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Dm Sviuppo economico 15 ottobre 2014
Fondo per la crescita sostenibile - Procedure di agevolazione per grandi progetti di industria sostenibile
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 15 ottobre 2014
(Gu 5 dicembre 2014 n. 283)
Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"
Il Ministro dello Sviluppo economico
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto l'articolo 17, comma 1 del citato decreto 8 marzo 2013, che consente l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto, altresì, l'articolo 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Considerato conseguentemente che i predetti articoli 17 e 18 consentono l'utilizzo delle modalità d'intervento e di gestione contabile già in essere sul Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, che individua nella predetta contabilità speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora Fondo per la crescita sostenibile, il carattere di fondo rotativo misto;
Considerato pertanto che, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 18 del decreto 8 marzo 2013 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, ai fini dell'erogazione, in aggiunta al finanziamento agevolato, dei contributi alla spesa da porre a carico del Fondo per la crescita sostenibile tramite l'apposito capitolo di bilancio continuano ad applicarsi le procedure contabili già in essere per la contabilità speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica;
Considerata l'esigenza di favorire, nell'attuale congiuntura economica, la competitività dell'intero sistema paese attraverso un intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative che comportino significativi avanzamenti tecnologici avvalendosi dell'impiego delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), così come definite nell'ambito del Programma quadro comunitario di ricerca e innovazione Horizon 2020, ritenute la chiave di volta per realizzare lo sviluppo continuo e sostenibile dell'attività delle imprese industriali;
Considerato che il modello di produzione industriale sostenibile, definito a livello europeo, deve contemporaneamente rispondere a un obiettivo di crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, a un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, e a un obiettivo di crescita inclusiva, per sostenere un'economia con un alto tasso di occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale;
Ritenuto, nell'ambito dell'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare i settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l'evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, di restringere il campo di intervento del presente bando a determinate tematiche rilevanti di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali e con un maggior grado di incidenza sui predetti obiettivi del modello di produzione industriale sostenibile, dove le KETs risultano decisive per lo sviluppo della competitività dell'industria nazionale;
Considerato, altresì, sempre al fine di concentrazione e di efficacia della misura agevolativa, di riservare il presente intervento a progetti di rilevante dimensione, che richiedono maggiori garanzie in termini di strutturazione, anche finanziaria, e meglio rispondono alle strategie di ricerca e sviluppo per il conseguimento dei risultati attesi;
Ritenuto che per il raggiungimento delle predette finalità sia necessario un intervento di adeguata selettività, che contemperi l'esigenza di un'elevata qualità delle proposte con l'opportunità di rivolgersi a una platea articolata di soggetti, comprendenti oltre alle imprese industriali anche organismi e centri di ricerca, e che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la procedura negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, con il quale sono state determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;
Decreta:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "Soggetto gestore": il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;
c) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
d) "Regolamento Gber": il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
e) "Pmi": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato l del Regolamento Gber;
f) "contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
g) "Programma Horizon 2020"; il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea Com(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;
h) "industria sostenibile": modello industriale, definito a livello europeo, costituito dalle seguenti tre componenti essenziali che devono essere soddisfatte contemporaneamente:
1) crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
2) crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
3) crescita inclusiva, per sostenere un'economia con un alto tasso di occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale. Tale modello prefigura il rinnovamento dell'industria cosiddetta "matura" e la promozione di un'industria "evoluta", facendo leva sulla capacità di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale e ambientale;
i) "tecnologie abilitanti fondamentali": tecnologie del Programma Horizon 2020, riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da multidisciplinarietà (attraversano numerose aree tecnologiche) e da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Esse sono ritenute fondamentali per la crescita e l'occupazione, poiché sviluppano soluzioni o miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema produttivo, e hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici;
l) "tematiche rilevanti": specifiche tematiche, riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, nelle quali presentano ricadute le tecnologie abilitanti fondamentali, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali;
m) "ricerca industriale"; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
n) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
o) "organismo di ricerca": un'entità (ad esempio università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
p) "centro di ricerca": impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca.
Articolo 2
Ambito operativo e risorse disponibili
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013 le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo:
a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera a);
b) che perseguono un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
c) contenuti nel numero ma altamente efficaci nel contribuire concretamente e celermente ad elevare la prestazione del Paese sul piano dell'innovazione e dell'avanzamento tecnologico;
d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, avvalendosi dell'impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell'ambito del Programma Orizzonte 2020;
e) che si sviluppano nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 250.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa dall'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento Gber e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Articolo 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purché presentino un progetto ammissibile ai sensi dell'articolo 4:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del Codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca con personalità giuridica;
e) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. I soggetti di cui al comma l, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; è in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di più soggetti. Nel caso di contratto di rete, il soggetto capofila è l'organo comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato; in caso di altra forma contrattuale di collaborazione, il soggetto capofila non può essere un'impresa artigiana né un'impresa start-up innovativa;
d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, fermi restando i requisiti di legge relativi alle imprese start-up innovative, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria, fermo restando quanto previsto al comma 5 e disporre di almeno due bilanci approvati;
d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all'articolo 2, punto 18 del Regolamento Gber;
g) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
4. I soggetti di cui al comma 1 non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti dal comma 3, devono dimostrare di disporre, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, di almeno una sede sul territorio italiano, pena la decadenza dal beneficio.
4-bis. Con riferimento ai requisiti di cui al comma 3, lettera c), si specifica che:
a) qualora i soggetti di cui al comma 1 abbiano redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al comma 3, lettera c), concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati;
b) possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto gli spin-off degli organismi di ricerca, dei quali questi ultimi detengono almeno il 30 per cento del relativo capitale sociale, che non dispongono, alla data di presentazione della domanda, di due bilanci approvati. In tal caso si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 3.
Articolo 4
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e che si sviluppano nell'ambito delle tematiche rilevanti riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, fatto salvo quanto specificato ai commi 2 e 3.
2. Al fine di garantire la necessaria selettività degli interventi, il Ministero, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8, comma 2, può circoscrivere gli interventi stessi solo ad alcune delle tematiche rilevanti riportate nell'allegato n. 1, individuate tenendo conto delle specializzazioni manifatturiere nazionali, degli scenari tecnologici europei e delle esigenze di conseguire applicazioni industriali nel breve-medio termine. Il Ministero provvede a comunicare gli eventuali aggiornamenti delle tematiche rilevanti tramite pubblicazione nel proprio sito Internet.
3. Non sono agevolabili a valere sul presente decreto i progetti che, in ragione dell'attività svolta e delle relative caratteristiche, sono integralmente finanziabili a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 concernente i grandi progetti strategici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (Ict) coerenti le finalità dell'Agenda digitale italiana.
4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 12. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto proponente, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro 30 giorni dal verificarsi della prima delle suddette condizioni;
c) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini più brevi ove resi necessari dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
d) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, ed almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.
Articolo 5
Spese e costi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 2. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Articolo 6
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento Gber e del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:
a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione;
b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.
2. In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al comma 1, e sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, è altresì concessa, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un'agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa, utilizzando, secondo le procedure contabili già in essere sul medesimo Fondo, l'apposito capitolo di bilancio di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto interministeriale 2013 citato in premessa, previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilità speciale di cui al comma 1 all'entrata dello Stato e successiva riassegnazione delle medesime somme al predetto capitolo. Il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, per le imprese di piccola e media dimensione, e fino al 10 per cento, per quelle di grandi dimensioni. La misura effettiva è correlata al punteggio di cui all'articolo 10, comma 3 complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. La misura del contributo diretto alla spesa è elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l'organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
b) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell'ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
c) qualora ai progetti congiunti di cui all'articolo 3, comma 2 partecipi almeno una Pmi.
3. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 12. E' facoltà del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
5. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8 per cento.
6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma l, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.
7. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento Gber.
Articolo 7
Condizioni di utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie
1. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, tali risorse potranno essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari e nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 25 del Regolamento Gber, anche per un eventuale incremento delle misure del contributo alla spesa di cui all'articolo 6. Ai fini della gestione contabile di tali interventi si applica quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013.
Articolo 8
Istanza preliminare e valutazione di massima
1. Al fine di effettuare una selezione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo del Paese tramite il migliore utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali ed il più adeguato e concreto sviluppo nell'ambito delle tematiche rilevanti, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano al Ministero una istanza preliminare secondo lo schema di cui al comma 7.
2. Il Ministero, ai fini della valutazione di cui al comma 3, con cadenza settimanale, sottopone le istanze ricevute nel periodo precedente all'esame di un Comitato appositamente costituito con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, senza previsione di compenso e composto da cinque soggetti con comprovata conoscenza ed esperienza in materia di ricerca e innovazione tecnologica.
3. L'esame del Comitato di cui al comma 2 si conclude con una valutazione complessiva di massima circa l'ammissibilità del progetto di ricerca e sviluppo alla presentazione della domanda di cui all'articolo 9, basata sui seguenti criteri:
a) rilevanza delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito del progetto;
b) adeguatezza e concretezza degli sviluppi del progetto nell'ambito delle tematiche rilevanti;
c) grado di miglioramento competitivo del proponente sui mercati internazionali a seguito del progetto;
d) prossimità del progetto all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati.
4. La valutazione è espressa tramite un giudizio complessivo formulato sulla base dell'insieme dei criteri di cui al comma 3. Tale giudizio, se positivo, non costituisce per il proponente alcun diritto all'ottenimento delle agevolazioni e non sostituisce né sintetizza in alcun modo gli accertamenti e le verifiche istruttorie, né la negoziazione di cui all'articolo 10, ai cui positivi esiti la concessione è comunque subordinata.
5. Il Ministero pubblica nel proprio sito Internet l'esito della valutazione di ammissibilità di cui al comma 3 entro 3 giorni dal pronunciamento del Comitato; tale pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il Comitato di cui al comma 2, entro 15 giorni dal decreto di costituzione dello stesso, definisce le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 3 ai fini della valutazione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo e propone al Ministero i dati e le informazioni che ritiene di acquisire per ciascun progetto in quanto indispensabili e sufficienti per la formulazione della valutazione stessa.
7. Il Ministero, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede, avvalendosi del Soggetto gestore, a definire una scheda contenente i dati e le informazioni di cui al comma 6 e che costituisce lo schema di istanza preliminare. Con lo stesso provvedimento, pubblicato nel sito Internet del Ministero, sono rese note le modalità di valutazione definite dal Comitato ai sensi del comma 6 e stabilita la data di apertura dei termini per la presentazione delle istanze preliminari di cui al comma 1.
Articolo 9
Domanda e procedura di accesso
1. Il soggetto proponente, entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della valutazione di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 3, nel sito Internet del Ministero, pena la decadenza della valutazione medesima, presenta la domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e della relativa documentazione, con le modalità e secondo gli schemi definiti dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono fornite le istruzioni necessarie per la migliore attuazione degli interventi, ivi incluse quelle riferite alle modalità di determinazione dei costi ammissibili, nonché fissati i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di cui all'articolo 10, comma 3, e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità delle proposte progettuali di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni.
3. La proposta progettuale deve essere corredata della documentazione indicata nel decreto di cui al comma l, tra cui, in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente, ivi inclusa la dimensione:
b) il piano di sviluppo del progetto, compresi l'elenco dei costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio e fine;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.
4. La proposta progettuale e la documentazione di cui al comma 3 sono presentate secondo gli schemi resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1. Le proposte progettuali presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato sono considerate irricevibili. La domanda di agevolazioni deve essere coerente con l'istanza preliminare di cui all'articolo 8. In particolare, il costo complessivo del progetto non può subire aumenti o riduzioni superiori al 10 per cento e, in caso di progetto proposto congiuntamente, non può essere modificata la composizione dei proponenti, pena l'invalidità della domanda di agevolazioni stessa.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Articolo 10
Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione
1. Il Soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:
a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
b) il posizionamento del progetto nell'ambito di un'eventuale più articolata strategia di gruppo;
c) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 2, 4 e 5;
e) la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità di cui al comma 3;
f) la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all'articolo 6;
g) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
2. Il Soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacità propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.
3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilità è effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 2, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 9, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all'insieme dei soggetti proponenti. Per gli spin-off degli organismi di ricerca di cui all'articolo 3, comma 5, gli organismi di ricerca stessi ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9, la proposta definitiva di cui all'articolo 11, il decreto di concessione di cui all'articolo 12 e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal decreto direttoriale di cui all'articolo 9, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido con lo spin-off, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso. In tale ipotesi allo spin-off non si applicano i criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale di cui alla lettera A) dell'allegato n. 2.
4. A conclusione delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1, il Soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, secondo lo schema definito con il decreto di cui al medesimo articolo 9, comma 1, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità o meno alla successiva fase negoziale. Entro lo stesso termine, il Soggetto gestore dà comunicazione degli esiti al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
5. Qualora il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese esposte nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile.
6. In caso di esito positivo, il Ministero avvia la fase della negoziazione con il soggetto proponente, per le finalità e secondo le modalità indicate al comma 2.
7. Nel corso della fase di negoziazione, il Ministero richiede, direttamente o per il tramite del Soggetto gestore, tutti i dati e le informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione è conclusa entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dall'eventuale completamento della documentazione richiesta al soggetto proponente. Gli esiti della negoziazione, comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono fatti oggetto di uno specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente e dal Soggetto gestore.
Articolo 11
Presentazione della proposta definitiva
1. A conclusione ed in esito dell'attività negoziale di cui all'articolo 10, il soggetto proponente compila la proposta definitiva del progetto con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 9, comma 1, e la presenta al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 10, comma 7, pena la decadenza della proposta stessa.
2. La proposta definitiva deve contenere tutta la documentazione sostitutiva o integrativa di quella già presentata in fase di proposta progettuale, eventualmente prevista dal verbale di cui all'articolo 10, comma 7, in quanto necessaria a seguito delle rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione.
3. Il Soggetto gestore provvede, nei 20 giorni successivi al ricevimento, all'esame della proposta definitiva e della relativa documentazione, volto a verificare la corrispondenza delle stesse agli esiti della negoziazione. Completate le predette verifiche e accertata l'esistenza della ulteriore documentazione amministrativa individuata con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Ministero la proposta di concessione delle agevolazioni.
Articolo 12
Decreto di concessione
1. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della proposta del Soggetto gestore di concessione delle agevolazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili, concede le agevolazioni con apposito decreto e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 30 giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalla agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione è sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati la forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, la data entro la quale presentare la richiesta obbligatoria di erogazione per stato d'avanzamento di cui all'articolo 13, comma 1, gli adempimenti a carico dello stesso soggetto beneficiario, i preventivi di spesa, le eventuali collaborazioni al progetto da parte di altre imprese, anche estere, le condizioni e il piano delle erogazioni delle agevolazioni, determinate sulla base del piano di spesa predisposto e approvato, il piano di restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.
3. Nei casi indicati dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento Gber, il decreto di concessione di cui al comma 1 è subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Articolo 13
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l'ultima a saldo. Le richieste di erogazione per stato d'avanzamento sono facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia alla durata del progetto indicata nel decreto di concessione, che è obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della spesa ammessa e deve essere presentata entro e non oltre il secondo mese solare successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f).
2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, un importo non superiore al 60 per cento del finanziamento agevolato può essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, in due quote anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso; la seconda delle predette quote è erogata previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 utile a comprovare l'avvenuto sostenimento del 30 per cento della spesa ammessa. Le somme erogate in anticipazione sono garantite con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono definite con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1 successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione con modalità alternative rispetto alla predetta fideiussione o polizza, il Ministero può istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3. Le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento di garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo con una quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura che sarà definita con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1.
3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h).
4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non puo' superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'articolo 15.
5. Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
6. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.
7. Le modalità e gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a carico del Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'articolo 9, comma l.
Articolo 14
Variazioni
l. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.
Articolo 15
Verifiche, controlli ed ispezioni
1. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 1, e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica è indirizzata a valutare lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il Soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.
2. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
3. Sulla base della relazione tecnica del Soggetto gestore e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. Il Ministero provvede, successivamente, a determinare l'importo dell'agevolazione spettante in via definitiva, dandone comunicazione alle imprese interessate.
4. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
Articolo 16
Revoche
l. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'articolo 15, comma 1, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 4, comma 4, lettera b);
f) mancata presentazione dello stato d'avanzamento obbligatorio entro la data e nella misura di cui all'articolo 13, comma 1;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione di cui all'articolo 12.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.
Articolo 17
Monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto. A tal fine il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, nonché le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'articolo 15, comma 7, del decreto interministeriale 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2014
Allegato 1
(Articoli 1, comma 1 e 4, comma 1)
Tecnologie abilitanti fondamentali
(KETs — Key Enabling Technologies)
Micro-Nanoelettronica
Nanotecnologia Fotonica
Materiali avanzati
Sistemi avanzati di produzione
Biotecnologia industriale
Tematiche rilevanti
A. Processi e impianti industriali
A.1. Sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili.
A.2. Sistemi di produzione adattativi e intelligenti.
A.3. Fabbriche digitali ottimizzate verso l'uso delle risorse.
A.4. Manifattura incentrata sull'uomo.
A.5. Materiali per la produzione industriale.
B. Trasporti su superficie e su via d'acqua
B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità.
B.2 Sistemi per la sicurezza attiva e passiva.
B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente.
B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità.
B.5 Operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture.
B.6 Tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e sicurezza
C. Aerospazio
C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili.
C.2 Tecnologie per sicurezza e security.
C.3 Tecnologie di trasporto spaziale.
C.4 Tecnologie operative spaziali.
C.5 Tecnologie di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza.
D. TLC
D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica.
D.2 Componenti innovative.
D.3 Tecniche e metodologie di progettazione e test.
E. Tecnologie energetiche
E.1. Tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore energetico,
E.2. Tecnologie di stoccaggio dell'energia.
E.3. Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile
E.4. Tecnologie per le reti di energia intelligenti.
E.5. Energie rinnovabili.
F. Costruzioni eco-sostenibili
F.1. Efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni.
F.2. Sicurezza dell'ambiente costruito.
G. Tecnologie ambientali
G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale.
G.2 Tecnologie per la gestione dell'ambiente naturale e del costruito.
Allegato 2
(Articolo 10, comma 3)
Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale
A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) know-how tecnologico acquisito negli ultimi due o, se disponibili, tre anni:
i) ammontare delle spese in R & S sostenute in Italia in rapporto al fatturato;
ii) competenze ed esperienze maturate dal soggetto proponente rispetto alla tecnologia/ambito in cui il progetto ricade;
iii) qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento a quelle con organismi di ricerca, che il soggetto proponente ha attivato;
2) solidità economico-finanziaria, da valutare con riferimento agli ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente:
i) capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato:
Cflow/(Fa/N) dove:
Cflow: indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma algebrica del risultato di esercizio (utile o perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;
Fa: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'articolo 6;
N: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente;
ii) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto della somma dei mezzi propri e dei debiti a medio/lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
iii) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
iv) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
v) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato.
B) Qualità tecnica del progetto proposto, da valutare sulla base dei seguenti elementi:
1) qualità tecnica del progetto:
i) risultati attesi, da valutare sulla base della chiarezza e della pertinenza degli obiettivi che il progetto intende conseguire;
ii) rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale, con una graduazione del punteggio in misura crescente a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo, nuovo prodotto;
2) impatto del progetto:
i) interesse industriale, da valutare sulla base dell'interesse industriale all'esecuzione del progetto;
ii) potenzialità di sviluppo, da valutare sulla base della capacità di generare immediate ricadute ambientali, sociali e industriali nel/i settore/i applicativo/i di riferimento e della eventuale capacità di generare ricadute positive anche in altre delle tematiche rilevanti previste dal presente decreto.
C) Fattibilità tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria del progetto proposto, da valutare sulla base dei seguenti elementi:
1) fattibilità tecnica ed organizzativa;
i) coerenza ed efficienza delle fasi in cui si articola il progetto, con particolare riguardo alla pertinenza dei costi ed ai tempi previsti;
ii) capacità di realizzare il progetto, sulla base dell'adeguatezza delle collaborazioni anche internazionali effettive e stabili e delle risorse interne ed esterne dedicate;
2) fattibilità economico-finanziaria:
i) sostenibilità economico-finanziaria del progetto.