MinLavoro, per attrezzature di lavoro obbligo di formazione sanzionato a metà
Sicurezza sul lavoro (Prassi)
Il datore di lavoro, quale "operatore", ha l'obbligo della preventiva formazione per l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, ma la violazione non è sanzionabile.
La risposta del MinLavoro all'Interpello 23 gennaio 2020, n. 1 è relativa a un quesito della Regione Friuli Venezia Giulia in merito alla sanzionabilità del datore di lavoro che non ottempera all'obbligo formativo per l'utilizzo personale di particolari attrezzature di lavoro, in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.
Nella definizione di "operatore" (quale soggetto incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro) il Dlgs 81/2008, in seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 151/2015, ha fatto rientrare accanto alla figura del lavoratore quella del datore di lavoro, sottoponendolo all'obbligo della necessaria e preventiva formazione e abilitazione per l'utilizzo di tali attrezzature di lavoro.
Per la violazione di tale obbligo formativo, l'articolo 87, Dlgs 81/2008 mentre prescrive sanzioni per la mancata formazione del lavoratore, non le prevede per il caso che sia lo stesso datore di lavoro a utilizzare le suddette attrezzature senza adeguata formazione. Il datore di lavoro rimane comunque sanzionabile nel caso incarichi lavoratori che non hanno ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati all'uso di particolari attrezzature di lavoro
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Attrezzature di lavoro - Utilizzo da parte di operatori non formati - Violazione dell'articolo 71, comma 7 e articolo 73, comma 4 del Dlgs 81/2008 - Chiarimenti su regime sanzionatorio dopo modifica definizione di "operatore" ex articolo 69, Dlgs 81/2008 ad opera del Dlgs 151/2015
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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