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Dpr 30 luglio 1950, n. 878

Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche, linee elettrice, grandi derivazioni d'acqua

Questo atto è stato modificato/integrato da

  •   Dpr 1° luglio 1977, n. 683 (23/09/1977)
  •   Dlgs 2 agosto 2007, n. 140 (19/09/2007)
  •   Dlgs 2 agosto 2010, n. 153 (28/09/2010)

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Presidente della Repubblica

Dpr 30 luglio 1950, n. 878

(Gu 13 novembre 1950 n. 260)

Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche

Il Presidente della Repubblica

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto con il ministro per il tesoro, e ad interim per il bilancio;

Decreta:

Articolo 1

1. La Regione siciliana svolge nell'ambito del proprio territorio le attribuzioni del ministero dei lavori pubblici previste dall'articolo 20 dello statuto della regione stessa, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Articolo 1

1. La Regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, in relazione all'articolo 14, lettere f), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.

2. Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda le infrastrutture militari.

3. Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo articolo 3, l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

4.Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare sarà determinato sentita la Regione siciliana.

Articolo 2

1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di opere pubbliche non di prevalente interesse nazionale l'amministrazione regionale, fino a quando non avrà diversamente provveduto, si avvale del provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del genio civile funzionanti nel territorio regionale.

2. Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale la Regione svolge un'attività amministrativa secondo le direttive del Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi del provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del genio civile funzionanti nel territorio regionale per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 2

1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in forza dell'articolo 1 del presente decreto passano alle dipendenze della Regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa:

1) gli uffici e le sezioni del provveditorato alle opere pubbliche, che esercitano funzioni nelle materie attribuite alla regione in forza del presente decreto;

2) gli uffici del genio civile a competenza generale, con esclusione delle sezioni, anche se autonome, che esercitano le funzioni rimaste di competenza statale;

3) la sezione autonoma del genio civile di Palermo per il servizio idrografico. Tale servizio deve essere disimpegnato anche per conto dello Stato e secondo le direttive dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

2. Il trasferimento alla Regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.

3. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici e dell'amministrazione regionale.

4. L'amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

5. La Regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla Regione.

6. Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla Regione a norma del comma precedente è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

7. In corrispondenza del trasferimento alla Regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

8. La regione continua ad avvalersi del personale di cui alle leggi regionali 24 marzo 1975, numero 10, 6 giugno 1975, n. 43, 16 agosto 1975, n. 54, 21 febbraio 1976, n. 2.

9. Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della Regione.

10. È fatta salva, altresì, ogni determinazione relativa ai rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'articolo 18, terz'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Articolo 3

1. Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 14, lettere g) ed i) dello statuto.

a) la costruzione, riparazione e manutenzione di strade statali;

b) le nuove costruzioni ferroviarie;

c) i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria — 1/a, 2/a e 3/a classe;

d) gli aeroporti;

e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;

f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;

g) le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 15.000 wolts;

h) le grandi derivazioni di acque pubbliche;

i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché degli edifici destinati a sedi giudiziarie la ui costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;

l) la sistemazione e manutenzione valliva e montana dei corsi d'acqua classificati e da classificare;

m) tutte le altre opere che lo Stato, sentita la Regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.

Articolo 3

1. Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 14, lettere g) ed i), dello statuto:

a) la costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;

b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane;

c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, la classe;

d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;

e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;

f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi;

g) le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 120.000 volts;

g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

h) le grandi derivazioni di acque pubbliche;

i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta, dallo Stato a proprio carico;

l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4ª e 5ª categoria;

m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la Regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.

2. Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la Regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali.

3. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.

Articolo 4

1. Per le opere dichiarate di prevalente interesse nazionale, si osserva la legislazione dello stato circa l'onere finanziario, anche per quanto riguarda l'eventuale sua ripartizione fra lo stato stesso ed altri enti pubblici, compresi gli enti locali e i privati.

Articolo 5

1. Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina della edilizia economica e popolare l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali e l'incremento dell'occupazione operaia a mezzo di costruzioni di case per i lavoratori.

Articolo 5

1. La Regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata.

2. Restano salve le competenze del Ministero della difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.

3. Nulla è innovato per quanto concerne la erogazione di mutui da parte di istituti pubblici non aventi carattere regionale per il finanziamento di opere pubbliche.

Articolo 6

1. La vigilanza e la tutela spettanti al ministero dei lavori pubblici sugli enti e gli istituti locali, compresi quelli consorziali esistenti nel territorio della Regione, sono esercitate dall'amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'articolo 20 dello statuto.

2. La Regione nominerà un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione degli istituti autonomi provinciali delle case popolari.

Articolo 6

1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di cui al presente decreto.

2. L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia le funzioni amministrative di cui all'articolo 20 dello statuto della Regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato.

Articolo 7

1. Per le opere di interesse regionale, fino a quando la Regione non avrà diversamente provveduto, il comitato tecnico-amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche svolge nel territorio regionale le funzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 8

1. Il riscontro degli atti relativi agli impegni e dei titoli di spesa di competenza statale resta affidato, con l'osservanza delle vigenti norme sulla contabilità di Stato e delle leggi speciali, all'ufficio di ragioneria presso il provveditorato alle opere pubbliche per la sicilia.

Articolo 9

1. Un rappresentate della Regione farà parte del comitato centrale dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nei casi in cui si trattino affari che interessino la Regione.

Articolo 10

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'amministrazione statale dei lavori pubblici in servizio presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

2. Con decreto nel ministero per i lavori pubblici, su richiesta dell'amministrazione regionale, può essere destinato a prestare servizio presso la Regione personale dei ruoli dell'amministrazione dei lavori pubblici nella posizione di comando, ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive disposizioni.

3. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale statale comandato a prestare servizio presso la Regione sono comunicati anche all'amministrazione regionale.

Articolo 11

1. Salvo quanto è disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, la Regione, fino a quando si avvarrà degli uffici statali di cui all'articolo 2, verserà annualmente allo stato una quota delle spese al lordo da esso sostenute per stipendi ed altre competenze al personale degli uffici suddetti, nonché per il funzionamento dei medesimi.

2. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, previa intesa con l'amministrazione regionale, detta quota sarà determinata annualmente nella proporzione risultante rispettivamente dall'ammontare delle opere eseguite nell'esercizio precedente nell'ambito della Regione a totale carico o con il contributo dello stato e delle opere eseguite a totale carico o con il contributo della Regione.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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