Legge 29 maggio 1982, n. 308
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi - Stralcio - Concessioni idroelettriche
Ultima versione disponibile al 05/05/2024
Parlamento italiano
Legge 29 maggio 1982, n. 308
(Gu 7 giugno 1982 n. 154)
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
(omissis)
Articolo 20
Regione Valle d'Aosta — Concessioni idroelettriche
Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
La Regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 Kw, oltre che all'Enel e agli altri soggetti diversi dall'Enel previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.
La domanda è comunicata in copia dalla Regione Valle d'Aosta all'Enel, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.
(omissis)