Acque

Normativa Vigente

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Legge 29 maggio 1982, n. 308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi - Stralcio - Concessioni idroelettriche

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Parlamento italiano

Legge 29 maggio 1982, n. 308

(Gu 7 giugno 1982 n. 154)

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

(omissis)

Articolo 20

Regione Valle d'Aosta — Concessioni idroelettriche

Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

La Regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 Kw, oltre che all'Enel e agli altri soggetti diversi dall'Enel previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.

La domanda è comunicata in copia dalla Regione Valle d'Aosta all'Enel, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.

(omissis)

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