Rumore

Giurisprudenza

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Sentenza Tar Lombardia 2 aprile 2015, n. 478

Rumore - Piano di zonizzazione acustica - Scopo - Miglioramento ove possibile della situazione - Approvazione - Esercizio del potere discrezionale del Comune - Impugnazione - Motivi - Manifesta illogicità o falso presupposto

Il Piando di zonizzazione acustica ad opera del Comune è un vero e proprio esercizio di potere pianificatorio discrezionale dell'Ente, pertanto sindacabile dal Giudice solo per illogicità manifesta o falso presupposto.
Il Tar Lombardia con la sentenza 2 aprile 2015, n. 478 ha respinto le doglianze di una azienda che si era vista modificare, dalla classe VI alla più restrittiva classe V, la classificazione acustica del proprio impianto per effetto del nuovo Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune ex legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico). L'azienda lamentava che il Comune non aveva considerato adeguatamente la situazione preesistente, che vedeva la zona in cui ha sempre operato il proprio stabilimento da molti anni inserita sempre in classe VI.
I Giudici hanno replicato in primo luogo che la zonizzazione ha lo scopo di migliorare, ove possibile, la situazione, e non deve quindi limitarsi a fotografare l'esistente, accettandolo per come è. In secondo luogo che tale atto è esercizio del potere pianificatorio discrezionale dell'Ente e come tale può essere sindacabile dal Giudice solo per una illogicità manifesta o falso presupposto, circostanze non verificatesi, agli atti, nel caso di specie.

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Sentenza 2 aprile 2015, n. 478

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2014, proposto da:

(A) Srl, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

contro

Comune di Odolo, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

nei confronti di

Provincia di Brescia, Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) — Lombardia — Dipartimento di Brescia, (B) Spa, (C) Spa, (D) Spa, (E) Spa, (F) Srl, (G) Srl, (H) Spa;

 

per l'annullamento, previa sospensione,

della deliberazione 19 maggio 2014 n°8, pubblicata all'Albo pretorio in data imprecisata, con la quale il Consiglio comunale di Odolo ha approvato il Piano di classificazione acustica del Comune;

degli avvisi 26 maggio 2014 prot. n. 2358 e 2360, ricevuti in data 276 maggio 2014, con i quali sono state formulate controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente;

della relazione illustrativa e delle tavole allegate alla delibera predetta;

dell'avviso 4 giugno 2014 prot n. 2477, che comunica l'entrata in vigore in pari data del piano suddetto;

di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso o consequenziale, e in particolare:

della deliberazione 5 febbraio 2014 n. 2, pubblicata all'Albo pretorio in data imprecisata, con la quale il medesimo Consiglio comunale ha adottato il Piano suddetto;

dell'avviso 19 febbraio 2014 prot n. 790, di comunicazione agli interessati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Odolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

La (A) Srl, odierna ricorrente, impresa attiva nel settore della lavorazione meccanica a freddo dei materiali ferrosi, insorge nella presente sede giurisdizionale contro gli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali, nell'ambito del nuovo Piano di zonizzazione acustica comunale — di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 — ha visto modificare, dalla classe VI alla più restrittiva classe V, la classificazione acustica del proprio impianto sito in Comune di Odolo (per l'attività della ricorrente, non contestata come fatto storico, si veda il ricorso, pp. 3-4; v. poi i doc. da 1 a 7 ricorrente, copie degli atti impugnati, nell'ordine di cui in epigrafe).

A sostegno, deduce sei censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti due motivi:

— con il primo di essi, corrispondente alle censure prima, quarta e quinta, alle pp. 8, 17 e 18 dell'atto, deduce violazione dell'articolo 4 comma 3 della legge 447/1995, per non avere il Comune, a dire della ricorrente, considerato in modo adeguato, in particolare senza una corretta istruttoria e una considerazione delle osservazioni proposte, la situazione preesistente, che vedeva la zona in cui ha sempre operato il proprio stabilimento da molti anni inserita sempre in classe VI;

— con il secondo motivo, corrispondente alle censure seconda, terza e sesta alle pp. 17, 18 e 31 dell'atto, deduce poi eccesso di potere per disparità di trattamento, perché la classificazione più restrittiva non sarebbe stata imposta ad altre aziende similari operanti nell'area; di contro, sarebbe stata inserita nella classe VI un'area di maggiori dimensioni, comprendente anche abitazioni, e ciò non corrisponderebbe al dichiarato intento di maggior tutela ambientale.

Ha resistito il Comune, con memoria formale 8 agosto e memoria 29 agosto 2014, in cui chiede la reiezione del ricorso, osservando che il Piano, così come consentito dalla normativa, non deve limitarsi a fotografare l'esistente, ma può promuovere, così come nella specie sarebbe avvenuto, una riduzione ragionata dei livelli di rumorosità.

Alla camera di consiglio del 2 settembre 2014, la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare in favore di una sollecita decisione di merito.

Con memorie in pari data del 30 gennaio 2015, le parti ribadivano poi le rispettive, asserite, ragioni.

La Sezione, all'udienza del giorno 4 marzo 2015 fissata nei termini suddetti, tratteneva infine il ricorso in decisione.

 

Diritto

1. Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

2. È necessario, per migliore intelligenza, premettere un breve inquadramento giuridico della fattispecie. Si controverte nella presente causa, come accennato, circa un cd. piano di zonizzazione acustica, ovvero circa lo strumento con il quale il Comune, competente ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge quadro n. 447/1995, classifica, ai sensi del precedente articolo 4, il proprio territorio "nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)", ovvero dei "valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge". In altre parole, con lo strumento in questione, il Comune accerta quali sorgenti di rumore operano sul territorio e predispone le misure necessarie per ridurne l'impatto entro limiti compatibili con la salute umana e la qualità della vita.

3. Nel far ciò, il Comune, ai sensi dell'articolo 4 citato, deve seguire i criteri determinati dalla Regione, ovvero, in Lombardia, il disposto della Lr 10 agosto 2001 n. 13, che al proprio articolo 1 rende espliciti, quali finalità da perseguire, proprio gli obiettivi appena descritti, ovvero in particolare "salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi" e "prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio", nonché "perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate".

4. In concreto, il Comune, nel predisporre la zonizzazione acustica, deve attenersi ai criteri di cui in generale all'articolo 2 della citata legge regionale e in particolare al regolamento attuativo ivi previsto, la Dgr 12 luglio 2002 n. VII/9776, e per quanto qui interessa, quindi, deve tener conto del disposto di regolamento per cui "la zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite".

5. Nell'ambito del quadro normativo così tratteggiato, la giurisprudenza ha poi chiarito che la zonizzazione acustica in questione costituisce un vero e proprio esercizio di potere pianificatorio discrezionale, che ha lo scopo di migliorare, ove possibile, la situazione, e non deve quindi limitarsi a fotografare l'esistente, accettandolo per come è: così in particolare questo Tribunale nelle sentenze 2 aprile 2008 n. 348 e Sezione II 18 maggio 2012 n. 837; conformi poi in linea di principio, fra le molte, citate anche dall'amministrazione, Tar Abruzzo L'Aquila Sezione I 10 luglio 2014 n. 597 e Tar Lombardia Milano Sezione II 9 novembre 2012 n. 2734 .

6. Discende poi secondo logica dalla qualificazione del piano come espressione di un potere discrezionale il rilievo per cui le valutazioni in tal sede compiute sono sindacabili nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta o di falso presupposto: così espressamente Tar Piemonte Sezione II 22 ottobre 2005 n. 3251. È quindi del tutto ammissibile, in linea di principio, il mutamento di classificazione di una zona rispetto a precedenti edizioni del piano: in termini espliciti la citata sentenza 837/2012 di questo Tar.

7. Applicando i principi appena delineati al caso di specie, risulta infondato il primo motivo di ricorso, incentrato appunto sulla presunta illogicità dell'operazione compiuta dal Comune, che ha reso più sfavorevole alla ricorrente la classificazione di zona ad essa pertinente. Il Comune ha prodotto in copia come doc. 2 la delibera di approvazione del piano stesso, con allegato un ampio documento tecnico (doc. 3 Comune, copia di esso), che dà conto dell'attività compiuta. I criteri di fondo della stessa risultano poi riassunti dal Sindaco nel dibattito consiliare (v. doc. 2 Comune cit. p. 2): si è inteso migliorare la situazione –"ora sul territorio comunale è consentito fare meno rumore"— e, operativamente, proseguire nella scelta di dividere il territorio in due aree, quella a nord a prevalenza industriale e quella a sud a prevalenza residenziale.

8. In proposito, si osserva che si tratta di obiettivi tutt'altro che illogici, ed anzi conformi al disposto normativo, a fronte dei quali la ricorrente non deduce alcuno specifico profilo di abnormità o di falso presupposto; in particolare le censure volte all'istruttoria (p. 21 ricorso) appaiono generiche, dato che la delibera di piano (doc. 3 Comune cit. all. 5) comprende i grafici delle misure effettuate, e la ricorrente non dice per qual motivo esse dovrebbero essere ritenute manifestamente inadeguate. Risulta invece, si vedano le mappe riportate alle pp. 9-10 del ricorso, che l'obiettivo di bipartizione tendenziale del territorio sia stato coerentemente perseguito, perché il nuovo piano individua proprio una compatta "isola" industriale, là dove nella precedente versione separava le industrie in due zone.

9. Il secondo motivo risulta poi infondato in fatto: da un lato, la differente classificazione di aree con attività risulta coerente con l'obiettivo "propulsivo" di miglioramento appena illustrato; dall'altro lato, non risulta contestato in modo specifico quanto replicato dal Comune (memoria 29 agosto 2014 pp. 5 ottavo rigo dal basso e 14), ovvero che la presunta residenza illogicamente inserita in classe VI sarebbe un alloggio di servizio, per cui ciò è consentito.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente (A) Spa a rifondere alla controparte costituita Comune di Odolo le spese del presente giudizio, spese che liquida in € 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 2 aprile 2015.

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