Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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Dlgs 19 dicembre 1994, n. 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro - Stralcio - Estinzione delle contravvenzioni

N.d.R.: il testo è coordinato con le correzioni apportate dagli Avvisi pubblicati nelle Gazzette ufficiali 21 febbraio 1995 n. 43 e 15 marzo 1995 n. 62.

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Consiglio dei Ministri

Dlgs 19 dicembre 1994, n. 758

(Gu 26 gennaio 1995 n. 21)

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'Articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Trasformazione di reati in illeciti amministrativi

Articolo 1

Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi

(omissis)

Articolo 2

Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario

(omissis)

Articolo 3

Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro

(omissis)

Articolo 4

Orario di lavoro nelle aziende industriali

(omissis)

Articolo 5

Orario di lavoro nelle aziende agricole

(omissis)

Articolo 6

Riposo domenicale e settimanale

(omissis)

Articolo 7

Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali

(omissis)

Articolo 8

Libretto di lavoro

(omissis)

Articolo 9

Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi

(omissis)

Articolo 10

Prospetti paga

(omissis)

Articolo 11

Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza

(omissis)

Articolo 12

Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi

(omissis)

Articolo 13

Minimi di trattamento economico e normativo

(omissis)

Articolo 14

Contratto di lavoro a tempo determinato

(omissis)

Articolo 15

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

(omissis)

Articolo 16

Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane

(omissis)

Articolo 17

Autorità competente

(omissis)

Articolo 18

Disposizioni transitorie

(omissis)

Capo II

Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

Articolo 19

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'articolo 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'articolo 60, primo comma, e 127, in relazione all'articolo 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché agli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del Codice penale.

Articolo 20

Prescrizione

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del Codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al Pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al Pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del Codice di procedura penale.

Articolo 21

Verifica dell'adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Articolo 22

Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

1. Se il Pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il Pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal Pubblico ministero.

Articolo 23

Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di procedura penale fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il Pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il Pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il Pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del Codice di procedura penale.

Articolo 24

Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2.

2. Il Pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del Codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Articolo 25

Norme di coordinamento e transitorie

(omissis)

Capo III

Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

Articolo 26

Sanzioni penali

(omissis)

Articolo 27

Altre sanzioni penali

(omissis)

Articolo 28

Rifiuto di fornire notizie

(omissis)

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

(omissis)

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