News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 5 dicembre 2019 - 09:21

Sicurezza sul lavoro, vaghezza su norma cautelare applicabile esclude colpevolezza

Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)

(Tiziana Giacalone)

Sicurezza sul lavoro, vaghezza su norma cautelare applicabile esclude colpevolezza

Al datore di lavoro vanno contestate precise regole antinfortunistiche che si presumono violate e il nesso causale con la lesione del lavoratore va dimostrato ex articolo 40 del Codice penale.

 

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45197 del 7 novembre 2019 in merito alle accuse formulate, ex articolo 590, comma 1 e 3 del Codice penale, al direttore responsabile di uno stabilimento nel bellunese per le lesioni personali gravi occorse all'operaio addetto alla taglierina. Insieme alla negligenza, imprudenza e imperizia al datore di lavoro si contestava la violazione dell'articolo 2087 del Codice civile e degli articoli 28 e 37 del Dlgs 81/2008. Ma non veniva individuato in modo puntuale quale rimedio avrebbe dovuto essere prescritto per evitare l'evento dannoso (frattura nel tentativo di risolvere un problema alle rulliere).

 

Le contestazioni dei giudici di merito veneziani rivolte al datore di lavoro per non essersi assicurato che il lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di rischi relativi alla mansioni specifiche svolte, nonché per la mancata adozione di misure e procedure per la gestione ed il controllo del macchinario, sono state considerate vaghe dai Supremi giudici. La specifica procedura di intervento non espressamente richiesta e la generica considerazione sull’inadeguatezza della formazione del lavoratore per evitare il rischio non erano inoltre sufficienti a dimostrare il nesso causale tra l'omissione delle precise regole cautelari e l'infortunio.

documenti di riferimento
Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Corte di Cassazione 7 novembre 2019, n. 45197

Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore causato da macchina in azione e non prontamente arrestata - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità del datore di lavoro a titolo omissivo per non aver adottato misure preventive e protettive necessarie - Configurabilità - Insussistenza - Elemento psicologico del reato, ex articolo 43, Codice penale, della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) e della colpa specifica per inosservanza delle norme cautelari ex articolo 2087 del Codice civile e delle regole ex articoli 28 e 37 Dlgs 81/2008 (rispettivamente, su indicazione delle procedure necessarie ad attuare le misure preventive e formazione dei lavoratori) - Configurabilità - Insussistenza - Necessità di contestazione al datore di lavoro delle precise regole cautelari che avrebbe dovuto seguire – Sussistenza – Necessità di dimostrazione ex articolo 40 del Codice penale, del nesso causale tra omissione delle precise regole cautelari ed evento dannoso - Sussistenza

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