Albo gestori ambientali, chiarimenti su macchine operatrici
Albo gestori ambientali (Prassi)
Le macchine operatrici possono essere iscritte per il trasporto di rifiuti in conto proprio, lo spazzamento meccanizzato, la raccolta e il trasporto dei rifiuti giacenti sulle strade o abbandonati su rive dei corsi d’acqua e spiagge.
Più nel dettaglio, in base a quanto chiarito nella circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 11 del 17 dicembre 2019, le "macchine operatrici" (definite dall'articolo 58 del "Codice della strada") possono essere iscritte nella categoria 2-bis (trasporto in conto proprio), se i rifiuti che si intendono trasportare si configurano come "cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere".
Con riferimento alla categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), le macchine operatrici possono essere iscritte per lo svolgimento dell’attività di "spazzamento meccanizzato", se identificate come "spazzatrici" e limitatamente ai rifiuti con Eer 200302 (rifiuti dei mercati) e 200303 (residui della pulizia stradale); senza indicazione di specifiche tipologie di rifiuti, possono essere iscritte per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade (sottocategoria D6) o di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (sottocategoria D7).
In mancanza del numero di targa, precisa infine l'Albo, i provvedimenti di iscrizione delle macchine operatrici devono riportare il numero di identificazione della targhetta apposta dal costruttore.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 - Abrogazione deliberazioni 1/2003, 3/2012 e 6/2012
Iscrizione all'Albo delle macchine operatrici
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