Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 24 febbraio 2016, n. 88

(Gu 26 maggio 2016 n. 122)

Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il Regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale, e successive modifiche, e, in particolare, gli articoli 212, relativo all'Albo gestori ambientali, 259 e 260 in materia di traffico illecito di rifiuti";

Visto l'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 giugno 2014, n. 120, recante: "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 3 dicembre 2015;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 0002433/GAB del 2 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3./2016/18 del 5 febbraio 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo unico

Requisiti dei curatori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento (Ce) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ed eventuali modificazioni ed integrazioni, i curatori che, su nomina dell'autorità giudiziaria, possono procedere alla vendita del rifiuto posto sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali, previo trattamento da parte dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, devono essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 — intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi -, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120. Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 2016

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