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Dm Sviluppo economico 19 marzo 2015

Fondo per la crescita sostenibile - Modifiche e integrazioni ai decreti 15 ottobre 2014

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 19 marzo 2015

(Gu 30 aprile 2015 n. 99)

Modifiche e integrazioni ai decreti 15 ottobre 2014 relativi agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 recante"Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 recante"Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014;

Considerato che si rende opportuno introdurre alcune modifiche ai suddetti decreti al fine di favorire l'accesso alle agevolazioni alle imprese, anche di nuova o recente costituzione, appartenenti a gruppi industriali che redigono ed approvano bilanci consolidati ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, ovvero alle imprese che sono spin-off di Organismi di ricerca e che non dispongono, come richiesto dall'articolo 3, comma 3, lettera c), di entrambi i medesimi decreti, come requisito di ammissibilità, di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero, in generale, alle imprese di piccola dimensione che, nel caso di progetti congiunti, devono sostenere non meno del 10 per cento dell'intero progetto;

Considerato, altresì, di dover introdurre alcuni correttivi al testo dei suddetti decreti al fine, tra l'altro, di meglio specificare determinate condizioni di ammissibilità della domanda di agevolazioni:

Decreta:

Articolo 1

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante"Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", nel seguito "Agenda digitale", e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile", nel seguito"Industria sostenibile", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, lettera c), dopo le parole "trovarsi in regime di contabilità ordinaria e" sono inserite le parole ", fermo restando quanto previsto al comma 5";

b) all'articolo 3, comma 3, la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 3, comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:"g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.";

d) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:"4-bis.Con riferimento ai requisiti di cui al comma 3, lettera c), si specifica che:

a) qualora i soggetti di cui al comma 1 abbiano redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al comma 3, lettera c), concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati;

b) possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto gli spin-off degli organismi di ricerca, dei quali questi ultimi detengono almeno il 30 per cento del relativo capitale sociale, che non dispongono, alla data di presentazione della domanda, di due bilanci approvati. In tal caso si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 3";

e) all'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto "Agenda digitale" e all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto"Industria sostenibile" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", se di grande dimensione, ed almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi";

f) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda di agevolazioni deve essere coerente con l'istanza preliminare di cui all'articolo 8. In particolare, il costo complessivo del progetto non può subire aumenti o riduzioni superiori al 10 per cento e, in caso di progetto proposto congiuntamente, non può essere modificata la composizione dei proponenti, pena l'invalidità della domanda di agevolazioni stessa.";

g) all'articolo 10, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli spin-off degli organismi di ricerca di cui all'articolo 3, comma 5, gli organismi di ricerca stessi ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9, la proposta definitiva di cui all'articolo 11, il decreto di concessione di cui all'articolo 12 e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal decreto direttoriale di cui all'articolo 9, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido con lo spin-off, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso. In tale ipotesi allo spin-off non si applicano i criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale di cui alla lettera A) dell'allegato n. 2.";

h) all'articolo 13, comma 2, le parole "il decreto di cui all'articolo 9, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

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