Violazione prescrizioni Aia, rimane sanzione penale se relative a rifiuti
Ippc/Aia (Giurisprudenza)
La "depenalizzazione" dell'illecito relativo all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) non opera se la violazione concerne la gestione dei rifiuti, resta la sanzione penale.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 14 marzo 2017, n. 12170 confermando la condanna del titolare di un'azienda che non osservando le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ometteva di trasferire i rifiuti a fine turno nelle apposite baie dedicate per i rifiuti prodotti dall'impianto di selezione.
I Supremi Giudici hanno ricordato che è vero che l'articolo 29-quattuordecies dopo le modifiche del Dlgs 46/2014 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in luogo della previgente sanzione penale per chi non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale o quelle imposte dall'Autorità competente. Rimane però la sanzione penale dell'ammenda se l'inosservanza sia relativa alla gestione dei rifiuti come avvenuto nel caso di specie.
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Aia - Inosservanza prescrizioni autorizzazione integrata ambientale - Articolo 29-quattuordecies del Dlgs 152/2006 - Modifiche apportate dal Dlgs 46/2014 - Depenalizzazione - Condizioni - Inosservanza riguardante la gestione rifiuti - Illecito amministrativo - Esclusione - Permanenza della sanzione penale
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941