Rumore

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 27 marzo 2015, n. 13008

Inquinamento acustico - Immissioni intollerabili - Articolo 659, C.p. - Esercizi commmerciali - Mancato esercizio del potere di controllo - Idoneità della condotta ad arrecare disturbo - Sufficiente

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

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Corte di Cassazione

Sentenza 27 marzo 2015, n. 13008

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Terza penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nei confronti di:

(omissis)(omissis) (parti civili);

avverso la sentenza del Tribunale di Paola del 10 dicembre 2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere (omissis) ;

udito  il  pubblico  ministero, in persona del sostituto  procuratore generale Dott. (omissis), che ha  concluso  per l'inammissibilità del ricorso;

udita,  per  le  parti civili, l'avv. (omissis) , che  ha  depositato conclusioni scritte e nota spese.              

 

Fatto

Ritenuto in fatto

1. — Con sentenza del 10 dicembre 2013, il Tribunale di Paola ha condannato l'imputato alla pena della ammenda, oltre che al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, per il reato di cui all'articolo 659 C.p., comma 1, per avere, quale gestore di un circolo ricreativo, provocato disturbo alla quiete pubblica, in particolare con schiamazzi e urla notturne degli avventori del locale, anche a seguito dell'occupazione abusiva della via pubblica, con tavolini e sedie, in violazione del Dm 564/1992.

2. — Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonchè la manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della propagazione rumorosa. Non si sarebbe considerato che nel caso di specie i rumori in ipotesi prodotti avevano avuto una portata circoscritta, avendo l'evento disturbato solo due soggetti che abitavano vicino. Nè vi sarebbe prova della violazione della soglia di normale tollerabilità, in mancanza di provvedimenti amministrativi che stabilissero le modalità spaziali e temporali dell'attività del circolo ricreativo. Non vi sarebbero, inoltre, elementi di prova diversi da delle testimonianze dei due soggetti danneggiati.

 

Diritto

Considerato in diritto

3. — Il ricorso è inammissibile.

Esso è, infatti, sostanzialmente diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale;

rivalutazione preclusa in sede di legittimità e non contiene puntuali critiche all'ampia motivazione della sentenza impugnata, in punto di idoneità dei rumori provocati a disturbare la quiete pubblica e in punto di prova.

3.1. — Devono essere preliminarmente richiamati i principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla configurabilità di una responsabilità del gestore del locale ex articolo 659 C.p., comma 1, per gli schiamazzi posti in essere dagli avventori del locale stesso, con disturbo delle persone.

3.1.1. — Va premesso che l'elemento che differenzia tra loro le due autonome fattispecie configurate dall'articolo 659 C.p., è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto: ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma, del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità; qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 659 C.p., comma 1, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità e investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il loro riposo (ex plurimis, Cass. pen. Sez. III, 3 luglio 2014, n. 37196).

Perchè sussista la rilevanza penale ex articolo 659 C.p., della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è richiesta l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal Legislatore è la pubblica quiete, sicchè i rumori debbono avere una tale diffusività che l'evento disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (ex plurimis, Sez. I, 29 novembre 2011, n. 47298).

3.1.2. — La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'articolo 659 C.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone.

Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Sez. I, 28 febbraio 2003, n. 16886; Sez. I, 27 marzo 2008, n. 17779; Sez. I, 30 settembre 2009, n. 40004). E perchè l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione. In altri termini, laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'interno dell'esercizio, non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza. Si è così ritenuto che risponda del reato di cui all'articolo 659 C.p., il gestore di un locale pubblico che ometta di ricorrere ai vari mezzi offerti dall'ordinamento (come l'attuazione dello ius excludendi o il ricorso all'autorità) per evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica (Sez. VI, 24 maggio 1993, n. 7980; Sez. I, 3 dicembre 2008, n. 48122). Se, invece, il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario provare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento.

3.2. — Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che — contrariamente a quanto affermato dal ricorrente — il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità del gestore del circolo, non essendosi questo adoperato minimamente per evitare gli schiamazzi degli avventori; schiamazzi che erano stati posti in essere dagli stessi avventori nell'ambito del circolo, ovvero sia all'interno dei suoi locali, sia all'esterno, utilizzando le strutture che erano state abusivamente poste dall'imputato sul marciapiede per le consumazioni dei clienti.

E lo stesso Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità penale non solo sulla base delle testimonianze dei soggetti danneggiati, pur circostanziate e articolate in relazione alla descrizione del disturbo provocato alla quiete pubblica, ma anche sulla base degli esiti dei sopralluoghi condotti dai carabinieri, dai quali era emerso, appunto, che il locale, formalmente adibito a circolo privato, aveva invece abusivamente aperto un accesso diretto alla via pubblica ed aveva abusivamente occupato con tavolini il marciapiede antistante, procedendo, del pari abusivamente, alla somministrazione di alimenti e bevande all'esterno della struttura.

Gli stessi carabinieri — e la circostanza non è menzionata neanche a fini di critica nel ricorso — avevano poi direttamente accertato che sul marciapiede antistante i locali erano presenti circa venticinque avventori del locale stesso e che l'attività del circolo si protraeva spesso fino a notte inoltrata; analoghi riscontri erano stati effettuati dalla polizia municipale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Tale essendo l'univoco quadro probatorio, il Tribunale ha correttamente richiamato l'interpretazione dell'articolo 659 C.p., comma 1, costantemente adottata in sede di legittimità, secondo cui, per l'integrazione di detta fattispecie, è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato dì persone — ampiamente riscontrata nel caso di specie — non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (ex plurimis, Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 7748, Rv. 252075), nè la prova del superamento dei valori limite fissati per le emissioni sonore dalla normativa a tutela dell'ambiente.

4. — Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 C.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

In considerazione della sua totale soccombenza, il ricorrente deve essere anche condannato al rimborso, in favore delle parti civili costituite (omissis) e (omissis) , delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, da liquidarsi in complessivi Euro 3000,00, oltre accessori di legge.

 

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso, in favore delle parti civili (omissis) e (omissis), delle spese del grado, che liquida in complessivi Euro 3000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014.

 

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015

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