Rifiuti

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Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185

(Gu 25 novembre 205 n. 275)

Misure urgenti per interventi nel territorio

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario per talune aree territoriali in stato di criticità, il Giubileo della Misericordia, iniziative relative alla valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015, nonché per la promozione straordinaria del made in Italy;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale, nonchè per il volontariato nel servizio civile, il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, nonché per il cinema e il patrimonio culturale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 novembre e del 23 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure finanziarie urgenti per far fronte ad esigenze in aree territoriali

Articolo 1

Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio

1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi 3, 6, 8, 10 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Articolo 2

Interventi straordinari per la Regione Campania

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:

a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.

2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il piano approvato è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento. Il Piano è successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione europea.

3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le finalità di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente della Regione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.

6. In caso di mancata approvazione del Piano entro il termine di cui al comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma dell'attività, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Rimane impregiudicata ogni questione riguardante le sentenze di cui al comma 1.

7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.

8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applica il Protocollo stipulato dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Regione Campania.

Articolo 3

Finanziamento per Comune Reggio Calabria

(omissis)

Articolo 4

Rifinanziamento fondo emergenze nazionali

(omissis)

1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della Regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni".

Capo II

Disposizioni finanziarie urgenti per manifestazioni ed eventi

(omissis)

Capo III

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

(omissis)

Articolo 11

Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane

(omissis)

2-bis. Le misure già previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti.

2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.

2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma" e l'ultimo periodo è soppresso.

Capo IV

Disposizioni finanziarie urgenti in ambito sociale e culturale

(omissis)

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2015.

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