Dpcm 6 agosto 2014
Coordinamento poteri speciali della Presidenza del Consiglio sugli assetti societari delle imprese di rilevanza strategica nei settori energia trasporti e telecomunicazioni - Golden power
Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dpcm 6 agosto 2014
(Comunicato pubblicato sulla Gu 2 ottobre 2014 n. 229)
Disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 24;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e in particolare l'articolo 2, comma 2, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, che individua le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Ritenuto pertanto necessario individuare le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ivi compreso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabile dell'attività di coordinamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 29 che stabilisce che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera nel settore dell'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre, esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale; .
Viste le comunicazioni dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dello sviluppo economico, con le quali sono stati indicati gli Uffici di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabili delle attività di rispettiva competenza, a norma degli articoli 2, comma 2, lettera b), dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014;
Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. II presente decreto disciplina l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreta del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n.86, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Articolo 2
Coordinamento delle attività per I'esercizio dei poteri speciali e individuazione degli Uffici responsabili
1. Le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono coordinate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine il Presidente del Consiglio si avvale del Segretario generale, che sovrintende a tale attività, o del Vice Segretario generale a ciò delegato.
2. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreta del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, l'Ufficio responsabile dell'attività di coordinamento per lo svolgimento delle attività propedeutiche all' esercizio dei poteri speciali, e individuato nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
3. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, gli Uffici responsabili delle attività di competenza dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della sviluppo economico, sono individuati come segue:
a) Ministero degli affari esteri: Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
b) Ministero dell'interno: Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale della polizia criminale;
c) Ministero della difesa: Segretariato generale della difesa — Direzione nazionale degli armamenti;
d) Ministero dell'economia e delle finanze: Dipartimento del tesoro — Direzione VII^ finanza e privatizzazioni;
e) Ministero della sviluppo economico: Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (per il settore energia), Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (per il settore comunicazioni), Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese (per il settore difesa e sicurezza nazionale);
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
Articolo 3
Gruppo di coordinamento
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, e istituito un gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Vicesegretario delegato e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 3, o da altri designati dai rispettivi Ministri interessati. Sono nominati altresì componenti del medesimo gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per Ie politiche europee nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il Presidente del gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono altresì nominati due componenti supplenti.
2. In sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le Amministrazioni interessate comunicano i nominativi del proprio componente effettivo e dei due supplenti al Dipartimento per il coordinamento amministrativo entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Ogni variazione dei componenti del gruppo di coordinamento e comunicata al medesimo Dipartimento entro un giorno dalla decisione via posta elettronica certificata. II gruppo di coordinamento può essere integrato, ove necessario, e in ogni tempo, da altri soggetti, anche estranei alla pubblica Amministrazione, di volta in volta invitati in relazione alla specificità della materia 0 dell' operazione, al fine di potenziarne le capacitàdi analisi.
3. È facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente in relazione a specifiche operazioni, previa formale comunicazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
Articolo 4
Compiti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera in raccordo con il Presidente del gruppo di coordinamento e con gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 3, nonché con le eventuali altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che assicurano il supporto per gli aspetti di propria competenza in relazione alla specificità della materia o dell'operazione. Il medesimo Dipartimento assicura lo svolgimento delle attività interministeriali, dell'attività istruttoria nonché la raccolta, la custodia'e la diffusione delle informazioni per l'esercizio dei poteri speciali e predispone la relazione annuale di cui all'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 21 del 2012, curandone la trasmissione alle Camere.
Articolo 5
Modalità e procedure per l'esercizio dei poteri speciali
1. Le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 sono svolte secondo le seguenti modalità e procedure:
a) il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014 provvede esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata — alla notifica dell'informativa di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 e all'articolo 2, commi 2 e 5, del citato decreto-legge n. 21 del 2012 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il medesimo Dipartimento individua una casella di posta elettronica certificata appositamente pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette entro un giorno dalla ricezione della notifica dell'informativa, in modalità informatica, agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 3, al Presidente e ai componenti del gruppo di coordinamento la notifica e la documentazione ricevuta. Dal computo dei termini sono esclusi, in particolare, il sabato, la domenica e le festività nazionali. Con la medesima nota il predetto Dipartimento convoca la riunione del gruppo di coordinamento per l'individuazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali. La riunione del gruppo di coordinamento deve comunque aver luogo entro quattro giorni dalla trasmissione della documentazione. In tale sede ciascun componente del gruppo di coordinamento esprime il parere di competenza sull'eventuale esercizio dei poteri speciali. Della riunione si redige contestuale verbale sottoscritto dal Presidente e da ciascun componente presente alla riunione;
c) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, entro un giorno dalla riunione del gruppo di coordinamento, comunica ai soggetti che hanno effettuato la notifica il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali nonché delle attività conseguenti e trasmette al predetto Ministero e a ciascun Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, le risultanze della riunione;
d) il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto anche delle risultanze emerse nella riunione del gruppo di coordinamento, trasmette, in modalità informatica, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Presidente del gruppo di coordinamento e agli Uffici di cui all'articolo 3, comma 2, entro quattro giorni dalla riunione del gruppo di coordinamento, la proposta motivata sull'esercizio dei poteri speciali allegando altresì l'eventuale decreto. Entro un giorno dalla ricezione della proposta ciascun Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, trasmette le eventuali osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
e) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la proposta, qualora preveda l'esercizio dei poteri speciali, procede a sottoporre lo schema di decreto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della lettera d). Il decreto, ove adottato, è trasmesso, il giorno stesso, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che lo comunica al notificante e alle competenti Commissioni parlamentari.
f) Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altri Ministeri interessati, qualora lo ritenga necessario ai fini della valutazione, può richiedere informazioni integrative al soggetto notificante, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata, entro un giorno dalla riunione di coordinamento, dandone immediata comunicazione anche al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Presidente e ai componenti del gruppo di coordinamento. In questo caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali e sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. I soggetti notificanti ai quali e stata trasmessa la richiesta di documentazione integrativa provvedono all'inoltro della predetta documentazione al Ministero competente esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata;
g) Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altri Ministeri interessati, informa tempestivamente, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata, entro un giorno dalla riunione di coordinamento, i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare, dandone immediata comunicazione anche al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Presidente e ai componenti del gruppo di coordinamento. In questo caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali e interrotto e decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. I soggetti notificanti ai quali è stata data informativa della incompletezza o della irregolarità della notifica provvedono alla nuova notifica esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata;
h) Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, ove ritenga di non esercitare i poteri speciali, trasmette, in modalità informatica, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Presidente del gruppo di coordinamento e agli Uffici di cui all'articolo 3, comma 2, entro quattro giorni dalla riunione del gruppo di coordinamento, la proposta motivata di non esercizio dei poteri speciali e la richiesta di far decorrere i termini temporali previsti dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2012. Entro un giorno dalla ricezione della proposta ciascun Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, trasmette le eventuali osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
i) Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la proposta di mancato esercizio dei poteri speciali, procede a sottoporre la stessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della lettera h). Il Consiglio dei Ministri, ove ritenga di accogliere la suddetta proposta, consente il decorso dei termini temporali previsti dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2012. II Dipartimento per il coordinamento amministrativo procede alla custodia degli atti relativi all'istruttoria effettuata.
Articolo 6
Monitoraggio delle determinazioni assunte
1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già verificati, il Ministero incaricato del monitoraggio del citato decreto, trasmette, in via telematica per posta elettronica certificata, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, non oltre quindici giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative per l'istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento.
2. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto di esercizio dei poteri speciali, il Ministero incaricato del monitoraggio inoltra al Dipartimento per il coordinamento amministrativo lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per comminare le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, e dell'articolo 2, commi 4 e 6 del citato decreto-legge n. 21 del 2012.
Articolo 7
Procedure telematiche
1. Per il tempestivo esercizio dei poteri speciali il Dipartimento per il coordinamento amministrativo assicura, in collaborazione con i competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soluzioni tecniche e informatiche idonee a garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'interscambio dei dati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il ricevimento delle notifiche, dei documenti, dei pareri e di tutte le informazioni relative agli atti e alle operazioni di cui al presente decreta, è effettuato mediante la posta elettronica certificata.
2. Ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali, e assicurata la convocazione delle riunioni del gruppo di coordinamento anche in modalità video/multiconferenza.
Articolo 8
Procedura semplificata
1. Nel caso di operazioni infragruppo si adotta la seguente procedura semplificata. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la notifica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), la trasmette al Presidente del gruppo di coordinamento per valutare gli elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per la sicurezza e il funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti. Il Presidente del gruppo di coordinamento, sentiti i componenti, invia entro due giorni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo una dichiarazione attestante l'assenza di minaccia di grave pregiudizio nelle fattispecie prima indicate; ove ravveda invece la necessita di acquisire ulteriori elementi per la valutazione dell'esistenza della minaccia, chiede al Dipartimento per il coordinamento amministrativo di convocare entro due giorni la riunione del gruppo di coordinamento. In tale ipotesi si procede secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da b) a i).
Articolo 9
Modulistica
1. Con decreto del Segretario generale, sentito il gruppo di coordinamento, e comunque, non oltre quindici giorni dalla data di adozione del presente decreto è definita la modulistica per le notifiche di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 e all'articolo 2, commi 2 e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012. A tal fine la modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da parte del legale rappresentante delle imprese o da persone munite di procura speciale e l'inserimento di tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare ai sensi degli articoli 5 dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014. Il decreto del Segretario generale è pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 10
Riservatezza delle informazioni
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni 0 da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti al diritto di accesso. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n.241.
Articolo 11
Clausola di invarianza
1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi 0 maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Roma, 6 agosto 2014.