Sostanze pericolose

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Regolamento Commissione Ue 2016/460/Ue

Inquinanti organici persistenti - Sostanze soggette alla disciplina sui rifiuti - Modifica regolamento 850/2004/Ce

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Regolamento 30 marzo 2016, n. 2016/460/Ue

(Guue 31 marzo 2016 n. L 80)

Regolamento recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione"), approvata con decisione 2006/507/Ce del Consiglio, a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato con decisione 2004/259/Ce del Consiglio, a nome della Comunità.

(2) In occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, è stato convenuto di inserire l'esabromociclododecano (nel prosieguo "Hbcdd") nell'allegato A (eliminazione) della convenzione. L'eliminazione dell'Hbcdd nell'ambito della convenzione è stata tuttavia oggetto di una deroga specifica, ossia l'uso di tale sostanza nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia e la sua produzione a tal fine.

(3) In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004, aggiungendo l'Hbcdd agli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti Hbcdd siano gestiti in conformità con le disposizioni della convenzione. L'Hbcdd dovrebbe essere incluso negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004.

(4) I limiti di concentrazione proposti per l'inserimento negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V 2 . I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile dell'Hbcdd. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, e in particolare del riesame degli orientamenti tecnici 3 della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, il limite di concentrazione di cui all'allegato IV deve essere riesaminato dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di abbassare la soglia.

(5) Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi solo a decorrere da sei mesi dopo la data di pubblicazione.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Allegato

Nella tabella dell'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 è inserita la riga seguente:

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza

Numero CAS

Numero CE

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

"Esabromociclododecano (*)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, soggetti a riesame da parte della Commissione entro il 20.4.2019

(*) Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano."

La tabella di cui all'allegato V del regolamento (Ce) n. 850/2004, parte 2, è sostituita dalla seguente tabella:

"Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Clordano: 5 000 mg/kg;

Clordecone: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Eptacloro: 5 000 mg/kg;

Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;

Esabromociclododecano (3) 1 000 mg/kg;

Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;

Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg;

Bifenili policlorurati (PCB) (4) 50 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;

Naftaleni policlorurati (*): 1 000 mg/kg;

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

Toxafene: 5 000 mg/kg.

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

- formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;

- miniere di sale;

- discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/Ce.

2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio e della decisione 2003/33/Ce del Consiglio

3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

10 01

Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14 * (2)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 16 *

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 04 *

Scorie della produzione primaria

10 03 08 *

Scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 *

Scorie nere della produzione secondaria

10 03 19 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 21 *

Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29 *

Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 *

Scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 *

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 04 *

Polveri dei gas di combustione

10 04 05 *

Altre polveri e particolato

10 04 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 05 05 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 06 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 08 *

Scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 15 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 11

Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 *

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 03 *

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI DATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 *

Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 *

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 02 *

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

17 09 03 *

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11 *

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13 *

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15 *

Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 *

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 *

Fase solida non vetrificata

(1) Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(2) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

(3) Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

(4) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee En 12766-1 ed En 12766-2.

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

< width="76%">< width="24%">

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003"

Note ufficiali

1.

Gu L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

2.

Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20) e regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

3.

Decisione BC-12/3

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