Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 13 novembre 2015, n. 2015/2030/Ue

(Guue 14 novembre 2015 n. L 298)

Regolamento recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee 1 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

Considerato quanto segue:

(1) il regolamento (Ce) n. 850/2004 attua nella legislazione unionale gli impegni stabiliti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, approvata mediante decisione 2006/507/Ce del Consiglio, e nel protocollo di Aarhus del 1998 relativo agli inquinanti organici persistenti ("il protocollo") della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ("la Clrtap"), approvato mediante decisione 2004/259/Ce del Consiglio.

(2) La decisione 2009/2 2 , adottata dall'organo esecutivo della Clrtap nella sua 27 sessione, svoltasi dal 14 al 18 dicembre 2009, ha identificato le paraffine clorurate a catena corta ("SCCP") come inquinante organico persistente. In quanto tali sono state aggiunte al protocollo al fine della loro eliminazione, subordinatamente a due deroghe: l'uso come ritardante di fiamma nella gomma usata per i nastri trasportatori dell'industria mineraria o per i sigillanti per dighe. La decisione 2009/2 impone alle parti del protocollo di eliminare i due usi citati una volta disponibili alternative adeguate. La decisione 2009/2 è stata attuata nell'ordinamento unionale mediante il regolamento (Ue) n. 519/2012 della Commissione, che inserisce le SCCP nell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004.

(3) L'inserimento delle SCCP nell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004 disciplina le deroghe relative alla produzione, la commercializzazione e l'uso delle SCCP nei nastri trasportatori per il settore minerario e nei sigillanti per dighe. Ai fini della conformità con la decisione 2009/2, secondo tale inserimento, la Commissione è tenuta a riesaminare le deroghe al fine di eliminare gli usi residui delle SCCP non appena sono disponibili nuove informazioni sui dettagli relativi agli usi e sulle sostanze o tecnologie alternative sicure. Tale riesame, contemplato dalla decisione 2009/2, è coerente con l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 850/2004.

(4) Ai sensi della decisione 2009/2 e dell'inserimento delle SCCP nell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004, il riesame delle deroghe dovrebbe essere incentrato sull'esistenza di alternative adeguate per i due usi residui. Una volta identificate tale alternative, le deroghe dovrebbero essere soppresse dalla voce.

(5) Nel 2010 i Paesi Bassi hanno presentato un fascicolo sulle SCCP dal titolo "Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins" ("il fascicolo") 3 che identifica alcune alternative atte a sostituire le SCCP nei nastri trasportatori per il settore minerario e nei sigillanti per dighe. Il fascicolo tiene conto degli esiti di una consultazione pubblica condotta dai Paesi Bassi durante la sua stesura.

(6) Fra le diverse alternative identificate, le più note sono le paraffine clorurate a catena media e lunga (MCCP e LCCP), ove le MCCP sembrano essere l'alternativa privilegiata dalla maggioranza degli utilizzatori. Sia le MCCP che le LCCP presentano caratteristiche prestazionali analoghe a quelle delle SCCP. Fra le alternative disponibili si annoverano sostanze quali i ritardanti di fiamma a base di organofosfati e i plastificanti a base di fosfati, i ritardanti di fiamma inorganici e diversi altri.

(7) Durante tale consultazione pubblica è stato suggerito da alcune società europee che la transizione verso le alternative potrebbe non rivelarsi necessariamente agevole e che la riformulazione potrebbe richiedere tempi considerevoli, tuttavia svariati esempi mostrano che diverse società europee hanno iniziato a utilizzare le alternative senza grandi difficoltà. Per quanto riguarda nella fattispecie le due principali applicazioni che godono di una deroga ai sensi del regolamento (Ce) n. 850/2004, un importante fabbricante di nastri trasportatori ha indicato che la transizione verso le MCCP è stata agevole e ha comportato solo oneri modesti. Al momento della stesura della consultazione in questione altre due società stavano lavorando su possibili alternative.

(8) Nel 2013 la Commissione ha consultato le rilevanti parti interessate del settore minerario. La consultazione ha mostrato che i nastri trasportatori contenenti SCCP non erano più usati dal settore per usi minerari.

(9) Per quanto riguarda i sigillanti per dighe contenenti SCCP, essi non risultano fabbricati, commercializzati o usati nell'Unione. In effetti, già nel 2008, le rilevanti parti interessate hanno comunicato all'Agenzia delle sostanze chimiche 4 che in Europa le SCCP non sembravano essere più in uso o che erano in fase di eliminazione nei sigillanti, compresi quelli per dighe.

(10) In giugno 2012 l'unica entità che risulta aver registrato la produzione delle SCCP ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ha dichiarato che aveva arrestato e non intendeva riprendere la fabbricazione della sostanza.

(11) Esistono alternative adeguate all'uso delle SCCP per i nastri trasportatori del settore minerario e nei sigillanti per dighe. Di conseguenza, in forza della decisione 2009/2 e della clausola di riesame della voce relativa alle SCCP nell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004, la Commissione è tenuta a eliminare tali due usi. Anche se risulta che il settore abbia eliminato volontariamente tali due usi, le deroghe relative alla voce dovrebbero essere soppresse per garantire la piena conformità sotto l'impulso fornito dagli accordi internazionali per eliminare l'uso di inquinanti organici persistenti.

(12) È altresì necessario chiarire che, per quanto attiene alle SCCP, il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 850/2004 non si applica ai nastri trasportatori e ai sigillanti per dighe già in uso prima della o alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(13) È inoltre necessario chiarire che è consentito commercializzare e utilizzare articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso, poiché si tratta del quantitativo di SCCP eventualmente presente come impurità in un articolo prodotto con MCCP.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità alla direttiva 67/548/Cee del Consiglio;

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

 

Allegato

All'allegato I, parte B, del regolamento (Ce) n. 850/2004, la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla seguente:

 

"Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) 85535-84-8 287-476-5

1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2. L'uso è consentito per quanto concerne:

a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e

b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.

3. Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma."

 

Note ufficiali

1.

Gu L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

2.

C.N.556.2010.TREATIES-4.

3.

Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs), stilata per il National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Paesi Bassi, RPA luglio 2010.

4.

http://echa.europa.eu/documents/10162/1364 /tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

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