Rumore, mero superamento limiti legge 447/1995 è solo illecito amministrativo
Rumore (Giurisprudenza)
Solo il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissato dalle norme in materia configura l'illecito amministrativo ex legge 447/1995, negli altri casi scatta il reato penale.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 7 gennaio 2019, n. 349 respingendo il ricorso del titolare di un esercizio pubblico delle riviera romagnola condannato per emissioni rumorose ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale, in seguito alla denuncia presentata da numerosi albergatori della zona. Gli imputati sostenevano che la condotta fosse da configurarsi quale illecito amministrativo essendosi verificato il mero superamento dei limiti di emissione fissati dalle disposizioni in materia.
In realtà per la Cassazione il quadro probatorio configurava il reato penale. Infatti, hanno ricordato i Giudici, si ha l'illecito penale ex articolo 659, Codice penale quando l'attività è svolta eccedendo dalle normali modalità di esercizio ponendo in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, oppure (caso di cui al comma 2 dell'articolo 659) quando siano violate le disposizioni di legge o dell'Autorità che regolano l'attività e che siano diverse da quelle relative ai valori limite di emissione ex legge 447/1995.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Rumore - Emissioni rumorose - Configurabilità dell'illecito amministrativo - Articolo 10, legge 447/1995 - Condizioni - Mero superamento dei limiti di emissione fissati dalle disposizioni in materia - Sussistenza - Illecito penale - Articolo 659, Codice penale - Configurabilità - Attività svolta eccedendo le normali modalità di esercizio turbando la pubblica quiete o violazione di disposizioni di legge o dell'Autorità diverse da quelle relative ai valori limite di emissione
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