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Giurisprudenza

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Sentenza Consiglio di Stato 12 aprile 2013, n. 2005

Energie rinnovabili - Fotovoltaico - Incentivi - Quarto Conto energia - Mancato inserimento in graduatoria - Motivi - Ritardo della pubblica Amministrazione nel vaglio della documentazione - Imputabilità al privato - Esclusione - Obbligo di reinserimento in graduatoria - Sussiste

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Consiglio di Stato

Sentenza 12 aprile 2013, n. 2005

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articoli 38 e 60 Codice del processo amministrativo

sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2013, proposto da:

(omissis), nella qualità di titolare della ditta individuale (A) di (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis;

 

contro

Gestore dei servizi energetici — Gse Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis);

Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato (omissis);

 

nei confronti di

(B) Srl;

 

per la riforma

della sentenza del Tar Lazio — Roma: Sezione III-ter n. 657/2013, resa tra le parti, concernente graduatoria impianti iscritti al registro — incentivazione produzione energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici — Gse Spa, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 il Consigliere di Stato (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis) e (omissis);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

1. Considerato che l'appello in esame , col quale sostanzialmente si chiede, in riforma della impugnata sentenza, l'annullamento in parte qua della graduatoria pubblicata il 29 luglio 2011 sul portale del Gse nella parte in cui non ricomprende l'impianto fotovoltaico in titolarità dell'appellante, appare manifestamente fondato e quindi può essere definito con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 60 del C.p.a.; considerato che all'odierna udienza camerale di discussione della istanza cautelare le parti sono state informate circa la possibilità di definizione del ricorso con sentenza breve;

2. considerato che appare fondata la dirimente censura, già positivamente delibata da questo Consiglio di Stato nella ordinanza cautelare n. 1336 del 2012, secondo cui una volta che il titolare dell'impianto abbia tempestivamente proposto al Comune competente, nel rispetto del termine utile per presentare la domanda per l'accesso ai benefici economici di cui al Dm 5 maggio 2011, richiesta di attestazione della idoneità del titolo edilizio relativo all'impianto fotovoltaico in oggetto, ai sensi dell'articolo 1 lettera c) dell'allegato 3-A del Dm 5 maggio 2011, eventuali ritardi della Amministrazione comunale connesse a perplessità interpretative della disposizione appena richiamata, riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata;

Considerato che, nel caso di specie, l'appellante ha provato di aver formulato la suddetta richiesta di attestazione al Comune di Pescia in data 22 giugno 2011, e quindi in tempo utile per accedere ai benefici economici del Quarto Conto energia,

Considerato che, in ogni caso, in una logica di leale collaborazione tra le parti, il Gse, verificata la presentazione della domanda di attestazione da parte dell'appellante nel rispetto dei termini per accedere al Quarto Conto energia, avrebbe potuto fissare un termine all'appellante perché questi provvedesse ad integrare la documentazione (anche al fine di consentire allo stesso appellante di rappresentare compiutamente al Comune le ragioni poste a base della necessità di acquisire la documentazione in tempo utile a conseguire i benefici del "Quarto Conto energia");

considerato, in definitiva, che l'appello va accolto nei limiti sopra esposti e, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado ai fini dell'inserimento dell'originario ricorrente nella graduatoria oggetto della impugnazione di primo grado;

3. considerato, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda trattata;

 

PQM

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 12 aprile 2013.

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