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Dm Ambiente 19 maggio 2016, n. 118

Aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas - Modifica del Dlgs 152/2006

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 19 maggio 2016, n. 118

(Gu 30 giugno 2016 n. 151)

Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, ed ancora, in particolare, gli articoli 271, commi 2 e 5, 272, comma 1, nonchè l'allegato 1, punto III, alla parte quinta del decreto stesso;

Visto l'articolo 281, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che l'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede, per gli impianti alimentati a biogas, appositi valori limite di emissione per la voce "Cot" (Carbonio organico totale):

Considerato che, nella combustione del biogas le emissioni comprendono i composti organici che si formano con la combustione e, in misura quantitativamente maggiore, il metano incombusto presente nel biogas;

Preso atto delle comunicazioni inviate al Ministero dell'ambiente, da parte di autorità pubbliche e soggetti privati, con le quali è stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione "Cot" si riferisca anche alla componente metanica dell'emissione ed è stata rappresentata l'esigenza di valutare se sia opportuno riferire la voce "Cot" alla sola componente non metanica dell'emissione;

Preso atto che, in relazione ai valori limite di emissione dei Cot per gli impianti a biogas, si è determinata un'eterogenea applicazione della norma sul territorio nazionale;

Considerato che, per rispettare valori limite dei Cot riferiti anche alla componente metanica è necessario installare negli impianti a biogas sistemi di abbattimento come i post-combustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell'impianto, e che i post-combustori comportano anche un impatto dovuto all'effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell'impianto;

Considerato che il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica necessità di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne può derivare;

Considerato che il tema dei valori limite di emissione dei Cot negli impianti a biogas è stato posto all'ordine del giorno del coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regioni, ed autorità competenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 nel corso del 2013, con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interregionale, e considerati gli esiti dell'istruttoria svolta da tale gruppo di lavoro interregionale;

Considerato che, per le caratteristiche intrinseche del metano rispetto ai composti organici formatisi nella combustione, è risultato opportuno, sotto il profilo della tutela ambientale, riferire il valore limite dei Cot a tali composti, che sono più impattanti rispetto al metano;

Ritenuto di procedere, alla luce di tali esiti istruttori, ad una modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, riferendo la voce "Cot" alla componente non metanica dell'emissione e rendendo contemporaneamente più severi, in quanto associati a composti organici più impattanti del metano, una serie di valori limite di emissione di tali Cot;

Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione, la normativa regionale può fissare, anche per gli impianti a biogas, appositi valori limite, anche più severi di quelli dell'allegato I;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso in data 7 maggio 2015;

Vista la nota del 26 gennaio 2016, n. 0639 con la quale il Ministero della salute — Ufficio di Gabinetto ha espresso il proprio formale concerto;

Vista la nota del 24 febbraio 2016, n. 4796 con la quale il Ministero dello sviluppo economico — Ufficio di Gabinetto ha espresso il proprio formale concerto;

Vista la nota n. 20934 del 19 ottobre 2015, con cui è stata resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas

1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella della lettera a) è modificata come segue:

a) alla voce "carbonio organico totale (Cot)" sono aggiunte le seguenti parole "escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione";

b) il valore "150 mg/Nm³" del primo rigo è sostituito dal seguente "100 mg/Nm³".

2. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera b) è modificata come segue:

a) alla voce "carbonio organico totale (Cot)" sono aggiunte le seguenti parole "escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione";

b) nelle caselle del primo rigo contenenti il segno " — " è inserito il valore "50".

3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera c) è modificata come segue:

a) alla voce "carbonio organico totale (Cot)" sono aggiunte le seguenti parole "escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione";

b) il valore "30" del terzo rigo è sostituito dal seguente "20 mg/Nm³".

4. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore dello stabilimento richiede all'Autorità competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti. Se l'Autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016; resta fermo il potere dell'Autorità competente di provvedere all'aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni. L'aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e i gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei più brevi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa. Fino all'adeguamento previsto dal presente articolo si applicano i valori limite precedentemente autorizzati e, per gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori limite vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2016.

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