Inquinamento acustico, accertamenti validi senza contradditorio
Rumore
Secondo il Tar Toscana, la Giurisprudenza ha da lungo tempo escluso la necessità di procedere all’accertamento del superamento dei valori limite in materia di rumore, in contradditorio con gli autori delle immissioni sonore.
Il Giudice amministrativo (sentenza 1093/2015) ha così respinto il ricorso contro una ordinanza contingibile ed urgente, con cui il Sindaco di Viareggio aveva diffidato il gestore di un bar a sospendere ogni attività di intrattenimento musicale, almeno fino all’attuazione degli interventi concretamente idonei a garantire il rispetto dei valori limite differenziali di immissione, previsti dall’articolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997 (Valori limite delle sorgenti sonore).
Nelle motivazioni, il Tar ricorda come la legge non preveda alcun bilanciamento di interessi tra diritto alla salute e libertà di impresa, né alcun obbligo dei controinteressati ad addivenire a “patti di civile convivenza” in ordine alla gestione delle immissioni sonore.
Avendo previamente accertato il notevole superamento (fino a 10 volte) dei limiti massimi raggiunto negli appartamenti più prossimi al bar, la frequenza dello stesso e il potenziale pregiudizio per la salute dei controinteressati, la P.a. ha agito legittimamente.
Inquinamento acustico - Valori limite differenziali - Articolo 4, Dpcm 14 novembre 1997 - Accertamento - Contradditorio - Non richiesto - Superamento limiti - Ordinanza di sospensione attività - Legittimità
Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447
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