Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 13 luglio 2015, n. 1093

Inquinamento acustico - Valori limite differenziali - Articolo 4, Dpcm 14 novembre 1997 - Accertamento - Contradditorio - Non richiesto - Superamento limiti - Ordinanza di sospensione attività - Legittimità

Secondo il Tar Toscana, la Giurisprudenza ha da lungo tempo escluso la necessità di procedere all’accertamento del superamento dei valori limite in materia di rumore, in contradditorio con gli autori delle immissioni sonore.
Il Giudice amministrativo (sentenza 1093/2015) ha così respinto il ricorso contro una ordinanza contingibile ed urgente, con cui il Sindaco di Viareggio aveva diffidato il gestore di un bar a sospendere ogni attività di intrattenimento musicale, almeno fino all’attuazione degli interventi concretamente idonei a garantire il rispetto dei valori limite differenziali di immissione, previsti dall’articolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997 (Valori limite delle sorgenti sonore).
Nelle motivazioni, il Tar ricorda come la legge non preveda alcun bilanciamento di interessi tra diritto alla salute e libertà di impresa, né alcun obbligo dei controinteressati ad addivenire a “patti di civile convivenza” in ordine alla gestione delle immissioni sonore.
Avendo previamente accertato il notevole superamento (fino a 10 volte) dei limiti massimi raggiunto negli appartamenti più prossimi al bar, la frequenza dello stesso e il potenziale pregiudizio per la salute dei controinteressati, la P.a. ha agito legittimamente.

Tar Toscana

Sentenza 13 luglio 2015, n. 1093

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2014, proposto da:

(omissis) Italy Srl, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis);

 

contro

Comune di Viareggio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);

 

nei confronti di

Giuseppina (omissis), non costituita in giudizio;

 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Rossella (omissis), rappresentata e difesa dagli avv. Silvano Di Rosa, Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;

 

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale 27 del 18 giugno 2014, notificata in pari data, con la quale l'Autorità comunale disponeva la sospensione immediata di ogni attività di intrattenimento musicale presso il pubblico esercizio "bar (omissis)", nonché di ogni altro atto amministrativo connesso, presupposto e consequenziale;

e, in via subordinata, per la rettifica dell'atto amministrativo impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Viareggio e di (omissis) Rossella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

La società ricorrente gestisce il bar ristorante "(omissis)", sito in Viareggio, via Coppino n° 307 e che svolge anche una notevole attività di intrattenimento musicale.

A seguito della rilevazione di un superamento (fino a 6 volte) dei limite differenziale di rumore fissato dall'articolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) nell'abitazione di via Coppino n. 311, il Comune di Viareggio, con provvedimento 21 agosto 2013 prot. n. 48049, diffidava il gestore del locale ad eseguire adeguate opere di insonorizzazione dei locali, al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione previsti dalla normativa; la società gestrice del locale realizzava interventi di insonorizzazione riscontrati da una relazione 11 settembre 2013 (acquisita al protocollo dell'ente al n° 51643) nella quale si evidenziava già la mancata effettuazione di controlli atti a dimostrare l'efficacia degli interventi effettuati, ai fini della riduzione delle immissioni sonore.

A seguito di nuovi accertamenti effettuati dall'Arpat nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2014 (rispecchiati dalla nota 14 aprile 2014 prot. n° 2567) e che evidenziavano un superamento fino a quattro volte del valore limite differenziale fissato dalla normativa per il periodo notturno, il Sindaco di Viareggio, con ordinanza contingibile ed urgente 18 giugno 2014 n. 27, ordinava la sospensione di ogni attività di intrattenimento musicale "fino alla dimostrazione di avere adottato sistemi, accorgimenti e interventi strutturali concretamente idonei a garantire il costante rispetto dei valori limite differenziali di immissione presso il recettore sensibile di via Coppino 311".

L'ordinanza di sospensione era impugnata dalla società ricorrente per: 1) violazione di legge Dpcm 14 novembre 1997, eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio nel procedimento amministrativo, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, illogicità, omessa ponderazione; 2) violazione di legge costituzionale ed eccesso di potere, per erronea ponderazione della situazione controversa, erroneo bilanciamento di interessi; 3) violazione di legge e di norme regolamentari, disapplicazione del regolamento comunale del 13.2.2008, contrasto con il nuovo regolamento del 20 luglio 2014, eccesso di potere per abnormità del provvedimento; 4) violazione di legge ed eccesso di potere per carente e contraddittoria motivazione, violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino amministrato; 5) eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale di Viareggio, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sotto vari profili; interveniva altresì ad opponendum la Sig.ra Rossella (omissis), comproprietaria dell'immobile di via Coppino 311 soggetto alle immissioni sonore, instando per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 23 ottobre 2014 n. 566, la Sezione rigettava l'istanza cautelare proposta con il ricorso.

In data 9 marzo 2015 si costituivano in giudizio, in sostituzione del precedente difensore (cui è stato revocato il mandato), gli avv. (omissis); nella memoria di costituzione era articolata una nuova domanda subordinata di rettifica del provvedimento amministrativo impugnato, nel senso di consentire "ai sensi di legge e regolamento vigenti, almeno l'utilizzo della cd. musica di sottofondo".

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Con riferimento alle censure proposte con il ricorso, è, infatti sufficiente rilevare, sulla base del percorso ricostruttivo già seguito in sede cautelare (Tar Toscana, Sezione II, ord. 23 ottobre 2014 n. 566):

a) come l'emanazione dell'ordinanza impugnata sia stata preceduta dall'accertamento di un notevole superamento dei limiti massimi fissati per le immissioni sonore, negli appartamenti più prossimi alla struttura gestita dalla ricorrente;

b) come il detto superamento non sia per nulla negato dalla (omissis) Italy Srl che, alla fine, ammette un superamento pari a 10.7 volte (in misura quindi molto massiccia) dei valori limite differenziali di rumore fissati dall'articolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997;

c) come la giurisprudenza della Sezione abbia, da lungo tempo (Tar Toscana, Sezione II, 17 dicembre 1997 n. 817), escluso la necessità di procedere all'accertamento del superamento dei valori limite in materia di rumore, in contraddittorio con gli autori delle immissioni sonore;

d) come l'Ausl n. 12 di Viareggio (con la nota 13 gennaio 2014 n. 926) e l'Arpat Dipartimento di Lucca (con la relazione allegata alla nota 17 febbraio 2014 prot. 2014/001147) abbiano evidenziato da subito la complessiva inidoneità degli interventi posti in essere dalla ricorrente a seguito della diffida dell'agosto 2013 a ridurre le immissioni sonore ("riteniamo, pertanto, alquanto improbabile che, con gli stessi interventi, possa essere centrato il necessario obiettivo del rispetto del limite differenziale notturno") e la necessità di procedere comunque a nuove misurazioni sul campo;

e) come, comunque, il frequente superamento dei limiti di rumore da parte della ricorrente appaia testimoniato dalle autorizzazioni in deroga richieste dalla stessa (oggi depositate in giudizio);

f) come, quindi, risulti obiettivamente dimostrato il superamento dei limiti di immissioni sonore fissati dalla normativa ed il potenziale pregiudizio per la salute dei controinteressati (elementi che giustificano ampiamente l'emanazione dell'ordinanza impugnata); a questo proposito, appare quasi superfluo rilevare come la legge non preveda, al proposito, alcun bilanciamento di interessi tra diritto alla salute e libertà di impresa (apparendo sufficiente il superamento dei valori limite normativamente fissati; in questo senso si veda Tar Toscana, Sezione II, 16 giugno 2015 n. 920) o l'obbligo dei controinteressati di addivenire a "patti di civile convivenza" in ordine alla gestione delle immissioni sonore e come appaia del tutto sufficiente il superamento del limite di immissioni con riferimento ad una singola abitazione o ad un singolo soggetto (Trga, Trento 29 gennaio 2014 n. 19);

g) come, comunque, la liberalizzazione delle attività in discorso e la regolamentazione posta in essere dall'Amministrazione comunale di Viareggio, con il regolamento per gli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi approvato con delib. C.C. 28 giugno 2014 n. 42, non possano legittimare il superamento dei limiti di immissioni acustiche fissati dalla normativa (in questo senso, si veda espressamente, l'articolo 4, 4° comma del sopra citato regolamento) e non esplichino effetti su provvedimenti destinati ad ovviare alla consequenziale situazione di inquinamento acustico.

Il ricorso deve pertanto essere respinto; in accoglimento dell'eccezione articolata dalla difesa dell'Amministrazione comunale di Viareggio, la nuova domanda subordinata di rettifica del provvedimento amministrativo impugnato (nel senso di consentire "ai sensi di legge e regolamento vigenti, almeno l'utilizzo della cd. musica di sottofondo") articolata nella memoria dd. 9 marzo 2015 deve essere dichiarata inammissibile, in quanto articolata in atto non notificato alle controparti e comunque non ammessa dal nostro ordinamento (che non attribuisce, in materia, poteri di rettifica degli atti amministrativi al Giudice amministrativo).

Le spese di giudizio dell'Amministrazione resistente e dell'interveniente ad opponendum devono essere poste a carico della ricorrente e liquidate, come da dispositivo.

Nulla sulle spese nei confronti della Sig.ra Giuseppina (omissis), che non si è costituita in giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge il ricorso, come da motivazione;

b) dichiara inammissibile la domanda subordinata di rettifica del provvedimento impugnato articolata nella memoria depositata in data 9 marzo 2015.

Condanna la società ricorrente alla corresponsione, in favore dell'Amministrazione comunale di Viareggio, della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad Iva e Cap, a titolo di spese del giudizio.

Condanna la società ricorrente alla corresponsione, in favore della Sig.ra Rossella (omissis), della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad Iva e Cap, a titolo di spese del giudizio.

Nulla sulle spese nei confronti della Sig.ra Giuseppina (omissis).

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 13 luglio 2015

 

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