Sicurezza sul lavoro

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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Accordo 7 luglio 2016

(Gu 19 agosto 2016 n. 193)

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Nella odierna seduta del 7 luglio 2016;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp);

Vista la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che è stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016;

Considerato che, per l'esame del documento in parola è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l'altro, alla sostituzione del nuovo allegato IV, concernente le "Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi", specificamente: 1. Profili di competenza degli Aspp/Rspp; 2. Bisogni formativi di Aspp e Rspp; 3. Il Progetto formativo; 4. Verifiche in itinere e finale;

Considerato che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che è stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;

Considerato che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;

Acquisito, pertanto, nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

Sancisce accordo

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Roma, 7 luglio 2016

Allegato

Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei Servizi di prevenzione e protezione e disposizioni modificative degli accordi del 21 dicembre 2011 ex articolo 34, commi 2 e 3 e 37, comma 2 del Dlgs n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex articolo 73, comma 5 del Dlgs 81/2008

Premesso che:

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito Dlgs n. 81/2008), all'articolo 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;

— è stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal Dlgs n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del Dlgs n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis}, del Dlgs n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore;

— analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Dlgs n. 81/2008, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;

— si è reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex articoli 34 e 37 e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012 con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal Dlgs n. 81/2008;

— si è, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, concernente "le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operator," al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa;

— infine, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell'allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto previsto:

— al punto 2.7 "Sperimentazione" dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;

— ai commi 4 e 5 dell'articolo 32 del Dlgs n. 81/2008

concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e le disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 secondo quanto di seguito riportato.

Allegato A

 

Allegato I

 

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

 

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