Regolamento Commissione Ue 2015/207/Ue
Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi - Modalità di esecuzione del regolamento 1303/2013/Ue
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Commissione europea
Regolamento 20 gennaio 2015, 2015/207/Ue
(Guue 13 febbraio 2015 n. L 38)
Regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio1 , in particolare l'articolo 52, paragrafo 4, l'articolo 101, secondo e quinto comma, l'articolo 106, secondo comma, l'articolo 111, paragrafo 5, l'articolo 125, paragrafo 10, e l'articolo 127, paragrafo 6,
visto il regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea2 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (Ue) n. 288/2014 della Commissione3 stabilisce le disposizioni necessarie per l'elaborazione dei programmi. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (i "fondi SIE" ), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013. Per agevolare una visione completa e l'accesso a tali disposizioni, è opportuno che esse siano riunite in un unico atto di esecuzione.
(2) Il modello per la relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato dovrebbe stabilire condizioni uniformi per la presentazione delle informazioni richieste in ciascuna parte di detta relazione, al fine di garantire che le informazioni comunicate nella relazione siano coerenti e comparabili e, se necessario, aggregabili. A tal fine e tenuto conto del fatto che tutti gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero svolgersi in formato elettronico tramite un sistema ad hoc, il modello dovrebbe definire altresì le caratteristiche tecniche di ciascun campo, compreso il formato dei dati, il metodo di inserimento e i limiti dei caratteri. I limiti dei caratteri proposti per i campi di testo si basano sulle esigenze delle relazioni più complete.
(3) Per soddisfare le prescrizioni del regolamento (Ue) n. 1303/2013 il modello per la relazione sullo stato dei lavori è diviso in cinque parti. La parte I riporta le informazioni e le valutazioni richieste per tutti i fondi strutturali e di investimento europei. La parte II riporta le informazioni e le valutazioni richieste per la relazione sullo stato dei lavori dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Le informazioni di cui alle parti III, IV e V del modello per la relazione sullo stato dei lavori dovrebbero essere comunicate in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), al Fondo sociale europeo (Fse) e al Fondo di coesione, se gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo hanno scelto, a norma dell'articolo 111, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (Ue) n. 1303/2013, di includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del medesimo e le informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) e h), dello stesso nella relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato anziché nelle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 e nella relazione di attuazione finale. Qualora tali informazioni siano già incluse nella parte I o II della relazione sullo stato dei lavori, non dovrebbero essere ripetute nella parte III, IV o V, dato che tutte le informazioni dovrebbero essere comunicate una volta sola.
(4) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Ue e spesso sono di importanza strategica per il conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Al fine di garantire un'applicazione uniforme è necessario rendere disponibile un formato standard per la presentazione delle informazioni richieste per l'approvazione dei grandi progetti. Le informazioni specificate in tale modello dovrebbero fornire sufficienti garanzie sul fatto che il contributo finanziario del Fesr e del Fondo di coesione non determina una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.
(5) Un'analisi costi-benefici, che comprenda anche un'analisi economica, un'analisi finanziaria e una valutazione dei rischi, rappresenta un prerequisito per l'approvazione di un grande progetto. È opportuno elaborare una metodologia per l'esecuzione dell'analisi costi-benefici sulla base delle migliori pratiche riconosciute, al fine di garantire coerenza, qualità e rigore sia nell'esecuzione dell'analisi che nella sua valutazione da parte della Commissione o di esperti indipendenti. L'analisi costi-benefici dei grandi progetti dovrebbe dimostrare che il progetto è auspicabile sotto il profilo economico e che il contributo del Fesr e del Fondo di coesione è necessario per garantirne la sostenibilità finanziaria.
(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 106 del regolamento (Ue) n. 1303/2013 è necessario stabilire un formato del modello per il piano d'azione comune. Tenuto conto del fatto che tutti gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero svolgersi in formato elettronico tramite un sistema ad hoc, il modello dovrebbe definire altresì le caratteristiche tecniche di ciascun campo, compreso il formato dei dati, i metodi di inserimento e i limiti dei caratteri.
(7) Considerato che gli obblighi riguardanti le relazioni sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e quelli riguardanti le relazioni sull'obiettivo di cooperazione territoriale europea non sono identici, è necessario stabilire due modelli per le relazioni di attuazione, di cui uno per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e uno per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Nondimeno occorre garantire che, laddove gli obblighi riguardanti le relazioni sono uguali o analoghi per i due obiettivi, il contenuto dei due modelli sia quanto più possibile armonizzato.
(8) Il modello per le relazioni di attuazione annuali e finali dovrebbe prevedere condizioni uniformi per la presentazione delle informazioni richieste in ciascuna parte delle relazioni. Si garantisce in tal modo che le informazioni comunicate siano coerenti e comparabili e, se necessario, aggregabili. A tal fine e tenuto conto del fatto che tutti gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero svolgersi in formato elettronico tramite un sistema ad hoc, il modello dovrebbe definire altresì le caratteristiche tecniche di ciascun campo, compreso il formato dei dati, il metodo di inserimento e i limiti dei caratteri. I limiti dei caratteri proposti per i campi di testo si basano sulle esigenze delle relazioni più complete.
(9) Al fine di ottemperare alle prescrizioni del regolamento (Ue) n. 1303/2013 relative alla relazione di attuazione annuale nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nella quale le informazioni da comunicare variano a seconda dell'anno considerato, il modello è diviso in tre parti per poter riportare con chiarezza le informazioni richieste per la relazione di ciascun anno. La parte A riporta le informazioni richieste ogni anno a decorrere dal 2016, la parte B riporta le informazioni supplementari da comunicare nelle relazioni da presentare nel 2017, nel 2019 e nelle relazioni finali e la parte C riporta le informazioni da comunicare nella relazione da presentare nel 2019 e nella relazione finale, in aggiunta alle informazioni delle parti A e B. A norma dell'articolo 111, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (Ue) n. 1303/2013 gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere determinate informazioni nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo delle relazioni di attuazione annuali da presentare nel 2017 e 2019 e della relazione di attuazione finale. È necessario individuare queste informazioni nel modello al fine di garantire un'applicazione coerente delle relative disposizioni.
(10) A norma dell'articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (Ue) n. 1303/2013 dovrebbe essere resa pubblica una sintesi del contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali. Tale sintesi dovrebbe essere caricata come file separato, in forma di allegato delle relazioni di attuazione annuali e finali. Per tale sintesi non è previsto alcun modello specifico; pertanto gli Stati membri possono utilizzare la struttura e la formattazione che reputano più adeguate.
(11) Al fine di armonizzare gli standard per la redazione e la presentazione della dichiarazione di affidabilità di gestione, di cui è responsabile l'autorità di gestione in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del regolamento (Ue) n. 1303/2013, è necessario stabilire condizioni uniformi per il suo contenuto sotto forma di modello standard.
(12) Al fine di armonizzare gli standard di preparazione e presentazione della strategia di audit, del parere di audit e della relazione di controllo annuale di cui è responsabile l'autorità di audit in conformità all'articolo 127, paragrafo 4, e all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (Ue) n. 1303/2013, dovrebbe essere reso disponibile un modello che stabilisca condizioni uniformi per la struttura delle informazioni da utilizzare per la loro preparazione, specificandone la natura e la qualità.
(13) Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Modello per la relazione sullo stato dei lavori
La relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 1303/2013 è redatta conformemente al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto
Le informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (Ue) n. 1303/2013 sono presentate in conformità al formato di cui all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
L'analisi costi-benefici di cui all'articolo 101, primo comma, lettera e), del regolamento (Ue) n. 1303/2013 è eseguita in conformità alla metodologia di cui all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Formato del modello per il piano d'azione comune
Il contenuto del piano d'azione comune di cui all'articolo 106, primo comma, del regolamento (Ue) n. 1303/2013 è stabilito in conformità al modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5
Modello per le relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Le relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 111 del regolamento (Ue) n. 1303/2013 sono redatte conformemente al modello di cui all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 6
Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione
La dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del regolamento (Ue) n. 1303/2013 è presentata per ciascun programma operativo in conformità al modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 7
Modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo
1. La strategia di audit di cui all'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 1303/2013 è definita conformemente al modello di cui all'allegato VII del presente regolamento.
2. Il parere di audit di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (Ue) n. 1303/2013 è redatta in conformità al modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
3. La relazione di controllo annuale di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (Ue) n. 1303/2013 è redatta in conformità al modello di cui all'allegato IX del presente regolamento.
Articolo 8
Modello per le relazioni di attuazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea
Le relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 14 del regolamento (Ue) n. 1299/2013 sono redatte conformemente al modello di cui all'allegato X del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015
Allegato I
Allegato II
Formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 801 KB
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Modello per le relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 668 KB
Allegato VI
Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 287 KB
Allegato VII
Allegato VIII
Allegato IX
Allegato X
Modello per le relazioni di attuazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 361 KB
Note ufficiali
Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Gu L 87 del 22.3.2014, pag. 1).