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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 26 agosto 2016, n. 1607

Valutazione di impatto ambientale - Impianto di produzione di energia da Forsu - Decreto di non assoggettabilità a Via - Articolo 20, Dlgs 152/2006 Impugnazione - Legittimazione processuale - Comitati spontanei locali - Condizioni - Limiti - Soggetti privati - Mera vicinitas - Esclusione

Tar Lombardia

Sentenza 26 agosto 2016, n. 1607

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame, Assemblea Popolare No Elcon, Comitato Cittadino "Gruppo Quartiere S. Paolo", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché da A. L., N. C., M. A. C., L. M., A. M., C. B., rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis);

contro

Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano), in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis);

Comune di Legnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

nei confronti di A. L. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non costituita;

Parco Alto Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

Comune di Castellanza, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) — Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

Accam Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

 

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo:

— del decreto della Provincia di Milano n. 2882 del 13 marzo 2014 di non assoggettabilità alla procedura di Via del progetto dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi presentato dalla A. L. Spa, da ubicarsi in Legnano (Mi) via (omissis);

— della procedura volta all'autorizzazione provinciale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle opere connesse, alimentato da Forsu "Centro Integrato per la gestione dei rifiuti di Legnano" ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Dlgs  387/2003 e smi, e per l'annullamento di tutti gli atti correlativi e consequenziali ivi compresa l'eventuale autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano;

— delle delibere del Consiglio comunale di Legnano inerenti la perimetrazione del Plis Parco Alto Milanese ovvero la zonizzazione di aree già ricomprese in detta perimetrazione e in particolare della delibera del 5 febbraio 2002 avente per oggetto la riperimetrazione del Parco Alto Milanese e, occorrendo, delle delibere di approvazione del Pgt del Comune di Legnano (deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 25 ottobre 2011) e delle successive varianti in itinere;

e in ogni caso per l'accertamento dell'esatta perimetrazione del Plis (parco locale di interesse sovracomunale) Alto Milanese e della zonizzazione impresa dal Comune di Legnano;

 

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

— del decreto n. 10239 del 14 ottobre 2014 emesso dalla Città Metropolitana di Milano che attesta la non assoggettabilità alla procedura di Via del progetto dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi presentato dalla A. L. Spa e da ubicarsi in Legnano (MI) via (omissis);

— della procedura volta alla autorizzazione integrata ambientale autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, e delle opere connesse, alimentato da Forsu "Centro Integrato per la gestione dei rifiuti di Legnano" ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Dlgs  387/2003, e ai sensi del Dlgs 152/2006, procedura radicata con istanza 17 dicembre 2014 alla Provincia di Milano;

— del provvedimento del 3 dicembre 2015 con cui la Città Metropolitana di Milano la rilasciato lautorizzazione integrata ambientale.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano, del Comune di Legnano nonché della società A. L. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

A. L. Spa è una società pubblica interamente partecipata dai Comuni di Legnano (che detiene il 65,29% delle azioni sociali), Parabiago, Canegrate, Villa Cortese, Arconate, Buscate, Magnago e San Giorgio su Legnano, che svolge, fra l'altro, il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in favore delle Amministrazioni comunali che la partecipano (oltre che di altri comuni) e per il tramite della controllata A. L. A. Srl.

La predetta società, nel dicembre del 2013, depositava presso i competenti uffici della Provincia di Milano istanza per la verifica di non assoggettabilità a Via del progetto consistente, in sintesi, nella realizzazione e nella gestione di un impianto, collocato in un'area di proprietà già strutturalmente adibita all'espletamento di servizi di igiene urbana, per la produzione di energia elettrica attraverso il trattamento di biodigestione anaerobica della Forsu (frazione organica del rifiuto solido urbano).

La procedura di verifica di Via veniva definita con il decreto dirigenziale n. 2882 de1 13 marzo 2014, che escludeva l'assoggettabilità a Via del progetto in questione.

Il decreto di esclusione dalla Via, a seguito, da un lato, dell'intervenuta entrata in vigore del Dlgs 46/2014, e, dall'altro lato, dell'invio di documenti da parte di A. (relativamente all'effettiva potenzialità delle linee di trattamento), veniva revocato con successivo provvedimento dirigenziale n. 10111 del 10 ottobre 2014, cui seguiva il provvedimento n. 10239 del 14 ottobre 2014 (pubblicato sul Burl n. 43 del 22 ottobre 2014) con cui la Provincia confermava la non assoggettabilità alla procedura di Via del progetto dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi presentato dall'impresa A..

Con ricorso notificato in data 25 settembre 2015 e depositato il 9 ottobre 2015 i Comitati e le persone fisiche indicati in epigrafe impugnavano il decreto n. 2882 del 13 marzo 2014, la "procedura" volta all'autorizzazione provinciale per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in questione, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Legnano del 5 febbraio 2002 inerente la perimetrazione del Plis (parco locale di interesse sovracomunale) Parco Alto Milanese, chiedendo l'annullamento degli atti, previa tutela cautelare, nonché l'accertamento dell'esatta perimetrazione del Parco.

Si costituivano in giudizio l'A. Spa, il Comune di Legnano e la Città Metropolitana di Milano, che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del gravame, ne eccepivano l'inammissibilità sotto diversi profili.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2015, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la parte ricorrente vi rinunciava, e il Presidente della Sezione disponeva la fissazione dell'udienza pubblica del 15 giugno 2016 per la trattazione nel merito del ricorso.

Intanto, definito il procedimento di verifica di Via, al fine di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, la Provincia (nel frattempo, costituitasi in Città Metropolitana), convocava la Conferenza dei servizi per l'istruttoria del progetto.

In data 28 settembre 2015 la Conferenza dei servizi, concludeva l'istruttoria, esprimendosi positivamente sul progetto. Nell'ambito di detta Conferenza, il Comune di Legnano esprimeva il proprio parere positivo.

Indi il procedimento veniva concluso con il provvedimento del 3 dicembre 2015 con cui veniva rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 gennaio 2016 i ricorrenti impugnavano il decreto dirigenziale n. 10239 del 14 ottobre 2014 emesso dalla Città Metropolitana di Milano, e l'autorizzazione integrata ambientale del 3 dicembre 2015.

Le parti resistenti, oltre a contestare la fondatezza anche di tale ricorso, parimenti ne eccepivano l'inammissibilità per plurime ragioni.

In vista della trattazione nel merito, le parti depositavano memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Indi all'udienza pubblica del 15 giugno 2016 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

 

Diritto

Con ricorso introduttivo notificato in data 25 settembre 2015 e depositato il 9 ottobre 2015 i ricorrenti, persone fisiche e comitati, hanno impugnato il decreto n. 2882 del 13 marzo 2014 con cui la Provincia di Milano ha escluso l'assoggettabilità a Via del progetto in questione.

In relazione a tale impugnazione, come rilevato dalle difese delle Amministrazioni resistenti e della società controinteressata, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, alla data della relativa proposizione, il decreto gravato era stato – circa un anno prima — revocato con il provvedimento n. 10111 del 10 ottobre 2014 e sostituito dal provvedimento n. 10239 del 14 ottobre 2014, che ha confermato la non assoggettabilità a Via del progetto. L'annullamento del decreto n. 2882/2014, già espunto dall'ordinamento giuridico alla data dell'introduzione del giudizio, sarebbe inutiliter datum non portando alcuna utilità ai ricorrenti.

I.1) Ugualmente inammissibile per carenza di interesse è il ricorso introduttivo con riferimento alla (generica) impugnazione della "procedura" volta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. All'epoca della proposizione del ricorso infatti il procedimento era ancora in itinere, essendosi concluso con il provvedimento del 3 dicembre 2015, dunque successivamente alla data di deposito del ricorso.

A tutto concedere quindi deve ritenersi che siano stati impugnati atti endoprocedimentali, peraltro neppure specificamente individuati nell'atto introduttivo del giudizio, in ogni caso privi di lesività.

I.2) Con il medesimo ricorso i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio del Comune di Legnano del 5 febbraio 2002 avente per oggetto la perimetrazione del Parco Alto Milanese e, "occorrendo", le delibere di approvazione del Pgt del Comune di Legnano (deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 25 ottobre 2011 e successive varianti in itinere) nella parte in cui zonizzano le aree interessate dal progetto quali aree produttive.

Anche in relazione all'impugnazione di tali atti il ricorso si presenta inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto alla deliberazione di perimetrazione del Parco Alto Milanese le relative censure dedotte si presentano generiche, nonché formulate in termini dubitativi, con richieste che devolvono al Tar, in modo inammissibile, l'integrazione di specifici motivi di censura.

Ugualmente dicasi per la deliberazione di approvazione del Pgt del Comune di Legnano di cui si deduce l'illegittimità affidandola esclusivamente alla generica argomentazione secondo cui sarebbe stata impressa alle aree di cui trattasi destinazioni "incompatibili con la tutela ambientale e naturalistica" (cfr. pag. 38 del ricorso introduttivo).

In ogni caso la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del (revocato) decreto di non assoggettabilità a Via ridonda sull'impugnazione della delibera di perimetrazione del Parco e su quella di approvazione del Pgt, gravate in relazione all'ubicazione dell'impianto di cui si discute, sotto il profilo della legittimazione ed interesse all'azione da parte dei ricorrenti, che non vantano, o comunque non hanno dimostrato, il possesso di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati, oltre che per quanto sarà esposto ai successivi punti II.2.a) e II.2.b).

II) Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 gennaio 2016 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 10239 del 14 ottobre 2014, che ha confermato la non assoggettabilità a Via del progetto.

In relazione a tale impugnazione il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Il decreto è stato pubblicato sul Burl n. 43 del 22 ottobre 2014, data dalla quale decorre il termine decadenziale per l'impugnazione.

Nel caso di specie l'impugnazione è stata proposta solo un anno dopo, con il ricorso per motivi aggiunti, passato per la notifica il 18 dicembre 2015.

Va osservato che ai sensi dell'articolo 20 comma 7 del Dlgs 152/2006 il provvedimento di assoggettabilità è pubblicato a cura dell'Autorità competente mediante un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, nonché con la pubblicazione integrale sul sito web dell'Autorità competente.

La pubblicazione di un atto amministrativo sul Bollettino ufficiale della Regione risponde ad un'esigenza di ordine generale dell'ordinamento per la legale conoscenza degli atti, che rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre azione giurisdizionale, il cui dies a quo è costituito dal giorno della pubblicazione stessa (Consiglio di Stato Sezione V 5 settembre 2014 n. 4518; idem Sezione IV 4 giugno 2013 n. 3061).

Va aggiunto che nel caso di specie, ai sensi della disciplina dettata dall'articolo 20 del Dlgs 152/2006, la pubblicazione del provvedimento di assoggettabilità non è un adempimento facoltativo, ma obbligatorio ex lege, determinandosi così la possibilità per ogni soggetto interessato di avere piena contezza della lesività dell'atto.

In proposito va rilevato che l'avviso pubblicato sul Burl n. 43 del 22 ottobre 2014 individua la società istante, l'ubicazione dell'impianto, e l'attività del medesimo, fornendo quindi informazioni sufficienti a dare contezza del contenuto del provvedimento, il cui testo integrale, si indica nell'avviso stesso, è consultabile sul sito della Provincia di Milano e su quello dedicato della Regione Lombardia (www.silvia.regione.lombardia.it).

Non sono idonee a superare la tardività dell'impugnazione le argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla non correttezza delle pubblicazioni degli avvisi di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità. Tali deduzioni, che potrebbero avere qualche rilievo in termini di partecipazione al procedimento, avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione del provvedimento finale, ma non hanno rilevanza quanto al termine di impugnazione del provvedimento stesso, costituendo, come detto, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e all'Albo pretorio forme di pubblicità legale, con tutti i conseguenti sopra evidenziati.

In conclusione in relazione all'impugnazione del decreto n. 10239 del 14 ottobre 2014 il ricorso, affidato ai motivi di gravame dal primo al settimo, va dichiarato irricevibile.

II.1) Con il medesimo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato altresì gli atti della procedura volta all'autorizzazione integrata ambientale nonché il relativo provvedimento finale del 3 dicembre 2015.

Quanto all'impugnazione degli atti endoprocedimentali valga quanto esposto al precedente punto I.1).

II.2) In relazione all'impugnazione del provvedimento con cui è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale, prima di esaminarne il merito, il Collegio deve delibare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione sollevata dalle difese della società A. e del Comune di Legnano.

Il gravame è stato proposto, da un lato, da tre comitati, dall'altro da sei persone fisiche.

L'eccezione va esaminata partitamente in relazione alle diverse categorie di ricorrenti.

II.2.a) In relazione ai tre comitati (Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame, Assemblea Popolare No Elcon, Comitato Cittadino "Gruppo Quartiere S. Paolo") nel ricorso (sia in quello introduttivo sia in quello per motivi aggiunti) si dichiara che trattasi di associazioni che "operano nel territorio di Legnano, ed in particolare nella zona attraversata dalla via Novara" (sede dell'ubicazione dell'impianto di cui al decreto Aia), e hanno "la finalità della tutela dell'ambiente e della qualità della vita specificatamente per la zona interessata dal presente ricorso ove abitano gli iscritti alle medesime associazioni".

Ciò rilevato, deve premettersi, sotto un profilo generale, che il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa ha il carattere di giurisdizione soggettiva e non di difesa dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, alla stregua di un'azione popolare, e non ammette, pertanto, un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Consiglio di Stato Sezione IV 6 dicembre 2013 n. 5830; sotto tale profilo cfr. anche Adunanza plenaria n. 4/2011).

La legittimazione processuale si rinviene solo in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale precipua. Il presupposto e nel contempo l'effetto, è che nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo Giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non sia un quisque de populo.

Con riguardo al tema della tutela degli interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo, come i comitati, l'elaborazione giurisprudenziale pone quale requisito necessario ai fini della legittimazione l'effettiva rappresentatività del soggetto, ovvero l'effettiva attitudine dello stesso a rappresentare una determinata categoria organizzata, in assenza di un'espressa previsione legislativa che direttamente riconosca legittimazione a determinati soggetti. L'effettiva rappresentatività, in altri termini, è l'elemento che consente di "passare" dagli interessi diffusi (comuni a tutti gli individui di una certa formazione sociale non organizzata, che non si prestano ad essere tutelati in sede giurisdizionale, salve le ipotesi di azione popolare legislativamente previste) agli interessi collettivi, ovvero interessi che hanno come portatore un ente esponenziale di un gruppo non occasionale.

Sono stati quindi enucleati diversi indici atti a dimostrare, in funzione della legittimazione processuale, l'effettiva rappresentatività di un ente ai fini della tutela giurisdizionale dell'interesse collettivo di cui lo stesso si dichiara portatore. Tali indici sono stati individuati nei seguenti:

— la finalità di protezione dell'interesse collettivo quale fine cui è preordinata l'attività dell'ente in base alle finalità statutarie;

— la struttura organizzativa stabile, tale da consentire al soggetto di svolgere con continuità la propria attività a protezione dell'interesse collettivo;

— la cd. vicinitas, ovvero la "prossimità" tra l'interesse che si assume leso e la finalità statutaria dell'ente.

Per giurisprudenza consolidata, ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che il comitato spontaneo sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. Inoltre, occorre che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti. Anche con riferimento alle associazioni che si fanno portatrici di interessi collettivi, la giurisprudenza ne ammette la legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione di atti ritenuti lesivi dei predetti interessi a condizione che esse posseggano i seguenti requisiti:

a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti nel giudizio;

b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, nel senso di svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa, assumendo l'azione connotazioni tali da creare in capo all'ente una situazione sostanziale meritevole di tutela;

c) abbiano un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Ciò in quanto lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota facente capo ad un parte più o meno ampia della popolazione (Tar Napoli Sezione VII 21 aprile 2016 n. 2025; Tar Bologna Sezione I 5 aprile 2016 n. 378; Consiglio di Stato, Sezione V, 9 dicembre 2013, n. 5881; Tar Catanzaro Sezione I 9 maggio 2013, n.565; Tar Lombardia, Milano, Sezione III, 9 luglio 2012, n. 1914; Consiglio di Stato Sezione IV 19 febbraio 2010 n. 1001; Sezione V 14 giugno 2007 n. 3192 e 23 aprile 2007, n. 1830).

Si tratta quindi di verificare se gli enti ricorrenti rispondano ai requisiti sopra ricordati.

Ora, quanto alla "Assemblea Popolare No Elcon" non sono stati prodotti in giudizio né lo Statuto né l'atto costitutivo. Risulta quindi preclusa in radice, per tale ente, la possibilità di valutare la sussistenza degli indici sopra ricordati, non potendosi conoscere quali finalità persegua, quando sia stata istituita tale "assemblea" e da quando operi sul territorio.

Degli altri due comitati (Comitato Cittadino "Gruppo Quartiere S. Paolo" e Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame) sono stati depositati in giudizio gli Statuti, da cui si evince che:

— quanto al Comitato Cittadino "Gruppo Quartiere S. Paolo", costituito "su iniziativa di un gruppo di cittadini", l'articolo 5 dello Statuto individua come finalità principale "la tutela civica ed ambientale del quartiere", prefiggendosi "di migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti";

— quanto all'Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto l'ente si prefigge di perseguire le seguenti finalità: "stimolare la coscienza e l'interesse dei cittadini al fine di sviluppare la crescita sociale e culturale del proprio quartiere e di tutta la città; agire al fine di migliorare la qualità di vita nel quartiere e nella città; favorire la partecipazione diretta dei cittadini alla vita istituzionale del Comune e degli enti pubblici; prevenire fenomeni di degrado urbanistico, promuovendo la responsabilità sociale e il rispetto dell'ambiente; favorire l'integrazione e la coesione sociale".

Il Collegio osserva che le finalità indicate negli statuti appaiono ampie e generali, tali da non potersi dedurre la non occasionalità della protezione dello specifico interesse dedotto in giudizio.

Inoltre non sono stati prodotti gli atti costitutivi né sono state fornite informazioni circa la data di costituzione e il numero di aderenti. Non è possibile quindi evincere un sufficiente grado di collegamento stabile con il territorio, un adeguato grado di rappresentatività e un'azione dotata di apprezzabile consistenza dei comitati in questione (cfr. Tar Milano Sezione III, 6 novembre 2014, n. 2674; Tar Potenza Sezione I 26 agosto 2014 n. 564).

Manca in sintesi qualunque dimostrazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire in capo agli enti ricorrenti, sotto il profilo della situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione del decreto Aia.

II.2.b) Quanto alla categoria delle persone fisiche, ricorrenti nel presente giudizio, nel ricorso per motivi aggiunti, dopo aver premesso che "la Signora A. L. abita a Busto Arsizio, (Omissis), in zona contigua al confinante Comune di Legnano, in area immediatamente confinante con il Parco Alto Milanese mentre la Signora C. N. abita a Legnano, (omissis), nella stessa via dove dovrebbe essere realizzato l'impianto oggetto del ricorso. I Signori M. A. C., L. M. e A. M. sono comproprietari di un immobile sito in Legnano — (Omissis) costituito da un parco con campo da tennis, campo di pattinaggio, relativi spogliatoi e club house antistante il numero civico (omissis). Il Signor C. B. abita a Legnano (omissis), nella casa di sua proprietà con circostante giardino" si deduce che "Per questi soggetti e per le relative famiglie, è di rilevante interesse la tutela dell'ambiente e della salute relativamente all'area su cui si dovrebbe realizzare l'impianto oggetto del presente ricorso e i cui effetti negativi, in termini di inquinamento dell'area, dell'acqua, del suolo e di emissioni odorifere si propagheranno anche alle loro abitazioni e proprietà".

Va rammentato che nel processo amministrativo tale condizione dell'azione è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 C.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto, non essendo ammissibili azioni popolari, se non nei casi eccezionali, espressamente stabiliti dalla legge.

È stato condivisibilmente osservato che la legittimazione a ricorrere presuppone il riconoscimento dell'esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'Amministrazione, mentre, in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dall'invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, ricollegabile in via meramente contingente ed occasionale al corretto esercizio della funzione pubblica censurata, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante, nel senso che siffatto possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia di annullamento non risulta idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso. (Tar Trento Sezione I 4 novembre 2015 n. 433).

Nel caso di specie non è dato comprendere quale situazione giuridica soggettiva sia fatta valere dai ricorrenti persone fisiche (facendosi riferimento, nel ricorso, sia alla "tutela dell'ambiente e della salute" sia ad asseriti pregiudizi alle proprietà degli istanti, tenuto conto che tre soggetti non risiedono neppure nel Comune di Legnano), che possa assumere i connotati di una posizione giuridica qualificata e differenziata.

Inoltre non è stata data alcuna dimostrazione della concreta utilità che verrebbe ad ottenersi dall'annullamento del decreto Aia, anche tenuto conto che nell'area su cui è ubicato l'impianto esiste già una piattaforma ecologica per il conferimento della frazione riciclabile dei rifiuti.

È stato in proposito affermato in relazione ad una fattispecie assimilabile a quella oggetto del presente giudizio che "non è sufficiente la mera vicinitas con l'impianto, la cui realizzazione si intende contestare, dovendosi prospettare concretamente l'incisione del bene della vita che si intende tutelare.

Il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanisticoedilizio non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre fornire il ricorrente, la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica" (Consiglio di Stato Sezione V 22 marzo 2016 n. 1182).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso per motivi aggiunti – nella parte in cui impugna il decreto Aia — deve essere dichiarato inammissibile.

III) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

— dichiara il ricorso introduttivo inammissibile;

— dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) a favore della società A. L. Spa, € 2.000,00 (duemila) a favore della Città Metropolitana di Milano e € 2.000,00 (duemila) a favore del Comune di Legnano, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

(0missis)

 

Depositata in segreteria il 26 agosto 2016.

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