Rifiuti

Normativa Vigente

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Opcm 13 agosto 2004, n. 3369

Emergenza rifiuti in Campania - Valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti

N.d.R.: in base all'articolo 9 dell'Opcm 3443/2005, "al fine di assicurare il più alto grado di certezza in ordine alla compatibilità ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del Comune di S. Maria la Fossa in Provincia di Caserta, le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369, del 13 agosto 2004, si applicano al medesimo territorio comunale."

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza 13 agosto 2004, n. 3369

(Gu 17 agosto 2004 n. 192)

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della Regione Campania. (Ordinanza n. 3369)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della Regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, l'Om 23 novembre 2000, n. 3095, l'Om 22 dicembre 2000, n. 3100, l'Om 12 marzo 2001, n. 3111, l'O.M 27 marzo 2001, n. 3119, l'Om 9 maggio 2003, n. 3286, l'Om 27 febbraio 2004, n. 3341, l'Om 12 marzo 2004, n. 3343, e l'Om 30 marzo 2004, n. 3345;

Considerata la particolare urgenza di assumere iniziative volte alla realizzazione dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel Comune di Acerra, per il completamento del sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania, indispensabile al superamento della situazione emergenziale in atto;

Ritenuta la necessità di evitare l'insorgenza di situazioni di criticità sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, derivanti da tensioni di ordine sociale della collettività locale interessata dalla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;

Ritenuto, quindi, di dover corrispondere alle istanze locali volte ad ottenere dagli organismi competenti il più alto grado di certezza in ordine alla compatibilità, sotto il profilo ambientale, dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del Comune di Acerra;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel Comune di Acerra, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede al relativo aggiornamento in relazione all'accertamento della compatibilità dell'impianto stesso rispetto al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico-ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell'area interessata.

2. Per l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi, in relazione al contesto di somma urgenza, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dall'adozione della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, nel rispetto della normativa comunitaria, in deroga, ove necessario, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle delibere della giunta regionale della Campania n. 374/1998, n. 5793/2000, n. 616/2001 e n. 421/2004.

3. Per lo svolgimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della consulenza di tecnici ed esperti dell'Apat, dell'Enea, della Commissione Via e della Commissione speciale Via.

4. Tenuto conto della necessità di assicurare le condizioni per la celere realizzazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti nell'àmbito territoriale di interesse, ed in relazione sia agli esiti delle precedenti procedure di verifica di valutazione di impatto ambientale, che degli ulteriori studi ed indagini ambientali disponibili, il Commissario delegato provvede per l'immediato inizio dei lavori previsti, in via provvisoria, nelle more del procedimento di aggiornamento di cui al comma 1. Qualora i risultati delle attività di cui al comma 1 accertassero la non compatibilità dell'impianto, non si darà luogo alla prosecuzione dei lavori.

5. Il Commissario delegato assicura la più ampia informazione nei confronti della popolazione locale in ordine alle iniziative assunte ed agli esiti della procedura di aggiornamento di cui al comma 1, istituendo un Osservatorio ambientale con apposita decretazione, che preveda la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Apat del Ministero della salute, dell'Istituto superiore della sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Regione Campania, della Provincia di Napoli e del Comune di Acerra.

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