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Dm Sviluppo economico 19 maggio 2015

Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Modulistica | Fotovoltaico | Fotovoltaico | Edilizia | Edilizia | Modulistica | Procedure semplificate | Procedure semplificate | Energie rinnovabili

Ultima versione disponibile al 12/12/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 19 maggio 2015

(Gu 27 maggio 2015 n. 121)

Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 7-bis, con il quale si dispone che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida di cui al Dm 19 settembre 2010 nonché per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore servizi energetici Spa;

Considerato che il medesimo comma 1 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate al Comune di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Ritenuto che con il modello unico può essere ottenuta una significativa semplificazione in particolar modo per gli interventi di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati su edifici operanti in scambio sul posto e che non comportino un incremento dell'impegno di potenza sulla rete;

Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti è possibile ridurre i numerosi adempimenti attualmente previsti a due soli passaggi verso un'unica interfaccia: la trasmissione del modello unico e la comunicazione della fine lavori;

Considerato inoltre che, per le suddette tipologie di impianti, l'adozione del modello unico da parte dei soggetti destinatari risulta di più immediata applicazione;

Ritenuto, quindi, di approvare un primo modello unico riferito ai suddetti impianti, rimandando a successivi provvedimenti l'implementazione di modelli unici per le altre casistiche più complesse;

Vista la delibera nr. 172/2015/i/EFR del 16 aprile 2015 con la quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel seguito Autorità, ha espresso parere positivo formulando le seguenti tre raccomandazioni:

a) la prima raccomandazione riguarda il vademecum informativo previsto dall'articolo 5, comma 6, per il quale l'Autorità non ritiene necessaria una sua preventiva approvazione;

b) la seconda raccomandazione il codice Iban per i pagamenti del servizio di scambio sul posto, che l'Autorità ritiene debba essere inserita nella parte II del modulo, per poi essere trasmesso dal richiedente al Gse all'atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo Gse;

c) la terza raccomandazione riguarda l'inserimento, fra i dati da trasmettere alla fine lavori, della marca e del modello degli inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti;

Ritenuto di accogliere integralmente le raccomandazioni sub a) e sub c), e di accogliere parzialmente la raccomandazione sub b) spostando nella seconda parte del modello — quella da trasmettere alla fine dei lavori — la richiesta del codice Iban per regolare i rapporti con il Gse, inserendo un campo dedicato, senza prevedere, tuttavia, un ulteriore passaggio presso il Gse; ciò al fine di mantenere un'unica interfaccia per il cittadino, elemento fondante della semplificazione amministrativa introdotta dal presente decreto.

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e Gse.

2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, è approvato il modello unico di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. L'allegato 1 è costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il modello unico è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;

b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;

c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;

e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Articolo 3

Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con modello unico elettrico

1. Le parti I e II del modello unico sono trasmesse dal soggetto richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica.

2. Nell'ambito della redazione del modello unico, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nell'allegato 1, parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati nella parte II del medesimo allegato.

3. In fase di presentazione della parte I e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.

4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che:

i. la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione al soggetto richiedente;

ii. per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4 punti i) e ii), la presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite Pec;

b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna;

c) inviare copia del modello al Gse;

d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, come stabilito all'articolo 4, comma 4;

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;

f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite Pec, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Fermo restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, punto i), nel caso sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione.

7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalità definite dall'Autorità in materia di connessioni. In seguito all'accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5, lettere a), b), e d).

8. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete, la parte II del modello unico.

9. In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta:

a) il regolamento di esercizio;

b) il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal Gse e messo a disposizione dal gestore di rete.

10. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:

a) inviarne copia al Comune, tramite Pec;

b) inviarne copia al Gse per la richiesta del servizio di scambio sul posto;

c) caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;

d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c);

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

11. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il modello unico.

Articolo 4

Compiti dei soggetti interessati

1. In attuazione dell'articolo 3, i gestori di rete, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati.

2. Fatto salvo il comma 1, il Gse, Terna, le Regioni e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione, possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle comunicazioni inviate al Comune per l'inserimento dei dati nei database regionali.

3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al presente decreto, effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c),del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Resta ferma la facoltà dei Comuni di procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazione rese dal proponente con le modalità di cui al Dpr n. 445 del 2000.

4. L'Autorità vigila sull'attuazione del presente decreto da parte dei gestori di rete e aggiorna i provvedimenti di competenza in materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedendo, in particolare che:

a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per la connessione, siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione;

b) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'articolo 3, comma 3;

c) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia addebitato dal gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, tale corrispettivo può essere addebitato, su richiesta del richiedente, in due rate, di cui, la prima all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5, e la seconda all'atto della comunicazione di fine lavori;

d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate di cui è composto siano determinati e aggiornati dall'Autorità in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività, riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui all'articolo 3, comma 5.

5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, si applica il corrispettivo di cui all'articolo 12, punto 12.1, allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e integrazioni, come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovrà rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita dell'impianto.

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2015

Allegato 1

Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici

modello unico

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 60 KB


 

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