Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 5 giugno 2014, n. 760

Territorio - Edilizia - Denuncia di inizio attività - Presentazione - Dpr 380/2001, articolo 23 - Emanazione atto sospensivo della Dia da parte del Comune -Illegittimità - Sussiste

L'unico atto che il Comune può porre in essere a seguito della presentazione di una denuncia di inizio attività (Dia) è l'ordine motivato di non eseguire l'intervento, essendogli preclusi atti sospensivi.
La disciplina delineata dal Dpr 380/2001 (Tu edilizia) in materia di denuncia di inizio attività (Dia) non lascia dubbi secondo il Tar Veneto che nella sentenza 5 giugno 2014, n. 760 bacchetta un Comune che aveva disposto una sospensione della domanda di Dia chiedendo delle integrazioni al ricorrente e preannunciando una futura - ed eventuale - emissione di un diniego.
Un comportamento assolutamente illegittimo secondo i Giudici amministrativi. La legge (articolo 23, comma 6, Dpr 380/2001) prevede che l'unico "atto tipico" consentito al Comune è l'ordine di non eseguire l'intervento da emanare rigorosamente entro 30 giorni, ferma restando la possibilità per il chi ha presentato la Dia di ripresentarla "corretta" con i suggerimenti del Comune. Ricordiamo che giurisprudenza costante del Consiglio di Stato conferma che scaduti i 30 giorni il Comune può solo intervenire in autotutela ex articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 241/1990 (vedi Consiglio di Stato 14 novembre 2012, n. 5751).

Tar Veneto

Sentenza 5 giugno 2014, n. 760

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2014, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

contro

Comune di Arcugnano in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Provincia di Vicenza;

 

per l'annullamento

1) del provvedimento del Responsabile dell' Area tecnica del Comune di Arcugnano 01.04.2014, prot. n. 4328 AC/ss, rif. prot. n. 1455 del 4 febbraio 2014, Dia n. D14-004, avente ad oggetto "denuncia d'Inizio attività prot. 1455 del 04/02/2014 — Diniego, nonché, per quanto di ragione e ove necessario, della comunicazione della Provincia di Vicenza prot. n. 51737 del 19 luglio 2011;

2) del provvedimento del responsabile del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Arcugnano 10 marzo 2014, prot. n. 3060 AC/ss, rif. prot. n. 1455 del 4 febbraio 2014, Dia n. D14-004, avente ad oggetto "Denuncia di inizio attività prot. 1455 del 4 febbraio 2014— Comunicazioni";

3) del provvedimento del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Arcugnano 27.02.2014, prot. n.2610 AC/ss, rif. prot. n. 1455 del 4 febbraio 2014, pratica edilizia n. D14-004;

4) degli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arcugnano in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

Il ricorrente espone di aver presentato in data 4 febbraio 2014 al Comune di Arcugnano una Dia ai sensi dell'articolo 2 della Lr n. 14/2009. per l'ampliamento del fabbricato costituente la sua casa di prima abitazione.

Il 27 febbraio 2014 il Responsabile dell'Area tecnica del Comune ha assunto un atto di contenuto interinale, comunicando:

— che era stato avviato un "procedimento di sospensione della denuncia di inizio attività in oggetto in quanto risulta che la stessa non potrà essere favorevolmente accolta";

— che "nelle more dell'emissione del provvedimento definitivo l'inizio dell'attività deve ritenersi sospeso e ogni opera deve ritenersi non consentita";

Con tale atto gli veniva assegnato anche un termine per la presentazione delle "integrazioni richieste", ancorché non venisse chiarito come le eventuali "integrazioni" avrebbero potuto superare taluni dei "motivi ostativi" declinati in maniera insuperabilmente ostativa (quelli che rappresentavano l'impossibilità di ampliamenti ai sensi della Lr n. 14/2009).

Il 3 marzo 2014, comunque, il ricorrente ha presentato al Comune una nota ed alcuni documenti, contestando i rilievi formulati e segnalando che il termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori doveva essere computato dal 4 febbraio 2014 (data di presentazione della Dia).

Il 10 marzo 2014 il Comune ha emanato un secondo atto, affermando che la presentazione di nuovi elaborati grafici "comporta le necessità di verificarli, con conseguente decorrenza dei 30 giorni" , riservandosi "ogni valutazione nel merito della pratica" e confermando "nel frattempo il divieto di esecuzione dell'attività".

In data 1° aprile 2014 è poi stato adottato il provvedimento prot. n. 4328 AC/ss, rif. prot. n. 1455 del 4 febbraio 2014, Dia n. D14-004, dell'1 aprile 2014 che fa riferimento alla "Denuncia d'inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni Dlgs 27 dicembre 2002 n. 301, prot. 1455 del 4 febbraio 2014 e con il quale il Responsabile dell'Area tecnica ha disposto "Il divieto di esecuzione dell'attività in quanto si è riscontrata la non sussistenza dei presupposti e requisiti di legge necessari".

Si evidenzia quindi che l'ordine di non eseguire i lavori ex articolo 23, comma 6, del Tu dell'edilizia, risulta essere stato emesso 56 giorni dopo la presentazione della Dia.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato ed ha contro dedotto per il rigetto del ricorso

Il ricorso deduce il seguente primo motivo, che il Collegio ritiene fondato e assorbente: 1) Violazione dell'articolo 23, comma 6, del Tu approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. Violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi; nell'assunto che tutti gli atti emessi dal Comune di Arcugnano sarebbero stati emessi in violazione del "modello legale" disciplinato dall'articolo 23, comma 6, del Tu dell'edilizia.

Osserva il Collegio che la norma richiamata in effetti dispone che : "6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. "

Il tenore letterale della legge è chiarissimo e non lascia spazio ad ambiguità interpretative di sorta: l'unico provvedimento che l'Amministrazione può (e deve) assumere a seguito della presentazione di una Dia, allorché ritenga che non sussistano le condizioni per l'esecuzione dei lavori, è l'"ordine motivato di non effettuare il previsto intervento", che deve intervenire entro il termine di legge dei 30 giorni e che, ovviamente, non preclude la facoltà della parte di ripresentare la Dia, modificata o integrata anche nel modo eventualmente suggerito dal Comune. Invece l'atto del 27 febbraio 2014, nonostante gli erculei sforzi "interpretativi" della difesa comunale, non può essere in alcun modo ricondotto al provvedimento tipico previsto dalla legge, proprio perché risulta finalizzato a realizzare una del tutto atipica "sospensione della denuncia di attività", dando termine per la presentazione di integrazioni (che, tra l'altro, non è nemmeno chiaramente comprensibile come potessero ritenersi "richieste") e preannunciando una futura (ed eventuale) emissione del provvedimento di diniego. È evidente che già con questo atto il Comune si è posto del tutto al di fuori del procedimento tipico previsto dalla legge! Quindi, la logica conseguenza di questo primo macroscopico errore comunale è che non si è potuto avverare alcun effetto "sospensivo" e basta questo a dimostrare che il provvedimento "tipico", che è quello che è finalmente intervenuto in data 1° aprile 2014, deve ritenersi palesemente tardivo! Né tale atto può in alcun modo essere salvato mediante l'escamotage di ritenere che la integrazione documentale depositata in data 3 marzo 2014 costituisse nuova Dia ( come pure argomentano le difese comunali) e che, rispetto a tale data, il provvedimento inibitorio fosse intervenuto in termine; infatti con tale atto il Comune afferma chiaramente, espressis verbis, che intende inibire l'intervento di cui alla Dia del 22 febbraio 2014 e, anche dalla nota di riscontro del 10 marzo 2014, si evince in maniera evidente che il Comune non ha inteso affatto la succitata integrazione documentale come una nuova Dia, ma ha semplicemente preteso di far decorrere ex novo i termini ritenendo che la stessa integrasse un nuovo progetto.

È evidente che l'intero iter procedimentale ha completamente stravolto le previsioni normative inerenti la Dia, con la conseguente palese fondatezza del primo motivo di ricorso, che è anche palesemente assorbente rispetto a tutti gli altri motivi e comporta l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento degli atti comunali impugnati.

Le spese possono essere compensate tra le parti tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Comune soccombente.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Arcugnano a rifondere a parte ricorrente l'importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 5 giugno 2014.

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