Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 25 maggio 2012, n. 141

Ulteriori modifiche al Dm 18 febbraio 2011, n. 52 recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cd. "Tu Sistri")

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 25 maggio 2012, n. 141

(Gu 23 agosto 2012 n. 196)

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che, "al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al Sistri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario Sistri, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha apportato "Modifiche al Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78";

Visto l'esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25 novembre 2011 ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, effettuati secondo le modalità concordate con le associazioni di categoria;

Considerato che detti test hanno confermato la necessità di dar luogo ad alcune modifiche delle componenti software del sistema, nonché ad alcune modifiche di carattere procedurale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2012 n. 4151/2012 prot. n. 2365/2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al Sistri i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.";

b) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 4-bis: "4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure Sistri a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al Sistri. In tali ipotesi l'iscrizione al Sistri è effettuata a nome del soggetto gestore.";

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole "si riferiscono.", aggiungere il periodo: "Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre.".

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, primo e secondo periodo, le parole "ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione" sono sostituite con le parole "attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione"; al medesimo comma 1, dopo le parole "o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:

"L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda Sistri — Area Movimentazione adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda Sistri — Area Registro Cronologico entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.";

al comma 2, le parole "entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del Sistri" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del Sistri";

al medesimo comma 2 il secondo periodo è soppresso;

e) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "La riga della Scheda Sistri — Area Registro Cronologico corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto.";

al comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi."; al medesimo comma 2, le parole "almeno quattro ore prima" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del Sistri e, successivamente, almeno quattro ore prima."; al comma 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "né alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al Sistri.".

f) all'articolo 14, comma 4, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare.";

g) all'articolo 15, al comma 3 sono soppresse le parole: "e 2", ed è aggiunto, alla fine, il seguente comma: "3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda Sistri-Area Movimentazione.";

h) all'articolo 16, è aggiunto alla fine, il seguente periodo: "Entro il medesimo termine è firmata elettronicamente la riga della scheda Sistri — Area Registro Cronologico".

i) all'articolo 18, comma 1, le parole "almeno due ore prima" sono sostituite dalle seguenti: "almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del Sistri e, successivamente, almeno due ore prima"; al comma 7 le parole "non superare i quattro giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non superare i sei giorni";

sono aggiunti inoltre i seguenti commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis;

"1-bis. Le righe della scheda Sistri — Area Registro Cronologico, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi.";

"4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attività di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalità:

a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la Comunicazione trasporto per microraccolta che consente di generare la scheda Sistri — Area Movimentazione del produttore e la scheda Sistri — Area Movimentazione del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede Sistri — Area Movimentazione del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al Sistri o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede Sistri-Area Movimentazione sono stampate in tre copie. Il trasportatore può stampare altresì delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale Sistri, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta;

b) le informazioni della Scheda Sistri-Area Movimentazione del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda Sistri — Area Movimentazione del produttore relative a quantità, volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda Sistri — Area Movimentazione del produttore e del trasportatore;

c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non è stata quindi precedentemente generata la Scheda Sistri — Area Movimentazione, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda Sistri-Area Movimentazione richiamando il medesimo numero progressivo;

d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al Sistri o destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente è lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone una copia.

e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al Sistri o destinatari di specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda Sistri — Area Movimentazione completa al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto.";

"4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali.";

"7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda Sistri — Area Movimentazione relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al Sistri quale soggetto parificato all'intermediario.";

l) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma 2-bis: "2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun Comune."

m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Articolo 20. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti — 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle Schede Sistri — Area Registro Cronologico e Area Movimentazione ai quali verrà comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il Sistri invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al Sistri e alla Provincia territorialmente competente".

n) all'articolo 21-bis, comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo Usb per l'interoperabilità, il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo può essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a).".

o) all'articolo 22, comma 3, terzo periodo, le parole "avviene con cadenza mensile" sono sostituite dalle seguenti: "può essere effettuata ogni quarantacinque giorni".

p) all'articolo 23, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda Sistri — Area Movimentazione completa"; è aggiunto inoltre il seguente comma 5-bis: "5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri — Area Movimentazione relative ai rifiuti prodotti".

q) all'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "composto da quindici membri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da diciannove membri"; alla lettera d) la parola "dieci" è sostituita con la parola "quattordici".

r) all'Allegato IA, settimo capoverso, secondo periodo, le parole "entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione".

s) all'Allegato IA, il paragrafo: "Dispositivi aggiuntivi. Prospetto relativo al numero dei dispositivi e relativo costo" e sino alla fine dell'allegato IA è così sostituito: "Dispositivi aggiuntivi: contributo e numero massimo di dispositivi ottenibili.".

I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi Usb aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. È, comunque, possibile prevedere eccezionalmente l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo Usb aggiuntivo richiesto è stabilito in € 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.

Imprese ed enti (addetti per unità locale):

fino a 20 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 2;

da 21 a 50 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 4;

da 51 a 250 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 6;

da 251 a 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 8;

oltre 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 10.

Enti e Comuni Regione Campania:

inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;

da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4;

da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6;

superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.

Attività di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o iscrizione volontaria (articolo 212, comma 5, Dlgs n. 152/2006):

Classe iscrizione Albo:

inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;

inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000 numero massimo dispositivi 4;

inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000 numero massimo dispositivi 6;

inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000 numero massimo dispositivi 10;

superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.

Attività di trasporto rifiuti speciali (articolo 212, comma 5, Dlgs n. 152/2006):

Classe iscrizione Albo quantità autorizzata:

inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2;

superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. numero massimo dispositivi 4;

superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. numero massimo dispositivi 6;

superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10;

oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.".

t) all'Allegato II, nelle tabelle "Produttori/Detentori", "Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi" e "Imprenditori agricoli", il titolo della prima colonna "Dipendenti per unità locale" è sostituito dal seguente: "Addetti per unità locale".

u) all'Allegato II, nelle tabelle "Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi" e "Imprenditori agricoli" sostituire le parole: "Da a 5" con le seguenti: "Da 1 a 5".

v) all'Allegato III, Descrizione Tecnica Scheda Sistri-Produttore/Detentore rifiuti speciali, al paragrafo Area Registro Cronologico, il punto II è sostituito dal seguente: "La riga dell'Area Registro cronologico relativo alla movimentazione dei rifiuti è compilata e firmata elettronicamente entro i successivi dieci giorni lavorativi dalla movimentazione.".

 

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2012

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