Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Commissione europea

Decisione di esecuzione 18 maggio 2016, n. 2016/775/Ue

(Guue 19 maggio 2016 n. L 128)

Decisione relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 3 septies, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3-septies della direttiva 2003/87/Ce prevede una riserva speciale di quote da accantonare per taluni operatori aerei.

(2) Un'ulteriore riserva speciale è stata istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/Ue della Commissione tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

(3) Sia per l'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/Ue sia per la riserva speciale istituita dall'articolo 3-septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/Ce è opportuno definire entro il 30 giugno 2016 il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma dell'articolo 3-septies della direttiva 2003/87/Ce.

(4) In entrambi i casi, il calcolo del parametro di riferimento sulla base delle domande presentate ha prodotto una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro da assegnare agli operatori aerei conformemente all'articolo 3-sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/Ce. Il parametro di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/Ce quale stabilito dalla decisione 2011/638/Ue della Commissione si applica anche all'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/Ue tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea in virtù dell'allegato V, sezione 10, parte I, paragrafo 1, lettera a), punto ix), dell'atto di adesione della Croazia.

(5) Conformemente all'articolo 3-septies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/Ce, il parametro di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/Ce resta quello utilizzato per l'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 3-sexies, paragrafo 4, e definito dalla decisione 2011/638/Ue,

Ha adottato la presente decisione:

 

Articolo 1

1. Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3-septies della direttiva 2003/87/Ce per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.

2. Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3-septies della direttiva 2003/87/Ce ai fini dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/Ue per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.

 

Articolo 2

I calcoli relativi al numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all'articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.

 

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

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