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Regolamento Commissione Ue 2015/1558/Ue

Istituzione di un quadro di indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione - Regolamento 2015/1017/Ue

Ultima versione disponibile al 08/11/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 22 luglio 2015, n. 2015/1558/Ue

(Gu 19 settembre 2015 n. L 244)

Regolamento che integra il regolamento (Ue) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1291/2013 e (Ue) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) I progetti della Banca europea per gli investimenti (Bei) coperti dalla garanzia dell'Ue nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis) dovrebbero essere valutati conformemente alle procedure di valutazione e di dovuta diligenza della Bei, tra cui il quadro di valutazione del valore aggiunto a 3 pilastri ("3Pva").

(2) La valutazione dei progetti dovrebbe essere effettuata con riferimento ad un quadro di indicatori basato sul 3Pva della Bei. L'uso del quadro di indicatori dovrebbe consentire l'attuazione efficace del Feis, assicurando allo stesso tempo elevati standard di valutazione della qualità.

(3) Il quadro di indicatori dovrebbe essere utilizzato per assicurare che la garanzia dell'Ue copra progetti a maggiore valore aggiunto.

(4) Qualora gli organi direttivi della Bei decidessero di modificare il 3Pva, la Commissione e la Bei dovrebbero vagliare prontamente la necessità di riesaminare e modificare, se necessario, il quadro di indicatori alla luce del 3Pv rivisto,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il quadro di indicatori di cui all'articolo 7 del regolamento (Ue) 2015/1017, che il comitato per gli investimenti del Feis deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'Unione, è stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Allegato

Il quadro di indicatori

1. Principi generali

Il quadro di indicatori è utilizzato dal comitato per gli investimenti istituito conformemente all'articolo 7, paragrafi 7-12, del regolamento (Ue) 2015/1017 per valutare il valore aggiunto delle operazioni potenzialmente beneficiarie dei finanziamenti della Bei coperti della garanzia dell'Unione 2 . Esso serve al comitato di investimento per stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'Ue per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. La Bei calcola il punteggio e gli indicatori ex ante e monitora i risultati a progetto completato. Al comitato per gli investimenti sono comunicati il punteggio ottenuto per ogni pilastro pertinente e il valore di ogni indicatore.

Il quadro di indicatori si compone di quattro pilastri:

— pilastro 1: contributo al raggiungimento degli obiettivi politici del Feis;

— pilastro 2: qualità e solidità del progetto;

— pilastro 3: contributo tecnico e finanziario;

— pilastro 4: indicatori complementari.

Dato il suo distinto ambito, ogni pilastro è valutato singolarmente e i singoli punteggi non sono aggregati in una valutazione unica. Nello stabilire l'ordine di priorità dei progetti il comitato per gli investimenti attribuisce pari importanza a ciascun pilastro, indipendentemente dal fatto che il singolo pilastro presenti un punteggio numerico o sia composto da indicatori qualitativi e quantitativi senza punteggio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, del regolamento relativo al Feis, il quadro di indicatori è utilizzato dal comitato per gli investimenti per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'Unione. Questa disposizione lascia impregiudicato l'esame dei progetti potenziali da parte del comitato per gli investimenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento relativo al Feis, previsione verso la quale ha valore complementare.

 

2. Il quadro di indicatori

Ogni operazione del Feis riceve una valutazione in ciascuno dei 4 pilastri. La valutazione è calcolata sulla base dei punti attribuiti ai diversi indicatori di ciascun pilastro, utilizzando la seguente scala:

 

Punti Valutazione del pilastro 2 Valutazione dei pilastri 1 e 3
0-49 Marginale Bassa
50-99 Accettabile Modesta
100-149 Buona Significativa
>= 150 Eccellente Elevata

 

Il pilastro 4 include indicatori complementari di natura quantitativa o qualitativa, e non sarà consolidato in una valutazione unica.

 

Pilastro 1: contributo al raggiungimento degli obiettivi politici del Feis

Il pilastro 1 valuta la coerenza dell'operazione con la realizzazione degli obiettivi generali del Feis stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2015/1017, nonché il contributo che apporta ai predetti obiettivi. La metodologia per l'attribuzione della valutazione complessiva del pilastro 1 si basa sul contributo dell'operazione, che può essere "basso", "modesto", "significativo" ed "elevato".

Il giudizio tiene conto degli aspetti seguenti:

"contributo agli obiettivi del Feis": tutti i progetti devono contribuire ad almeno uno degli obiettivi generali del Feis. I progetti a bassa priorità politica, come i progetti stradali della Rte "non prioritari", ricevono una valutazione bassa;

"obiettivi chiave": l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2015/1017 individua per ognuno degli obiettivi politici generali una serie di settori chiave di intervento considerati di particolare importanza. I progetti in questi settori chiave salirebbero di un livello nella scala di valutazione. Nell'attribuzione della valutazione sono anche prese in considerazione le caratteristiche specifiche dei progetti che consentono un contributo particolarmente elevato, quali i progetti dimostrativi o i progetti che forniscono un importante contributo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. I progetti che soddisfano molteplici obiettivi, compresi i progetti orizzontali, quali quelli in materia di coesione e cambiamenti climatici, avanzeranno di diversi gradi nella scala di valutazione.

Viene utilizzato un unico indicatore con quattro livelli di valutazione. Per calcolare la valutazione complessiva, ad ogni livello di valutazione sono attribuiti fino a 50 punti. Sommando poi i punti (senza ponderazione) è possibile classificare il progetto nella categoria "bassa" (meno di 50 punti), "modesta" (da 50 a 99 punti), "significativa" (da 100 a 149 punti) o "elevata" (150 punti e oltre).

 

Pilastro 2: qualità e solidità del progetto

Il pilastro 2 raggruppa una serie di indicatori che consentono di valutare la qualità e la solidità dell'operazione. È definito un approccio diverso per gli investimenti in progetti singoli o per i progetti realizzati mediante prestiti intermediati a favore di più beneficiari.

Per la valutazione di "progetti singoli" sono previsti i seguenti aspetti e i relativi indicatori:

"crescita" (indicatore 1, da 0 e 100 punti): il contributo del progetto alla crescita duratura deriva dal suo impatto socioeconomico in termini di costi e benefici. Ove possibile, il tasso di rendimento economico ("Tre") è calcolato seguendo le migliori pratiche in uso tra gli economisti. Esso prende in considerazione i costi e i benefici socioeconomici del progetto, compresi gli effetti di ricaduta (ad esempio, incidenza positiva su ricerca, sviluppo e innovazione, effetti benefici a lungo termine sul clima o impatto sul mercato del lavoro o effetti negativi sull'ambiente). Tuttavia, vi sono anche progetti il cui Tre è difficile da stimare. Ad esempio, in una serie di settori soggetti al rispetto delle norme dell'Ue il problema principale è fare in modo che sia adottata la soluzione meno costosa, piuttosto che valutare il rendimento economico complessivo (si pensi ad esempio al settore del trattamento delle acque e dei rifiuti). Per questi settori il giudizio sulla qualità è basato su parametri di riferimento settoriali. Per le operazioni che raggruppano prestiti quadro il giudizio si basa principalmente sulla strategia e sui criteri di investimento adottati dal promotore.

Di norma, il tasso di rendimento critico richiesto per i finanziamenti della Bei è pari al 5%. Per un progetto standard, un Tre compreso tra 5% e 7% è considerato "accettabile", tra 7% e 10% "buono", superiore a 10% "eccellente". Tuttavia, la classificazione dei risultati è basata anche su considerazioni settoriali. I settori attualmente considerati meno sostenibili dal punto di vista ambientale (come alcuni modi di trasporto) verrebbero finanziati solo se considerati "buoni" alla luce dell'interesse economico, ossia aventi un Tre minimo del 7%. Al contrario, per taluni progetti aventi effetti benefici a lungo termine sul clima, il finanziamento è considerato possibile anche con un Tre compreso tra 3,5% e 5%, da qui l'introduzione della categoria "marginale". Per i progetti del settore privato, in ragione del loro profilo di rischio e di rendimento, la valutazione è la seguente: "marginale" per un tasso di rendimento compreso tra 5% e 7%, "accettabile" tra 7% e 10%, "buono" da 10% e 15%, ed "eccellente" oltre il 15%; Il Tre è calcolato tenendo pienamente conto delle esternalità positive e negative, anche in relazione agli aspetti ambientali e legati ai cambiamenti climatici. Se viene dimostrato che non è in linea con il livello giustificabile sotto il profilo economico, il tasso critico può essere adeguato dal comitato direttivo tenendo conto della situazione economica a lungo termine;

"capacità del promotore" (indicatore 2, da 0 e 30 punti): viene dato un giudizio qualitativo sulla capacità del promotore di realizzare il progetto entro i termini e in maniera efficiente, tenendo anche conto del pertinente contesto istituzionale e dell'eventuale assistenza tecnica da fornire. Ciò è particolarmente importante nel caso dei prestiti quadro, per i quali sono valutati i criteri di definizione delle priorità, le capacità di realizzazione e di controllo dei progetti e i sistemi di monitoraggio e di controllo, nonché il rispetto delle norme in materia di ambiente, concorrenza e appalti pubblici;

"sostenibilità" (indicatore 3, da 0 e 30 punti): secondo la regole della Bei, i progetti devono non solo essere economicamente sostenibili, e contribuire in tal modo alla crescita, ma anche sostenibili sul piano ambientale e sociale. È fondamentale mantenere norme ambientali e sociali elevate. La valutazione è effettuata secondo linee guida dettagliate enunciate nell'Environmental and Social Practices Handbook (manuale delle pratiche ambientali e sociali) della Banca 3 ;

- "occupazione" (indicatore 4, da 0 e 40 punti): questo indicatore copre sia la fase della realizzazione che quella del funzionamento. Il numero di posti di lavoro necessari nella fase di realizzazione è stimato sulla base di coefficienti specifici del settore di attività. Per quanto riguarda la fase di funzionamento, il numero di posti di lavoro è valutato dagli analisti del progetto, alla luce delle esperienze precedenti nel settore. La successiva tabella riepiloga la valutazione, suddividendola tra occupazione nella fase di realizzazione e occupazione nella fase di funzionamento. Ad esempio, tra i progetti a forte intensità di manodopera nella fase di realizzazione rientrano alcune opere di ingegneria civile (in particolare lavori di ripristino sparsi) e lavori nei settori dell'efficienza energetica e della silvicoltura. Livelli più elevati di manodopera nella fase di funzionamento sono associati ad alcuni progetti industriali.

La valutazione complessiva nel pilastro 2 attribuita a ogni progetto è calcolata sommando i punti ottenuti nelle quattro sottocategorie descritte sopra, e può essere: "marginale" (meno di 50 punti), "accettabile" (da 50 a 99 punti), "buona" (da 100 a 149 punti) ed "eccellente" (150 punti e oltre).

Per quanto riguarda i "prestiti intermediati a favore di più beneficiari" (Multi Beneficiary Intermediated Loans — Mbil), il pilastro 2 consente di valutare la capacità degli enti finanziari e di altra natura (tra cui gli istituti di promozione) ad agire in qualità di intermediari, e la loro efficacia. La valutazione è basata sui seguenti 3 indicatori indipendenti:

— la capacità e la solidità dell'intermediario e la qualità dell'ambiente operativo;

— il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e delle condizioni di finanziamento, tra l'altro per i beneficiari finali;

— l'occupazione a livello dei beneficiari finali.

I punti attribuiti agli indicatori in ciascuna categoria sono sommati senza ponderazione per ottenere la valutazione complessiva del progetto, che può essere "marginale" (meno di 50 punti), "accettabile" (da 50 a 99 punti), "buono" (da 100 a 149 punti) ed "eccellente" (150 punti e oltre).

 

Pilastro 3: contributo tecnico e finanziario al progetto

Il pilastro 3 è incentrato sul valore generato dalla partecipazione della Bei e dal sostegno del Feis stesso, che offrono benefici finanziari e di altra natura a sostegno del progetto. Questo contributo specifico è valutato mediante tre indicatori, ognuno dei quali misura aspetti complementari del valore aggiunto:

— "contributo finanziario", ossia il miglioramento delle condizioni di finanziamento offerte alla controparte rispetto a fonti alternative di finanziamento (tassi di interesse inferiori e/o scadenze più lunghe);

— "facilitazione finanziaria", ossia il miglioramento dell'efficacia del sostegno prestato dagli altri portatori di interesse; mobilitazione delle risorse dei terzi, in particolare del settore privato; invio di segnali agli altri prestatori);

— "contributo e consulenza della Bei", ossia la prestazione di servizi non finanziari sotto forma di contributi di esperti e trasferimento delle conoscenze, miranti a facilitare l'attuazione dei progetti, a rafforzare la capacità istituzionale e a fornire consulenza in materia di strutturazione finanziaria. Tali servizi potrebbero essere forniti per il tramite del polo europeo di consulenza sugli investimenti e di ogni altra struttura di consulenza esistente, quali Jaspers, Elena e i servizi di consulenza InnovFin Advisory finanziati dal bilancio Orizzonte 2020 o mediante altri strumenti adeguati, quale ad esempio il sostegno all'attuazione dei progetti.

Ogni indicatore è valutato in maniera indipendente, secondo la metodologia esistente della Bei, uniforme e ben documentata, e le successive relative modifiche. Come per il pilastro 1, la valutazione va da "bassa" a "elevata". I punti attribuiti a ciascun indicatore sono sommati senza ponderazione per ottenere la valutazione complessiva del progetto nel pilastro, che può essere: "bassa" (meno di 50 punti), "modesta" (da 50 a 99 punti), "significativa" (da 100 a 149 punti) ed "elevata" (150 punti e oltre).

 

Pilastro 4: indicatori complementari

Il quadro di indicatori è integrato dai seguenti indicatori, che dovranno essere comunicati per ogni operazione in modo da rispecchiare i principali aspetti trasversali delle operazioni della Bei nell'ambito del Feis:

— addizionalità: viene specificato se si tratta di un'operazione ordinaria o di un'attività speciale. Per le operazioni ordinarie, sono forniti ulteriori chiarimenti che giustifichino l'addizionalità, come definita all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2015/1017;

— una serie di indicatori relativi al contesto macroeconomico nel quale viene realizzato il progetto, che tra l'altro consentono ai membri del comitato per gli investimenti di valutare il potenziale impatto sulle disparità economiche all'interno dell'Unione e sul potenziale di crescita a lungo termine:

i) indicatori specifici delle condizioni di investimento;

ii) il divario tra prodotto effettivo e potenziale, calcolato sulla base della metodologia della funzione di produzione approvata dal Consiglio Ecofin;

iii) la crescita potenziale del Pil;

iv) indicatori specifici della disoccupazione: il tasso di disoccupazione, la variazione su base annua del tasso di disoccupazione e il confronto con la media dell'Ue;

v) l'indicatore composito dei costi di finanziamento per le società non finanziarie, o, se non disponibile, i tassi di interesse bancari applicati alle società non finanziarie. Alla luce di queste indicazioni, il comitato per gli investimenti presta particolare attenzione ai progetti che contribuiscono a superare le disparità economiche all'interno dell'Unione;

— effetto moltiplicatore previsto dell'intervento del Feis;

— importo dei finanziamenti privati mobilitati;

— cooperazione con le banche nazionali di promozione e sostegno alle piattaforme di investimento;

— cofinanziamento con i fondi strutturali e di investimento europei;

— cofinanziamento con altri strumenti dell'Ue (ad esempio Orizzonte 2020, il meccanismo per collegare l'Europa ecc.);

— guadagni di efficienza energetica realizzati (per le pertinenti operazioni);

— indicatore Azione per il clima (per le pertinenti operazioni).

Note ufficiali

1.

Gu L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

 

 

2.

Il quadro di indicatori non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (Ue) 2015/1017.

3.

http://www.eib.org/attachments/strategie/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf

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