Dpcm 12 gennaio 2016
Definizione delle modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale
Ultima versione disponibile al 09/11/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2016
(Gu 26 marzo 2016 n. 72)
Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 58 e 68 del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto in particolare l'articolo 59, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, con il quale è stato istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni;
Visto altresì l'articolo 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, con il quale è stato istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante "Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 2003/98/Ce relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 1° febbraio 2008, denominata "Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (Seis)";
Visto il regolamento (Ce) n. 1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008, e successive modificazioni;
Vista la decisione n. 2009/442/Ce della Commissione del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione;
Visto il regolamento (Ce) n. 976/2009 della Commissione del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (Ce) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante "Attuazione della direttiva 2007/2/Ce, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)", e successive modificazioni;
Visto il regolamento (Ue) n. 268/2010 della Commissione del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate;
Visto il regolamento (Ue) n. 1089/2010 della Commissione del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali, e successive modificazioni;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorità competente per l'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, è chiamato a trasmettere alla Commissione europea i dati del monitoraggio (monitoring), ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (Inspire) e della decisione della Commissione n. 442/2009;
Considerata l'esigenza di realizzare un punto di contatto nazionale (National Contact Point), per tutte le attività di competenza concernenti l'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e il monitoraggio ambientale, per le autorità pubbliche individuate dall'articolo 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto il comma 1 del predetto articolo 11, che prevede l'istituzione della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale;
Visto il comma 5 del medesimo articolo 11, che stabilisce che le modalità di funzionamento della Consulta siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso";
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante "Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000";
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante "Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale";
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici";
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. decreto crescita 2.0), e nello specifico l'articolo 9, recante "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 novembre 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio di Ministri;
Sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, definisce le modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.
2. Il presente decreto individua altresì, nell'ambito della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, in via di prima applicazione, le sezioni tecniche per l'attività istruttoria e le competenze di ogni singola sezione. Eventuali modifiche al numero ed alle competenze delle sezioni tecniche potranno, anche, su proposta della Consulta nazionale, essere effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
Articolo 2
Composizione della Consulta nazionale
1. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, assicura il raccordo istituzionale tra le pubbliche Amministrazioni che producono set di dati territoriali e l'indirizzo tecnico per la predisposizione dei provvedimenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.
2. La Consulta, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individuato dal Ministro, ed è costituita dai seguenti componenti, scelti tra professionalità di comprovata e maturata esperienza:
a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui uno, individuato dal Ministro, ricopre la carica di Presidente;
b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68:
1) Istituto geografico militare;
2) Istituto idrografico della Marina;
3) Centro informazioni geotopografiche aeronautiche — Ciga;
4) Agenzia delle entrate — Direzione centrale catasto e cartografia;
5) Ispra — Servizio geologico;
6) Istat — Istituto nazionale di statistica;
c) un rappresentante per ciascuna delle Regioni e delle Province autonome;
d) un rappresentante del Ministero della difesa;
e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
h) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
i) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
j) un rappresentante del Ministero della salute;
k) un rappresentante del Ministro per gli affari regionali;
l) un rappresentante dell'Ispra;
m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
n) un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale;
o) un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (Upi);
p) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci);
q) un rappresentante del Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis).
Articolo 3
Organizzazione e modalità di funzionamento della Consulta nazionale
1. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, ai fini dell'attività istruttoria, è organizzata e svolge le sue funzioni con le seguenti modalità:
a) i componenti della Consulta durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta;
b) la Consulta è validamente costituita con la presenza della metà piu' uno dei componenti; per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della metà piu' uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza;
c) decade dall'incarico il componente che non sia presente alle riunioni per tre volte consecutive; la presenza si ritiene assicurata anche attraverso gli strumenti di video e teleconferenza;
d) la Consulta è convocata dal Presidente, previo debito preavviso di almeno dieci giorni, e si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale; le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalità di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parità di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti;
e) nell'ambito della Consulta sono attivate sezioni tecniche presiedute da un coordinatore individuato dalla sezione stessa. Ai lavori delle sezioni tecniche possono partecipare, oltre ai membri della Consulta, esperti tecnici invitati dagli enti di cui all'articolo 2, comma 1. Le sezioni tecniche sono convocate per lo svolgimento delle attività di competenza ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente della Consulta o su richiesta di due componenti della Consulta indirizzata al Presidente o da ciascun Coordinatore che invita direttamente i componenti della propria sezione tecnica;
f) la partecipazione alla Consulta e alle sezioni tecniche non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni rappresentate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Le sezioni tecniche operano, per l'attività istruttoria, sulle tematiche di seguito individuate:
Sezione tecnica 1 — Tavolo tecnico di cooperazione
La sezione tecnica opera come tavolo tecnico di raccordo tra il livello nazionale e il livello territoriale per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.
Sezione tecnica 2 — Metadati
La sezione opera sulle seguenti attività:
1) raccolta delle istanze italiane sui metadati da trasmettere in sede europea;
2) predisposizione di un sistema di monitoraggio del contenuto del Repertorio nazionale dati territoriali, ai fini della verifica semestrale della coerenza del processo di definizione e popolamento dei metadati con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;
3) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e reportistica per la preparazione dell'annuale report Inspire.
Sezione tecnica 3 — Specifiche dati
La sezione opera sulle seguenti attività:
1) raccolta delle istanze italiane sulle specifiche tecniche sui dati di tutti gli attori coinvolti da trasmettere in sede europea;
2) proposte di attribuzione univoca della responsabilità di produzione e mantenimento dei dati di interesse generale, al fine della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
3) individuazione delle procedure sulla rappresentazione e sulla posizione degli elementi comuni al fine di garantire la coerenza dei dati territoriali che si estendono attraverso la linea di confine, salvo il successivo perfezionamento giuridico del procedimento secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;
4) predisposizione di un sistema di monitoraggio per la verifica dell'aggiornamento dei dati territoriali esistenti e dei dati territoriali raccolti ex novo in conformità alle disposizioni di esecuzione europee;
5) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e reportistica per la preparazione dell'annuale report Inspire.
Sezione tecnica 4 — Servizi di rete
La sezione, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) finalizzate all'attuazione delle norme di cui al capo V del Codice dell'amministrazione digitale, opera sulle seguenti attività:
1) analisi delle specifiche tecniche sui servizi di rete di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, adottate a livello europeo attraverso i regolamenti attuativi;
2) recepimento degli aggiornamenti sui servizi di rete che emergono in sede europea e predisposizione delle relative linee guida;
3) raccolta delle istanze italiane sui servizi di rete da trasmettere in sede europea;
4) predisposizione di un sistema di monitoraggio che verifica lo stato di attuazione dei servizi di rete;
5) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e reportistica per la preparazione dell'annuale report Inspire.
Sezione tecnica 5 — Condivisione di dati e servizi
La sezione tecnica opera sulle seguenti attività:
1) coordinamento delle attività tra i diversi componenti della Consulta ai fini della coerente e uniforme attuazione delle indicazioni e delle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di condivisione, fruibilità e riutilizzo dei dati, nonché di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
2) definizione di ambiti di collaborazione tra i diversi componenti della Consulta in tema di condivisione, fruibilità e riutilizzo dei dati, nonché di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico ed elaborazione di proposte operative da sottoporre all'Agenzia per l'Italia digitale ai fini dell'eventuale integrazione delle linee
guida al punto precedente.
Sezione tecnica 6 — Monitoraggio e reportistica
La sezione opera sulle seguenti attività:
1) elaborazione di linee guida per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;
2) analisi dei dati e predisposizione di report da condividere con la plenaria della Consulta per gli opportuni atti di indirizzo tecnico;
3) predisposizione del report annuale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, da pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Geoportale nazionale, in collaborazione con Ispra;
4) predisposizione della comunicazione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea entro il 15 maggio di ogni anno.
Articolo 4
Segreteria tecnica della Consulta nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, anche avvalendosi delle società a totale capitale pubblico e delle società da esso controllate, il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e a un feedback sull'attuazione del decreto legislativo n. 32/2010, secondo le direttive della Consulta nazionale.
2. Il servizio di segreteria tecnica della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è assicurato da funzionari della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare designati dal direttore generale; il predetto servizio svolge anche le funzioni di Punto di contatto nazionale (National Contact Point) per Inspire.
Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2016