Dpr 25 marzo 2014, n. 86
Individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
Ultima versione disponibile al 07/10/2024
Presidente della Repubblica
Decreto 25 marzo 2014, n. 86
(Gu 6 giugno 2014 n. 129)
Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ed in particolare l'articolo 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con riferimento alla definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge.
Articolo 2
Attività di coordinamento
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attività di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificità della materia o dell'operazione;
b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attività di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attività è di livello dirigenziale generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente da lui indicato e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo può essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unità al fine di potenziarne le capacità di analisi. Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
d) stabilisce adeguate modalità e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonché la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge;
e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
f) assicura modalità di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalità di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilità di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;
h) può prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonché, per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente.
Articolo 3
Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta
1. Le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali nonché le attività conseguenti, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne dà immediata comunicazione all'impresa interessata.
Articolo 4
Soggetti tenuti alla notifica
1. L'impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge.
2. Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire una partecipazione in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge.
3. Sono altresì tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
Articolo 5
Contenuto e validità della notifica
1. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa è sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è corredata almeno della seguente documentazione: a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonché informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operatività, oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge.
3. Oltre a quanto indicato all'articolo 2, commi 2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale, per i soggetti diversi dai legali rappresentanti delle imprese;
b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri speciali;
c) l'indicazione «la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 — settori energia trasporti e comunicazioni";
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui "I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali".
4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.
Articolo 6
Procedure per l'esercizio dei poteri speciali
1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.
2. La proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge, è adottata nei confronti di soggetti interni ed esterni all'Unione europea, mentre la proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge, è adottata solo nei confronti di soggetti esterni all'Unione europea. Lo schema di provvedimento di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti e può comportare rispettivamente il potere di veto alla delibera o il potere di opposizione all'acquisto nei casi in cui l'imposizione di specifiche prescrizioni, condizioni o impegni non siano sufficienti ad assicurare la tutela degli interessi pubblici.
3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge, lo schema di provvedimento indica:
a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa;
b) specifici criteri e modalità di monitoraggio;
c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonché l'organo da essa incaricato di curare le relative attività;
d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 8.
4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.
6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione.
7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali.
Articolo 7
Monitoraggio delle determinazioni assunte
1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.
2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il citato decreto, può chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi all'ufficio competente al monitoraggio.
3. L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio.
Articolo 8
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.
2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entità e le modalità di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 9
Riservatezza delle informazioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 10
Clausola di invarianza
1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 2014