NOTA REDAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: l'articolo 6 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 ("Decreto-legge Semplificazioni"), come convertito con modificazioni dalla legge 12/2019, prevede che:
1) "è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (...) e conseguentemente non sono dovuti i contributi";
2) "fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale (…) la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis" del Dlgs 152/2006;
3) "sono abrogate, in particolare" diverse disposizioni sul Sistri recate da Dlgs 205/2010, Dl 101/2013, Dl 78/2009.
Alla luce di tutto ciò a parere della Redazione normativa sono da considerarsi come conseguentemente abrogate anche:
a) le norme introdotte dalle citate disposizioni espressamente abrogate (come, ad esempio, gli articoli 188-bis e 188-ter del Dlgs 152/2006 introdotti dall'abrogato articolo 16 del Dlgs 205/2010);
b) le successive disposizioni di modifica alle suddette disposizioni espressamente abrogate (ad esempio le varie disposizioni di proroga dell'entrata in operatività del Sistri, come da ultimo il comma 1134 dell'articolo 1 della legge 205/2017 di modifica di disposizioni, ora abrogate, del Dl 101/2013);
c) le disposizioni attuative delle disposizioni abrogate (ad esempio il Dm 78/2016, cd. "Testo unico Sistri", adottato in attuazione dell'abrogato articolo 188-bis del Dlgs 152/2006);
d) le disposizioni in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal Dl 135/2018 (ad esempio le disposizioni del Dlgs 231/2001 che prevedono sanzioni per le violazioni degli obblighi Sistri non più in vigore, come quelle cui fa riferimento l'articolo 25-undecies, comma 2, lettera g) del decreto legislativo in parola);
e) le modifiche espressamente apportate dal Legislatore a disposizioni del Dlgs 152/2006 nella loro versione comprendente "successive modificazioni" laddove si verifichino due contemporanee condizioni:
- tali modifiche sono state introdotte da provvedimenti successivi a quelli espressamente abrogati di cui sopra;
- tali modifiche incidono direttamente su "modificazioni" introdotte nel Dlgs 152/2006 proprio dai citati provvedimenti espressamente abrogati;
f) le modifiche apportate dal Legislatore a disposizioni del Dlgs 152/2006 senza specificare la versione di riferimento, laddove tali modifiche siano incompatibili con la versione precedente alle modificazioni introdotte dai citati provvedimenti espressamente abrogati.
Per una puntuale ricognizione della versione dei citati articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice ambientale da considerarsi (sempre a parere della Redazione) vigente ed efficace anche alla luce dell'ultima Prassi e Giurisprudenza in materia si invita l'Utenza alla consultazione delle singole disposizioni e relative note redazionali riportate nel testo del Dlgs 152/2006 qui di seguito pubblicato.
Dm Ambiente 30 marzo 2016, n. 78
Sistri - Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti - Attuazione articolo 188-bis, comma 4-bis, Dlgs 152/2006 - Abrogazione Dm 52/2011
Ultima versione disponibile al 10/12/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 30 marzo 2016, n. 78
(Gu 24 maggio 2016 n. 120)
Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2008/98/Ce, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte Quarta;
Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale";
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 99 del 30 aprile 2014, recante "Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ai sensi del quale: "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 15 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 2015, recante "Interconnessione Sistri con il Corpo forestale dello Stato";
Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con l'Agenzia per l'Italia digitale relative alle verifiche tecniche e alla congruità dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema Sistri, alla stregua di quanto disposto dal citato articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resi in data 17 dicembre 2015;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre 2015 e del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrate con le seguenti:
a) "associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale": le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) "delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del sistema;
c) "dipendenti": il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;
d) "dispositivo": il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al Sistri, di seguito, dispositivo Usb, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonché il dispositivo Usb per l'interoperabilità di cui all'articolo 18;
e) "operatore": il soggetto obbligato ad aderire al Sistri, nonché il soggetto che aderisce al Sistri su base volontaria;
f) "Sistri": il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) "titolare del dispositivo": ciascun operatore obbligato ad aderire al Sistri o che aderisce al Sistri su base volontaria;
h) "titolare della firma elettronica": la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo Usb e, ove presente, del dispositivo Usb per l'interoperabilità;
i) "unità locale": qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l'obbligo o la facoltà di adesione al Sistri;
l) "unità operativa": reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.
Articolo 2
Procedure
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite le procedure operative necessarie per l'accesso al Sistri, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarità degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Con le medesime modalità si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, e alla revisione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al Sistri su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.
2. La società concessionaria del servizio di gestione del Sistri predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e ne cura la pubblicazione sul portale informativo Sistri (www.sistri.it) previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 3
Gestione dei flussi di informazioni acquisiti con il Sistri
1. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel Sistri.
2. Al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal Sistri sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, secondo modalità da definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Articolo 4
Iscrizione al Sistri
1. Sono tenuti ad aderire al Sistri i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai sensi del comma 1, in particolare, i seguenti soggetti:
a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall'armatore o noleggiatore medesimo;
c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
3. Possono aderire su base volontaria al Sistri i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Articolo 5
Rifiuti urbani della Regione Campania
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono obbligati all'iscrizione al Sistri i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 99 del 28 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.
Titolo II
Obblighi derivanti dall'applicazione del Sistri
Articolo 6
Procedure di adesione al Sistri
1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si iscrivono al Sistri prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3, che intendono aderire volontariamente al Sistri comunicano espressamente tale volontà, compilando la sezione resa disponibile sul portale informativo del Sistri (www.sistri.it). L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'operatore che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure Sistri a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al Sistri. In tali ipotesi l'iscrizione al Sistri è effettuata a nome del soggetto gestore.
Articolo 7
Contributo di iscrizione al Sistri
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il contributo è versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi, il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al Sistri anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.
3. Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al Sistri.
Articolo 8
Consegna dei dispositivi
1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura di iscrizione al Sistri, agli operatori iscritti vengono consegnati i dispositivi Usb e le relative credenziali per l'accesso al sistema e per l'inserimento dei dati.
2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, è disciplinata la dotazione dei dispositivi Usb per fattispecie specifiche. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa.
3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative già iscritte con le modalità ed alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Fino al termine indicato nel decreto di cui all'articolo 23, comma 4, ciascun operatore che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le officine autorizzate nell'ambito del sistema Sistri, nonché di un dispositivo Usb per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti, associato alla black box.
5. Gli operatori iscritti al Sistri per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei dispositivi Usb per l'interoperabilità corrispondendo gli importi indicati nell'allegato 1.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, alla consegna dei dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle stesse.
7. Per le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, alla consegna dei dispositivi provvedono le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17, del predetto articolo 212.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per l'interoperabilità di cui al comma 5, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.
9. La consegna del dispositivo può comunque essere effettuata direttamente dal concessionario del sistema Sistri all'operatore, quando ciò si renda necessario in considerazione delle specifiche circostanze del caso.
10. I dispositivi vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione sono a carico dei richiedenti, nella misura indicata nell'allegato 1.
11. I dispositivi Usb sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al Sistri, è consentito custodire i dispositivi Usb presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
12. Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi degli stessi, gli operatori inoltrano apposita comunicazione al concessionario del sistema Sistri che provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione degli stessi.
13. I dispositivi Usb per l'interoperabilità sono custoditi con le modalità indicate all'articolo 18, comma 3.
Articolo 9
Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al Sistri
1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonché di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono riservati al personale del concessionario del sistema Sistri. I relativi oneri sono a carico del Sistri, fatti salvi i casi in cui la sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.
3. In presenza di condizioni che non garantiscono un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il concessionario del sistema Sistri, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al Sistri e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, è tenuto a comunicare al Sistri ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalità delle predette apparecchiature.
Articolo 10
Informazioni da fornire al Sistri
1. Gli operatori iscritti al Sistri comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda Sistri — Area registro cronologico e della scheda Sistri — Area movimentazione, con le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede Sistri di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale informativo Sistri (www.sistri.it).
3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto.
4. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.
5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilità secondo le previsioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attività lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al Sistri, le schede Sistri sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, l'attività del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare.
7. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel Sistri copia del documento di movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII del regolamento medesimo.
Articolo 11
Coordinamento tra soggetti iscritti al Sistri e soggetti non iscritti al Sistri
1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda Sistri — Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.
2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda Sistri — Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore medesimo.
3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al Sistri devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al Sistri, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, non iscritto al Sistri, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica quando abbia aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.
Titolo III
Procedure speciali
Articolo 12
Procedure di emergenza
1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda Sistri — Area movimentazione si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Sistri, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al Sistri il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita scheda Sistri in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale Sistri accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno procurato la mancata compilazione della scheda Sistri, nei termini e secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività ad internet, le schede Sistri sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unità locale dell'ente o dell'impresa.
3. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del Sistri, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede Sistri sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda Sistri in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale Sistri accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del Sistri.
Articolo 13
Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti
1. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la scheda Sistri — Area registro cronologico è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione, da scaricarsi dal portale Sistri (www.sistri.it) accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda Sistri — Area movimentazione. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono disciplinate le procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.
Articolo 14
Disposizioni specifiche per i trasportatori
1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al Sistri deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte della scheda da compilare disponibile per le annotazioni.
2. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti inserisce come allegato nel sistema Sistri.
3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite procedure e tempistiche specifiche per le attività di microraccolta e per i rifiuti elettrici ed elettronici (Raee).
4. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
5. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.
6. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della scheda Sistri — Area movimentazione relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve essere iscritto al Sistri quale soggetto parificato all'intermediario.
Articolo 15
Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani
1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda Sistri — Area registro cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la scheda Sistri — Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore, è consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.
3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun Comune.
Titolo IV
Disposizioni procedimentali
Articolo 16
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti
1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il Sistri invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al Sistri all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.
2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle schede Sistri.
Articolo 17
Procedure per le comunicazioni da effettuare al Sistri
1. Sul portale informativo Sistri, nel sito www.sistri.it è attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al Sistri e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito.
2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al Sistri il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi Usb e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, devono inviare al Sistri la documentazione che attesti le suddette variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi Usb e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l'interoperabilità rilasciati al precedente operatore, con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, gli operatori provvedono, successivamente alla comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica sul portale Sistri in area autenticata.
5. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al Sistri in sede di prima iscrizione o successiva variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il Sistri richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare i dati comunicati.
6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente articolo, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al Sistri. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi Usb e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo, sentito il Sistri. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.
7. Le modalità per effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Articolo 18
Disposizioni in materia di interoperabilità
1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema Sistri e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l'interoperabilità. Il dispositivo Usb per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede Sistri compilate per le attività soggette all'iscrizione Sistri ed esercitate nelle unità locali o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2. Può essere richiesto un dispositivo Usb per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità.
3. Il dispositivo Usb per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo Usb per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo Usb per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo Usb per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al Sistri.
4. Il dispositivo Usb per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
Titolo V
Modalità operative semplificate
Articolo 19
Delega della gestione operativa
1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al Sistri, cui spetta comunque la responsabilità delle informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare le suddette associazioni imprenditoriali o società di servizi, che sono tenute a iscriversi al Sistri per la specifica categoria. La compilazione della scheda Sistri — Area registro cronologico può essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
2. I soggetti che producono rifiuti in quantità non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione trimestrale della scheda Sistri — Area registro cronologico, che deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti predetti.
Articolo 20
Convenzione con il gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento
1. I produttori obbligati ad aderire al Sistri e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al Sistri nella categoria centro raccolta/piattaforma.
3. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia completa della scheda Sistri — Area movimentazione.
4. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle schede Sistri — Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.
Titolo VI
Catasto dei rifiuti
Articolo 21
Trasmissione dei dati al catasto dei rifiuti, all'albo nazionale gestori ambientali e al Sitra
1. Il Sistri è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).
3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al Sistri i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal Sistri, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.
5. Il Sistri è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (Sitra) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.
6. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che sono tenute a rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.
Articolo 22
Catasto telematico dei rifiuti
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal Sistri attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 21;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'Ispra, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'Ispra dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornata attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania.
2. L'Ispra elabora i dati forniti dal Sistri ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.
Titolo VII
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Articolo 23
Disposizioni transitorie
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito Sistri (www.sistri.it), previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le procedure di affidamento del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assicurano:
a) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente decreto e l'individuazione di strumenti idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilità dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/Ce e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonché la generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;
c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
d) la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
e) la sostenibilità dei costi;
f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.
4. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono disciplinati termini e modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) ed eventualmente anche dei dispositivi Usb ad esse collegati previa verifica di sostenibilità tecnico-economica condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale concessionario del sistema Sistri, senza oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.
Articolo 24
Oneri informativi per cittadini e imprese
1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2016
Allegato 1
(Articoli 2 e 7)