Energia

Documentazione Complementare

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Nota MinSviluppo economico 18 giugno 2015

Conto energia impianti fotovoltaici - Cumulabilità della tariffa incentivante del Dm 19 febbraio 2007 con la "Tremonti Ambiente"

Ministero dello sviluppo economico

Nota 18 giugno 2015

Cumulabilità della tariffa incentivante del Dm 19 febbraio 2007 con la "detassazione ambientale"

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione VI — Fonti rinnovabili di energia

 

A seguito delle richieste di chiarimento provenienti da vari operatori e di contatti con l'Agenzia delle entrate, si forniscono chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 1, del Dm 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ‐ cd. "secondo Conto energia"), in rapporto a quanto previsto dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la cd. detassazione ambientale

Si ricorda che l'articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 stabilisce che le tariffe incentivanti "... non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimento …".

Con disposizione interpretativa, inserita nell'articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, cd "quinto conto energia"), il Governo ha stabilito che il limite del 20% di cui al predetto articolo 9 "si applica anche alla detassazione per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" (cosiddetta Tremonti Ambiente).

Pur essendo stato abrogato il citato articolo 6, commi da 13 a 19 (ai sensi dell'articolo 23, comma 7, e allegato 1, n. 37, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), residua la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti fatti prima dell'abrogazione delle relative disposizioni.

Ciò detto, ferme restando le condizioni per poter beneficiare della detassazione in esame, si precisa che il "costo dell'investimento" richiamato nella disposizione in questione (secondo cui le tariffe incentivanti "... non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimento …") si riferisce all'intero costo imputabile all'investimento per l'impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento.

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