Sentenza Tar Calabria 20 giugno 2016, n. 1291
Autorizzazione integrata ambientale - Procedimento - Piattaforma per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Modifiche all'installazione - Valutazione del carattere sostanziale o non sostanziale - Concreta valutazione degli specifici effetti ambientali - Da svolgersi in sede di Aia e non in sede di valutazione sulla esigenza di sottoporre ad Aia o meno l'attività
Tar Calabria
Sentenza 20 giugno 2016, n. 1291
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E. Srl, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);
per l'annullamento
delle note nn. 335690, 367269, 288239 del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria aventi ad oggetto procedura di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una piattaforma depurativa polifunzionale per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2016 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e diritto
1. Con ricorso la E. Srl chiedeva l'annullamento delle note nn. 335690, 367269, 288239 del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria. Riferiva: di gestire un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Rossano; che l'intero impianto era gestito in forza di Aia, in quanto alcune tipologie rientravano nei punti 5.1 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/2006; che la Regione Calabria aveva bandito una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accettazione imballaggio stoccaggio temporaneo, recupero smaltimento di rifiuti aventi codice Cer 20.03.01; che aveva partecipato alla gara con altre società; che nella proposta presentata la ricorrente si sarebbe dovuta adeguare strutturalmente e che la modifica in questione non aveva carattere sostanziale per cui era sufficiente un aggiornamento dell'Aia in base alla procedura di cui all'articolo 29-novies Dlgs 152/2006; che la Regione Calabria aveva aggiudicato la gara all'Ati della quale faceva parte la ricorrente; che la modifica consisteva nell'implementazione dell'attività di messa in riserva R13 mediante la realizzazione all'interno di due capannoni già esistenti di altrettante linee per la pressature, l'imballaggio, lo stoccaggio di 60.000 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi a fronte delle 10.800 tonnellate annue previste nell'Aia; che, a parere della Regione Calabria, la modifica aveva carattere sostanziale e doveva pertanto essere oggetto di Aia; che la ricorrente al fine di assicurarsi un parziale incremento della capacità in questione chiedeva un aumento fino a 16.000 tonnellate; che la Regione riteneva che anche tale modifica avesse carattere sostanziale.
Impugnava i provvedimenti per violazione dell'articolo 29-nonies del Dlgs 152/2006, violazione o falsa applicazione dell'articolo 21-quinquies e nonies legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione. Riferiva: che la prima comunicazione di modifica non sostanziale era stata effettuata in data 28 luglio 2015; che nei 60 giorni successivi la Regione non aveva rappresentato il carattere sostanziale della modifica; che pertanto aveva maturato il diritto a realizzare la modifica comunicata; che solo in data 2 ottobre 2015 la Regione riteneva che si trattasse di modifica sostanziale; che pertanto doveva procedere tramite gli strumenti di autotutela previsti dalla legge 241/1990; che il provvedimento della regione non indicava le ragioni che consentivano di attribuire preferenza al diritto della E.; che il provvedimento era illegittimo per vizio di motivazione.
Impugnava i provvedimenti per violazione dell'articolo 5 comma 1-bis del Dlgs 152/2006 e della circolare n. 2/2007, eccesso di potere per illogicità della motivazione. Riferiva: che nel caso di specie la Regione aveva erroneamente applicato il concetto di modifica o modifica sostanziale; che la modifica era sostanziale o in base a una specifica valutazione dell'autorità competente o in virtù di una presunzione di legge; che la Regione motivava il carattere sostanziale della prima modifica con riferimento alla novità dell'attività all'interno dell'impianto e con l'aumento della capacità impiantistica superiore al 50%; che, in realtà, la Regione, pur riconoscendo che la ricorrente era autorizzata ricevere il Codice Cerr 20.03.01, non aveva una sezione impiantistica dedicata a trattare tale codice e, nel 2014, non aveva trattato tale tipologia di rifiuto; che, in realtà, il fatto che la ricorrente non aveva una sezione impiantistica espressamente dedicata al solo Codice 20.03.01 era irrilevante in quanto i lavori su tali rifiuti potevano essere effettuati sugli stessi macchinari in suo possesso; che era irrilevante il fatto che nel 2014 non aveva ricevuto rientranti in tale Codice; che l'aumento della capacità impiantistica non determinava l'applicabilità nel caso di specie del secondo alinea della circolare n. 2 del 2007 perché si riferiva ai complessi produttivi con attività per le quali l'allegato I Dlgs 59/2005 non indicava valori soglia; che pertanto si applicava alle sole attività comprese nell'allegato VII soggette ad Aia per la sola attività che svolgono e a prescindere dalla capacità produttiva; che non si applicava alle attività accessorie che pur svolte all'interno di un impianto Aia non sono comprese nell'allegato VII alla parte seconda; che si applicava il terzo alinea della circolare n. 2/07; che l'impianto era soggetto ad Aia non per la messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi ma per lo smaltimento sui rifiuti pericolosi; che pertanto occorreva comprendere se tale modifica era soggetta a Via o a verifica di Via; che la messa in riserva non era soggetta a nessuno dei due procedimenti.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente chiedeva l'annullamento della nota 611575 del 25 febbraio 2016 del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria. Riferiva: di aver rinunciato a coltivare come non sostanziale la prima modifica, preannunciando la presentazione di apposita domanda di Aia e di insistere per riconoscere il carattere non sostanziale della seconda modifica; che, tuttavia, con la nota impugnata, la Regione rappresentava il carattere sostanziale di entrambe le modifiche. Impugnava il provvedimento per violazione o falsa applicazione degli articoli 5, lettera l-bis e 29-nonies del Dlgs 152/2006, eccesso di potere come indicato in ricorso. Riferiva: che la modifica in questione non aveva carattere sostanziale; che gli effetti negativi sull'ambiente erano solo eventuali; che il provvedimento difettava di adeguata istruttoria e di motivazione; che l'attività non richiedeva triturazione di rifiuti; che il provvedimento andava adottato a seguito di parere della struttura tecnica di valutazione competente.
Si costituiva la Regione Calabria chiedendo di rigettare il ricorso.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che, in seguito al ricorso proposto da parte ricorrente, il Collegio emetteva ordinanza di accoglimento della richiesta cautelare disponendo che la Pubblica Amministrazione riesaminasse le richieste di parte ricorrente. In particolare, la motivazione dei provvedimenti adottati dalla Regione Calabria appariva, anche alla luce dei motivi di ricorso formulati da parte ricorrente, inidonea a giustificare il diniego alla modificazione dell'impianto di Rossano proposta dalla E. Srl e i provvedimenti impugnati risultavano viziati da inadeguatezza motivazionale e difetto di istruttoria, con specifico riferimento al carattere sostanziale della modifica, alla rilevanza ambientale della stessa e agli specifici interventi di carattere strutturale necessari.
La ricorrente rinunciava alla prima modifica e la Regione provvedeva a rispondere alla richiesta di riesame formulata da parte del Collegio, con la conseguenza che, con riferimento al ricorso principale e alla prima modifica deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo tra l'altro la ricorrente avanzato specifica richiesta di Aia, come dalla stessa allegato.
In seguito al ricorso per motivi aggiunti, si deve sottolineare che la pubblica amministrazione resistente ha risposto alla richiesta formulata con precedente ordinanza della sezione, argomentando in maniera sufficientemente adeguata in ordine alla necessità di svolgimento del procedimento di Aia. Il carattere sostanziale della seconda modifica, alla luce della motivazione del provvedimento, risulta adeguatamente rappresentata dalla creazione di una nuova sezione impiantistica con il coinvolgimento di matrici ambientali prima non valutate e che richiedono una specifica considerazione. La pubblica amministrazione resistente ha altresì evidenziato che la modifica incide sulla tipologia di rifiuto interessato dall'attività della ricorrente, evidenziando che tali accertamenti non sono state svolti con la precedente valutazione.
In particolare, ai sensi dell'articolo 5, lettere l e l-bis del Dlgs 152/2006, per modifica si intende: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Per modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto si intende: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
Nel caso di specie, alla luce della definizione citata, deve ritenersi che il carattere sostanziale della modifica non sia stato indicato in maniera illogica o irrazionale da parte della pubblica Amministrazione resistente. In particolare, la valutazione tecnica dalla stessa compiuta appare essere svolta in conformità al criterio di ragionevolezza tecnica alla stessa richiesta in ipotesi di valutazioni tecniche caratterizzate dall'opinabilità di giudizio, così come la motivazione e l'istruttoria appaiono essere state svolte in maniera congrua e adeguata, tenuto conto del carattere non obbligatorio del parere tecnico cui fa riferimento parte ricorrente. Occorre segnalare, d'altro canto, che il riferimento alla triturazione non appare rilevante al fine di determinare l'irragionevolezza tecnica del provvedimento e che, d'altro canto, la concreta valutazione sugli specifici effetti ambientali è oggetto della valutazione da svolgersi in sede di Aia e non in sede di valutazione sulla esigenza di sottoporre ad Aia o meno l'attività. Il provvedimento adottato, in seguito alla richiesta formulata dal collegio, appare congruamente motivato. In particolare, il provvedimento (in relazione alla seconda istanza) evidenzia che anche per tale ridotto quantitativo di rifiuti è prevista l'installazione di una nuova sezione impiantistica, comportando, quindi, una modifica strutturale dell'impianto. Inoltre, l'implementazione riguarda "rifiuti urbani indifferenziati e, quindi, materiale putrescibile, non stoccabile, e fonte di sicure emissioni odorigene moleste, che necessita di specifiche valutazioni anche in ordine alla gestione di eventuale presenza di insetti e roditori ed in relazione agli aspetti connessi ai volumi di traffico e alla tipologia dei mezzi di trasporto. Valutazioni del tutto assenti nel procedimento di approvazione del progetto originario, nel quale non vi è alcuna indicazione riguardo tale rifiuto…atteso che, come già detto, le attività oggetto della variante de qua sono state valutate espressamente per "rifiuti ingombranti, industriali, pneumatici logori, pallets, materozze in plastica, contenitori e imballaggi"".
La motivazione e l'istruttoria appaiono pertanto adeguatamente sviluppate dalla pubblica amministrazione resistente implicando, in sostanza, la modifica impatti su matrici ambientali non presi in considerazione nell'istruttoria precedente, con il conseguente rigetto del ricorso proposto.
3. In considerazione delle peculiarità e della novità della questione, oltre che dell'esigenza di un'integrazione provvedi mentale da parte della pubblica amministrazione devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2016 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 20 giugno 2016.