipazione dei soggetti ad obbligo al mercato dei Certificati Verdi viene incorporato all'interno delle offerte di vendita dell'energia presentate in Borsa Elettrica;
  • in base al principio della competenza economica nel bilancio, i costi vanno imputati all'anno in cui sono maturati, ossia all'anno in cui l'obbligo è scaturito;
  • nel caso dei Certificati Verdi, il mancato ricarico dei costi di partecipazione al mercato dei Certificati Verdi nell'anno 2011 (ossia il primo anno con i nuovi soggetti ad obbligo) dovrebbe già sortire i suoi effetti nell'anno in cui è stata prodotta o importata l'energia convenzionale su cui è maturato l'obbligo, ossia il 2010: come a dire che già a partire dal 2010 il prezzo di borsa dell'energia elettrica non dovrebbe più contenere il costo di acquisto dei Certificati Verdi;
  • tale costo sarebbe incorporato, presumibilmente, tra i margini di commercializzazione, all'interno delle offerte di vendita al dettaglio da parte dei grossisti (nuovi soggetti ad obbligo);
  • tuttavia, al momento dell' approvazione della norma, molte quote di energia elettrica per l'anno 2010 risultavano essere già state commercializzate dagli attuali soggetti ad obbligo, incorporando naturalmente anche il sovracosto di partecipazione al mercato;
  • ciò determinerebbe il rischio di un doppio ricarico sul consumatore finale (ricarico sul mercato all'ingrosso da parte degli attuali soggetti ad obbligo e ricarico sul mercato al dettaglio da parte dei nuovi soggetti ad obbligo)

Ed ecco perché è stato procrastinato il termine (anche in considerazione del fatto che non sono ancora oggi note le modalità applicative relative al trasferimento dell'obbligo).

Le conseguenze per i produttori da rinnovabili

Con questo improvviso dietrofront si è pertanto deciso di lasciare agli attuali e ai nuovi soggetti ad obbligo il tempo di adeguare le proprie offerte di vendita, scaricando tuttavia l'intero peso del ritardo e dell'instabilità normativa sui produttori rinnovabili. Infatti, con la fine del 2010 terminerà anche l'attuale regime transitorio di sostegno ai prezzi dei Certificati Verdi (ritiro obbligatorio dei certificarti invenduti): con la dilazione del trasferimento dell'obbligo, il riequilibrio della domanda sull'offerta avverrà quindi con un anno di ritardo, lasciando per tutto il 2011 i Certificati Verdi senza un valore di riferimento verso il quale convergere.

Si prefigura un 2008-bis, con assai probabili pressioni al ribasso del prezzo dei Certificati Verdi. Ribassi che si ripercuoteranno anche sugli anni successivi, creando code di invenduti che perturberanno l'andamento delle transazioni anche nel corso del 2012 e del 2013.

Quanto descritto offre uno spaccato piuttosto realistico dell'instabilità normativa che governa lo scenario della produzione di energia rinnovabile, soprattutto per quanto riguarda l'incentivazione. E il clima di incertezza del settore non accenna a scemare: grande preoccupazione ha recentemente destato la proposta di emendamento alla Finanziaria 2010, con cui si andava ad abbassare di almeno 30-40 €/MWh il prezzo intorno al quale, nella persistente situazione di eccesso di offerta, convergono i valori dei certificati.

Indipendentemente dal fatto che la proposta (accompagnata da altre in materia di autorizzazione e accesso alle reti parimenti lesive delle rinnovabili) sia stata fortunatamente ritirata, si capisce come in presenza di così scarse garanzie sulla stabilità del quadro regolatorio e legislativo, diventi sempre più difficile assumere decisioni di investimento e ottenere credito dalle banche. Ciò assume valenza in primo luogo in un'ottica di sviluppo del settore, ma anche di credibilità internazionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi europei. Ma il problema si rilegge anche nelle considerazioni di breve termine: l'instabilità normativa sta generando incertezza sui ricavi degli operatori, e pertanto sulla loro capacità di ripagare i debiti contratti con gli istituti di credito che hanno finanziato le iniziative. Si ripropone, seppure in scala minore, il problema che nei mesi scorsi ha caratterizzato il settore immobiliare e finanziario. Qualsiasi sia l'esito della conferenza di Copenhagen, una crisi del settore delle rinnovabili non sarebbe certo un bel biglietto da visita per la nascente Green Economy.

 

 

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