Energia

Documentazione Complementare

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Segnalazione Autorità Antitrust 8 ottobre 2014

Provincia autonoma di Trento - Rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Segnalazione 8 ottobre 2014, n. AS1150

(Pubblicata sul Bollettino dell'Autorità 13 ottobre 2014 n. 39)

Provincia autonoma di Trento - Rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico

Presidente della Provincia autonoma Trento

 

L’Autorità, facendo seguito ad una segnalazione ricevuta, intende rilevare le distorsioni concorrenziali che derivano dalla normativa applicabile nella Provincia di Trento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, la quale riserva ai Comuni e alle società interamente pubbliche o il cui capitale maggioritario sia in mano pubblica il rilascio di tali concessioni laddove la Giunta provinciale abbia ritenuto sussistere un "interesse ambientale incompatibile" con il rilascio della concessione.

L’articolo 8 delle norme di attuazione del Piano di tutela della acque adottato dalla Giunta provinciale di Trento il 30 dicembre 2004 ed in vigore dal 9 febbraio 2005 prevede che la Giunta valuti, preventivamente all'attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, se sussiste un "prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta", in presenza del quale la Giunta provinciale "può inoltre considerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, in correlazione anche con eventuali misure o programmi di compensazione e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico"1 .

Con delibera della Giunta provinciale n. 783 del 2006 successivamente modificata con delibera n. 1847 del 31 agosto 2007 sono state adottate le misure organizzative e metodologiche afferenti le procedure per il rilascio di concessioni di piccole derivazioni ad uso idroelettrico. In esse si prevede che la Giunta, nel considerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate (articolo 8, comma 17 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque), tenga conto della sussistenza delle seguenti condizioni: " a) la derivazione sia richiesta dai comuni sul cui territorio amministrativo incide il progetto di derivazione (opere e alveo sotteso), per il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile della propria comunità locale. La condizione sopra indicata deve sussistere fin dall'inizio del procedimento; qualora si verificassero modificazioni relative al soggetto richiedente dovrà essere presentata una nuova domanda; b) la derivazione d'acqua pubblica sia gestita per l'intera durata della concessione dal soggetto richiedente di cui alla lettera a), anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica dei Comuni interessati".

Pertanto, le modalità con cui la Provincia di Trento, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 783 del 2006 successivamente modificata con delibera n. 1847 del 31 agosto 2007, ha inteso disciplinare la tutela di "un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta" sono tali per cui soltanto i Comuni interessati possano ottenere le concessioni per piccole derivazioni di acqua e le possano gestire anche tramite società, detenute interamente o partecipate in misura maggioritaria dai Comuni stessi, ogni volta che gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate suggeriscano che il rilascio della concessione sia condizionato alla realizzazione di "misure o programmi di compensazione e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico".

Tale disciplina, che finisce con il precludere alle società private l’ottenimento delle concessioni cd "mini-idro" per la produzione di energia idroelettrica in presenza di una valutazione oppositiva della Giunta per "un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta", alla luce di quanto affermato dalla Provincia di Trento, riposerebbe sul presupposto per cui le società pubbliche sarebbero meglio in grado di perseguire i programmi di miglioramento ambientale per finalità pubblicistiche in quanto i Comuni sono per definizione gli enti esponenziali dell’intera collettività.

Tale affermazione, tuttavia, non appare coerente con l’obiettivo perseguito, soprattutto se si pensa che ciò rappresenta un presupposto per ottenere la concessione che è condizione essenziale per la produzione di energia idroelettrica e, dunque, la posizione adottata dalla Giunta finisce per rappresentare un ostacolo all'accesso al mercato liberalizzato della produzione di energia elettrica da fonte idrica. La finalità di sviluppo sostenibile delle comunità locali, infatti, appare perseguibile anche qualora siano i privati ad effettuare materialmente gli interventi ritenuti idonei allo scopo, eventualmente concordati o predisposti previa consultazione degli enti locali interessati.

Laddove ai privati venga concessa la possibilità di presentare misure di compensazione, la disciplina dovrebbe, altresì, essere adattata in modo da consentire agli stessi di essere messi in condizione di conoscere e/o concordare con i Comuni le misure compensative auspicate così da non essere svantaggiati nel processo di valutazione effettuato dalla Giunta provinciale.

L'Autorità auspica che vengano adottate le misure necessarie al fine di modificare la normativa in questione nel senso sopra indicato. Si rimane in attesa di conoscere le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

Note ufficiali

1.

Articolo 8, commi 16 e 17.

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