Albo gestori ambientali

Normativa Vigente

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Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 15 ottobre 2015, n. 3

(Comunicato pubblicato sulla Gu 16 dicembre 2015 n. 292)

Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Vista la propria deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che nella citata deliberazione n. 2 del 16 settembre non sono state ricomprese tutte le fattispecie rientranti nei criteri stabiliti dalla deliberazione stessa;

Ritenuto, pertanto, di apportare le necessarie integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015

 

Delibera

Alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, quarto rigo, dopo le parole "rifiuti speciali pericolosi" e prima delle parole "dei quali la stessa impresa" sono inserite le parole "e non pericolosi";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "c) i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

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