Rifiuti sotto sequestro, "curatela" spetta a commercianti
Rifiuti
Il 10 giugno 2016 entra in vigore il regolamento che individua l'iscrizione alla categoria 8 dell'Albo gestori ambientali quale requisito richiesto ai "curatori" per la vendita dei rifiuti sequestrati in aree portuali e aeroportuali.
La novità è prevista dal DmAmbiente 24 febbraio 2016, n. 88. Il nuovo regolamento arriva in attuazione del Dl 16/2012 (cd. "Fiscale") con cui il Parlamento, al fine dichiarato di evitare la permanenza dei rifiuti nelle aree di sequestro per tutta la durata dei procedimenti penali, ha autorizzato le autorità giudiziarie ad affidare i rifiuti sequestrati ai Consorzi competenti per il trattamento ai fini della successiva vendita degli stessi da parte di curatori nominati dal Tribunale. Il MinAmbiente avrebbe dovuto individuare i requisiti di tali curatori entro il 28 giugno 2012.
Con quasi 4 anni di ritardo sui tempi stabiliti, il regolamento 88/2016 attua la previsione in questione individuando l’iscrizione nella categoria 8 dell’Albo gestori ambientali (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione) quale unico requisito richiesto.
Il tutto fatto salvo l’articolo 24 del regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni dei rifiuti, norma che disciplina la "ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale".
Rifiuti posti sotto sequestro in aree portuali e aeroportuali - Requisiti del curatore ai fini della vendita - Attuazione Dl 16/2012
Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (cd. "Dl Fiscale") - Stralcio
Schema di DmAmbiente contenente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali - Articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, Dl 16/2012
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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