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Decisione Commissione Ue 2019/1372/Ue

Attuazione delle disposizioni su monitoraggio e comunicazione ai sensi della direttiva "Inspire" 2007/2/Ce recante l'infrastruttura per la comunicazione territoriale nella Ue

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 19 agosto 2019, n. 2019/1372/Ue

(Guue 23 agosto 2019 n. L 220)

Decisione recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)1 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2007/2/Ce impone agli Stati membri di monitorare la realizzazione e l'utilizzo delle infrastrutture per l'informazione territoriale e di riferire su una serie di aspetti relativi. La decisione 2009/442/Ce della Commissione2 dà attuazione alla direttiva 2007/2/Ce per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione. L'esperienza dei precedenti esercizi di comunicazione e le conclusioni di recenti valutazioni (valutazione Refit della direttiva 2007/2/Ce3 ), controllo di adeguatezza della comunicazione e del monitoraggio della politica ambientale dell'Ue4 ) hanno evidenziato la necessità di semplificare e razionalizzare il monitoraggio e la comunicazione, di favorire un migliore confronto dei progressi realizzati nell'attuazione in tutti gli Stati membri e di offrire una panoramica a livello nazionale e dell'Ue, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi del monitoraggio e della comunicazione. La raccolta di informazioni aggiornate dovrebbe essere effettuata secondo modalità più semplici, comparabili e meno onerose per tutti i soggetti interessati. Inoltre, l'elevato numero di indicatori non ha consentito una visione chiara dei progressi conseguiti nell'attuazione: troppi indicatori, e non necessariamente giusti. La decisione 2009/442/Ce dovrebbe pertanto essere sostituita.

(2) Il monitoraggio dovrebbe poggiare su un set di indicatori calcolati sulla base dei dati raccolti dalle autorità pubbliche. Gli indicatori consentiranno di misurare i progressi nell'attuazione della direttiva 2007/2/Ce negli Stati membri e saranno utilizzati per valutare il successo della direttiva nel conseguimento degli obiettivi da essa fissati. Pertanto, gli indicatori di cui al presente atto, scelti secondo la logica di intervento generale di cui alla direttiva 2007/2/Ce, rispondono all'esigenza di individuare i dati territoriali necessari (articolo 3), di documentare mediante metadati i dati territoriali individuati (articolo 4), di assicurare che i dati territoriali documentati siano accessibili online mediante servizi di rete che permettano la ricerca, la consultazione e lo scaricamento (articoli 6 e 7) e di organizzare i dati territoriali in modelli di dati interoperativi con un vocabolario comune (articolo 5).

(3) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi del monitoraggio, gli indicatori dovrebbero essere calcolati sulla base dei metadati dei set di dati territoriali e dei relativi servizi già creati e pubblicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2007/2/Ce per evitare che gli Stati membri siano obbligati a calcolare manualmente gli indicatori e per disporre ogni anno di un elenco di set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/Ce come previsto nella decisione 2009/442/Ce. Solo i metadati pubblicati dagli Stati membri saranno presi in considerazione per il calcolo degli indicatori di monitoraggio. Saranno invece omessi i metadati che non essendo stati pubblicati non sono individuabili e non contribuiscono all'infrastruttura per l'informazione territoriale.

(4) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi della comunicazione, gli Stati membri dovrebbero riferire solo sugli aspetti della loro infrastruttura per l'informazione territoriale che hanno subito modifiche dopo la trasmissione dell'ultima relazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2007/2/Ce.

(5) Per assicurare un approccio coerente e comparabile in materia di monitoraggio e comunicazione in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero monitorare almeno un sottoinsieme comune di set di dati territoriali e riferire in merito alla disponibilità, accessibilità e interoperabilità di detti dati. Il sottoinsieme comune dovrebbe essere costituito dal set di dati territoriali già utilizzato dagli Stati membri ai fini della comunicazione a norma degli atti normativi dell'Unione in materia ambientale individuati nella relazione della Commissione europea dal titolo "Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente"5 a seguito di un approfondito controllo dell'adeguatezza della comunicazione e del monitoraggio della politica ambientale dell'Ue6 .

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/Ce,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce norme dettagliate per l'attuazione dell'obbligo degli Stati membri di monitorare la realizzazione e l'utilizzo delle infrastrutture per l'informazione territoriale e di riferire alla Commissione in merito al monitoraggio a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/2/Ce.

Articolo 2

Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e comunicazione

1. Gli indicatori di cui agli articoli da 3 a 7 sono calcolati utilizzando i metadati dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali pubblicati dagli Stati membri mediante i servizi di ricerca di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/2/Ce.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/Ce tutti i risultati del monitoraggio su Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.

Articolo 3

Monitoraggio della disponibilità dei dati territoriali e dei relativi servizi

1. Per misurare il numero di set di dati territoriali e i relativi servizi sono utilizzati i seguenti indicatori:

a) il numero di set di dati territoriali per i quali esistono metadati ("DSi1.1");

b) il numero di servizi di dati territoriali per i quali esistono metadati ("DSi1.2").

2. Per misurare il numero di set di dati territoriali già utilizzati dagli Stati membri ai fini della comunicazione alla Commissione a norma della normativa in materia ambientale è utilizzato il seguente indicatore: il numero di set di dati territoriali per i quali i metadati contengono una parola chiave da un registro fornito dalla Commissione che indica che il set di dati territoriali è utilizzato a fini di comunicazione conformemente alla normativa in materia ambientale ("DSi1.3").

3. Per misurare il numero di set di dati territoriali che coprono rispettivamente il territorio regionale o nazionale sono usati i seguenti indicatori:

a) il numero di set di dati territoriali per i quali i metadati contengono una parola chiave da un registro fornito dalla Commissione che indica che il set di dati territoriali copre il territorio regionale ("DSi1.4");

b) il numero di set di dati territoriali per i quali i metadati contengono una parola chiave da un registro fornito dalla Commissione che indica che il set di dati territoriali copre il territorio nazionale ("DSi1.5").

Articolo 4

Monitoraggio della conformità dei metadati al regolamento (Ce) n. 1205/2008 della Commissione7

Per misurare la percentuale di metadati dei set di dati territoriali e dei relativi servizi pubblicati dagli Stati membri mediante i servizi di ricerca di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/2/Ce che sono conformi al regolamento (Ce) n. 1205/2008 in materia di metadati, sono utilizzati i seguenti indicatori:

a) il numero di set di dati territoriali per i quali i metadati sono conformi al regolamento (Ce) n. 1205/2008 moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali per i quali esistono i metadati rappresentato dall'indicatore "DSi1.1" ("MDi1.1");

b) il numero di servizi di dati territoriali per i quali i metadati sono conformi al regolamento (Ce) n. 1205/2008 moltiplicato per cento e diviso per il numero di servizi di dati territoriali per i quali esistono i metadati rappresentato dall'indicatore "DSi1.2" ("MDi1.2").

Articolo 5

Monitoraggio della conformità dei set di dati territoriali al regolamento (Ue) n. 1089/2010 della Commissione8 sull'interoperabilità

Per misurare la percentuale di set di dati territoriali conformi al regolamento (Ue) n. 1089/2010 per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali sono utilizzati i seguenti indicatori:

a) il numero di set di dati territoriali conformi al regolamento (Ue) n. 1089/2010 moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali rappresentato dall'indicatore "DSi1.1" ("DSi2");

b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all'allegato I della direttiva 2007/2/Ce conformi al regolamento (Ue) n. 1089/2010 moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui allo stesso allegato ("DSi2.1");

c) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all'allegato II della direttiva 2007/2/Ce conformi al regolamento (Ue) n. 1089/2010 moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui allo stesso allegato ("DSi2.2");

d) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all'allegato III della direttiva 2007/2/Ce conformi al regolamento (Ue) n. 1089/2010 moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui allo stesso allegato ("DSi2.3").

Articolo 6

Monitoraggio dell'accessibilità dei set di dati territoriali mediante i servizi di consultazione e i servizi per lo scaricamento

Per misurare la percentuale di set di dati territoriali accessibili mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/2/Ce e mediante i servizi di scaricamento di cui alla lettera c) dello stesso articolo, sono utilizzati i seguenti indicatori:

a) il numero di set di dati territoriali per i quali esiste sia il servizio di consultazione che quello per lo scaricamento moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali rappresentato dall'indicatore DSi1.1 ("NSi2");

b) il numero di set di dati territoriali per i quali esiste il servizio di consultazione moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali rappresentato dall'indicatore DSi1.1 ("NSi2.1");

c) il numero di set di dati territoriali per i quali esiste il servizio per lo scaricamento moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali rappresentato dall'indicatore DSi1.1 ("NSi2.2").

Articolo 7

Monitoraggio della conformità dei servizi di rete al regolamento (Ce) n. 976/2009 della Commissione9

Per misurare la percentuale dei servizi di rete di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/Ce conformi al regolamento (Ce) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di rete, sono utilizzati i seguenti indicatori:

a) il numero di servizi di rete conformi al regolamento (Ce) n. 976/2009 moltiplicato per cento e diviso per il numero totale dei servizi di rete ("NSi4");

b) il numero di servizi di ricerca conformi al regolamento (Ce) n. 976/2009 moltiplicato per cento e diviso per il numero totale di servizi di ricerca ("NSi4.1");

c) il numero di servizi di consultazione conformi al regolamento (Ce) n. 976/2009 moltiplicato per cento e diviso per il numero totale di servizi di consultazione ("NSi4.2");

d) il numero di servizi per lo scaricamento conformi al regolamento (Ce) n. 976/2009 moltiplicato per cento e diviso per il numero totale di servizi per lo scaricamento ("NSi4.3");

e) il numero di servizi di conversione conformi al regolamento (Ce) n. 976/2009 moltiplicato per cento e diviso per il numero totale di servizi di conversione ("NSi4.4").

Articolo 8

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio

Entro il 31 marzo di ogni anno sono pubblicati i risultati del monitoraggio prescritto dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/Ce in relazione allo stato di realizzazione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale al 15 dicembre dell'anno precedente. I risultati sono aggiornati almeno una volta all'anno.

Articolo 9

Aggiornamento delle relazioni di sintesi

Gli Stati membri forniscono alla Commissione descrizioni sintetiche aggiornate degli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/Ce. Sono aggiornate solo le descrizioni sintetiche che hanno subito modifiche dalla precedente trasmissione.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2009/442/Ce è abrogata.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2019

Note ufficiali

1.

Gu L 108 del 25 aprile 2007, pag. 1.

2.

Decisione 2009/442/Ce della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione (Gu L 148 dell'11 giugno 2009, pag. 18).

3.

SWD(2016) 273 final.

4.

COM(2017) 312 final e SWD(2017) 230.

5.

COM(2017) 312 final.

6.

(SWD(2017) 230 final; l'elenco completo figura nell'allegato 1 (sezione 8.1 del documento).

7.

Regolamento (Ce) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (Gu L 326 del 4 dicembre 2008, pag. 12).

8.

Regolamento (Ue) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (Gu L 323 dell'8 dicembre 2010, pag. 11).

9.

Regolamento (Ce) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (Gu L 274 del 20 ottobre 2009, pag. 9).

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