Rifiuti sotto sequestro, commercianti saranno "curatori"
Rifiuti
Ok del Consiglio di Stato allo schema di Dm che individua, quale unico requisito dei "curatori" autorizzati a vendere i rifiuti sequestrati in aree portuali e aeroportuali, l'iscrizione alla categoria 8 dell'Albo gestori ambientali.
Richiedendo "per relationem" il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo gestori come commerciante o intermediario di rifiuti, "particolarmente rigorosi sia sotto il profilo morale che professionale", lo schema di regolamento in esame contribuisce secondo il CdS (parere 13 gennaio 2016, n. 47) a realizzare la finalità del Dl 16/2012 (cd. "Fiscale"), che è quella di evitare la permanenza dei rifiuti nelle aree di sequestro per tutta la durata del procedimento penale.
La norma in questione, entrata in vigore il 29 aprile 2012, consente all'autorità giudiziaria di affidare i rifiuti sequestrati ai Consorzi competenti che, nel caso non possano conservare i rifiuti in altri luoghi a spese del proprietario, li possono trattare e affidare, a fine di vendita, a dei "curatori" nominati dal Tribunale.
Il MinAmbiente avrebbe dovuto stabilire i requisiti minimi richiesti ai "curatori" entro il 28 giugno 2012.
Schema di DmAmbiente contenente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali - Articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, Dl 16/2012
Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (cd. "Dl Fiscale") - Stralcio
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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