Imballaggi

Giurisprudenza

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Sentenza Tribunale di Roma 1° febbraio 2012, n. 2011

Imballaggio - Nozione - Caratteristiche - Prodotto adibito a consentire la consegna delle merci dal produttore all'utilizzatore - Rientra - Funzione - Contenimento, protezione e manipolazione delle merci indipendentemente dalla commercializzazione delle stesse

Tribunale

Sentenza 1° febbraio 2012, n. 2011

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale di Roma

Sezione 3° civile

 

in persona del Giudice dott.ssa (omissis) ha emesso la seguente

 

Sentenza

 

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63934 del R.G. dell'anno 2009, trattenuta in decisione nell'udienza del 17 ottobre 2011 e vertente

 

TRA

 

Consorzio nazionale imballaggi, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende assieme agli avvocati (omissis) e (omissis) giusta procura a margine dell' atto di citazione

-attore-

 

(A) Spa, in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) del Foro di Bari giusta procura estesa a margine della comparsa di risposta

-convenuta-

 

Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene (Polieco), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende assieme all'avvocato (omissis)

-terzo chiamato in causa-

 

Oggetto: consorzio

 

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2011 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 4 agosto 2009, ed quale si rinvia per la ricostruzione in fatto della vicenda, il Consorzio nazionale imballaggi — Conai (di seguito anche semplicemente Conai) conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe per sentir accogliere le seguenti domande:

"1) Accertare la violazione da parte della (A), in relazione ai beni dalla stessa prodotti dal novembre 1998, agli obblighi di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento del Conai richiamate in narrativa e, per l'effetto: condannare la suddetta Società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di novembre 1998 in poi; condannare la suddetta società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale per gli imballaggi ceduti dal mese di novembre 1998 in poi; condannare la società convenuta al pagamento in favore di Conai degli interessi sulle suddette somme, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento; condannare la (A) Spa a pubblicare la sentenza che accoglie le seguenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico".

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva di accertare a quale dei due consorzi, tra Conai e Polieco, essa fosse obbligata ad aderire con eventuale effetto ex nunc dell'iscrizione a Conai; chiedeva inoltre il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate e la condanna di parte attrice, in via gradata e riconvenzionale, in caso di accertamento di un suo credito nei confronti della (B), al risarcimento dei danni procurati a causa dell'inadempimento degli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti; chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa di Polieco, per essere dallo stesso manlevata, in caso di condanna, nonché del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.

Autorizzata la chiamata in causa del solo consorzio Polieco, quest'ultimo si costituiva chiedendo la sospensione del processo per rimettere alla Corte di Giustizia Ue la questione pregiudiziale circa "i quesiti interpretativi di cui al punto 4 in diritto" della propria comparsa di risposta, nonché chiedendo il rigetto della domanda di manleva nei suoi confronti e l'accertamento della legittimità dei pagamenti effettuati dalla convenuta in suo favore a titolo di contributi con conseguente rigetto della domanda attorea;

chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa "delle società (C) e (D)" per proporre domanda, in solido, nei loro confronti e nei confronti della società convenuta, di pagamento dei contributi ambientali.

Respinta la richiesta di chiamata in causa di terzi da parte di Polieco, prodotta documentazione, sulle conclusioni delle parti sopra riportate, all'udienza di cui in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di gg. 60 + 20 ex articolo 190 C. p.c.

 

Motivi della decisione

Preliminarmente, in rito, deve evidenziarsi come, non avendo le parti richiamato, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna istanza istruttoria, la causa possa e debba essere decisa solamente alla luce degli atti è documenti prodotti in giudizio.

Ciò posto, si osserva che le domande proposte da Conai nei confronti della società convenuta dianzi trascritte traggono fondamento dalla disciplina legale recata dal decreto legislativo n. 22/1997, attuativo delle direttive 91/158/Cee sui rifiuti, 91/889/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/82/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché il Dlgs n. 152/2006 (attuativo anche della direttiva 2004/12/Ce, modificativa della citata direttiva del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), recante un Testo unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che se da un lato ha espressamente abrogato (articolo 264) il decreto n. 22 cit., dall'altro ha sostanzialmente riprodotto (articoli 217-228),precisando 'ulteriormente la nozione di "imballaggio", in attuazione della direttiva comunitaria del 2004, il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi contenute nell'abrogato decreto n. 22.

Per quanto qui interessa pertanto, si farà di seguito riferimento alle suddette normative, applicabili ratione temporis, con la precisazione che non vi sono nel decreto 152/2006 disposizioni che alterino il contenuto sostanziale dei precetti recati dal decreto del 1997.

Conai è consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, cui sono per legge (articolo 38, 2° comma, 41 decreto n. 22) obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi (secondo le definizioni di cui all'articolo 35, lettere a), q) e r) decreto n. 22), obbligati per legge alla "raccolta dei rifiuti di imballaggi" (articolo 38, 2° comma), con la precisazione che tale obbligo prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (articolo 35, lettera b) o secondario (articolo 35, lettera c) ovvero terziario (articolo 35, lettera d), in quanto !'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che lo stesso è chiamato a svolgere, è comunque destinato, ovvero comunque suscettibile di essere destinato,dopo essere divenuto rifiuto, alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico (articolo 41, 2° comma, letteraq h, decreto n. 22).

Tale consorzio ha fra l'altro il compito di "ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale" (articolo 41, 2° comma, lettera h), decreto n. 22; articolo 3, 2° comma, lettera h), statuto Conai, doc. 4 fasc. parte attrice).

Per il raggiungimento di tale oggetto consortile Conai ha provveduto alla ripartizione dei costi in parola determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione (articolo 14, primo comma, statuto; articoli 6/7 regolamento vigente ratione temporis; doc. 4, 2, 22, 23 fasc. parte attrice): il contributo finanziario in questione è denominato il "contributo ambientale Conai”.

Al pagamento di tale contributo finanziario sono quindi obbligati, per quanto qui interessa, tutti i produttori di imballaggi (secondo l'ampia definizione contenuta nell'articolo 35, lettera a), del decreto n. 22), indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi (come imballaggi primari,secondari o terziari) negli innumerevoli casi concreti.

In altri termini , un prodotto è qualificato per legge come imballaggio in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero protezione ovvero presentazione di merci, in modo da consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente, quindi, dalla fase di commercializzazione delle merci negli imballaggi stessi contenute (in funzione della realizzazione degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di imballaggi, è stato peraltro chiaramente affermato da Corte Giustizia Cee, sentenza 29 aprile 2004 in causa C-341/01, Plato Plastick Robert Frank GmbH c. Cariopack Handelgesellschaft mbH, che la nozione di imballaggio di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/Ce è da intendersi in senso ampio).

Conai, cui la (A) è .pacificamente associata dal 13 agosto 1998 nella qualità di produttore di "imballaggi in materiale plastico -cestelli per bottiglie e per altri contenitori di alimenti liquidi (acqua, latte, birra, ecc.), nonché cassette per il settore agricolo-" (cfr. pag. 1 citazione), ha chiesto di, accertare la violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi di dichiarazione e versamento del contributo ambientale Conai, con condanna della predetta società alla presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di novembre 1998 in poi e al pagamento del relativo contributo ambientale.

La società convenuta ha preliminarmente eccepito che i diritti fatti valere dal Consorzio con la citazione introduttiva di questo processo relativamente al pagamento dei contributi ambientali in questione sarebbero estinti per prescrizione "quantomeno sino al 3 agosto 2004" (cfr. pag. 15 comparsa di risposta).

L'esame di tale eccezione ha carattere preliminare rispetto alla disamina del merito dell'azione, in quanto l'eventuale estinzione del diritto fatto valere in conseguenza del decorso del tempo previsto dalla legge per la relativa prescrizione determina il venir meno di ogni interesse delle parti all'accertamento dell'esistenza dei diritto medesimo (cfr. Cassazione n. 4151/1992).

L'eccezione stessa è parzialmente fondata, atteso che il diritto da parte di un ente, a natura associativa, con durata pluriennale, al pagamento dei contribuiti o quote dovute dai propri associati, annualmente o ad intervalli più brevi, ricade nella previsione dell’articolo 2948 n. 4 C.c., vertendosi in tema di prestazioni autonome che trovano causa in un unico rapporto continuativo, e si prescrive, pertanto, nel termine di cinque anni dalla data di scadenza di ciascun contributo o quota (cfr. Cassazione n. 6487/1980).

Conai ha peraltro allegato che il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso, ai sensi dell'articolo 2941, n. 8 C.c., per avere il debitore dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.

L'eccezione di Conai è infondata atteso che l'articolo 2935 C.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non a quelli soggettivi o di mero fatto.

La prescrizione del diritto spettante a Conai per il pagamento del contributo ambientale non viene sospesa né impedita dall'inosservanza, da parte dell'obbligato, dell'obbligo di inviare al Conai le"dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti a terzi e ... le relative dichiarazioni di liquidazione periodica" (cfr. pag. 30 comparsa conclusionale Conai), posto che la causa di sospensione della prescrizione di cui all'articolo 2941 n. 8 C.c. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

Non è dato, dunque, riscontrare la natura di azione dolosa da parte dell'impresa consorziata, idonea a produrre l'effetto dell'occultamento del credito, che nella specie avrebbe dovuto, invece, concretarsi nella falsa prospettazione di fatti estintivi del credito, ovvero nella creazione, da parte del debitore, di una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore (cfr. Cassazione n. 10383/2002), ipotesi che non ricorre nel presente caso.

Poste tale premesse, in mancanza di prova, da parte di chi abbia eccepito la prescrizione, circa una diversa scadenza di pagamento, deve presumersi che per ogni singolo anno il contributo fosse dovuto a partire dal 10 gennaio dell'anno successivo; di conseguenza il diritto al pagamento dei contributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1999 fino al 1° gennaio 2004 deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo stato interrotto il decorso del termine prescrizionale solo dalla domanda di pagamento dei suddetti contributi avanzata da Conai con la notificazione dell' atto introduttivo del presente giudizio.

Manca, infatti, in tutte le varie comunicazioni inviate da Conai alla società convenuta, prodotte nel presente giudizio (cfr. doc. 5·16 fase. Conai), una richiesta di pagamento dei contributi dovuti dalla (A).

Ciò posto, la società convenuta ha poi articolato le proprie difese allegando la mancata applicabilità del contributo ambientale Conai sui beni dalla stessa prodotti, non rientrando essi nella definizione legislativa di imballaggio, in quanto beni in polietilene, soggetti al contributo ambientale in favore di Polieco.

In particolare, la società convenuta ed il Consorzio Polieco hanno dedotto che i contenitori utilizzati in industria ed agricoltura "ancorché destinati a contenere e a proteggere beni e merci, ma che svolgono la loro funzione, ad utilità ripetuta, all'interno del ciclo produttivo dell'impresa con funzione di bene strumentale per la produzione non assolvono alla funzione tipica dell'imballaggio" (cfr. pago 21 comparsa di risposta Polieco).

Sul punto risultano del tutto condivisibili le motivazioni espresse dalla giurisprudenza di questo Tribunale nella sentenza n. 16818/2007, che ha risolto una controversia tra Conai ed un' altra impresa consorziata, assimilabile a quella in esame.

Invero, la qualificazione di un bene come "imballaggio" va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti ed a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo del bene o dagli usi secondari verificabili in concreto (in tal senso appare condivisibile la tesi di parte attrice, secondo la quale la funzione del bene va verificata ex ante, al momento della sua produzione, e non con un giudizio ex post) .

Nella normativa comunitaria e nazionale, peraltro, non si rinvengono disposizioni che consentano di escludere un bene dalla disciplina degli imballaggi per il solo fatto che tale bene svolga una funzione ulteriore rispetto a quella tipica dell'imballaggio.

Al contrario, la Direttiva 2004/12/Ce ha espressamente precisato che i beni rientrano nella categoria degli imballaggi se assolvono alla funzione tipica, "fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio".

La tesi secondo la quale non sarebbero imballaggi quei beni destinati ad essere utilizzati all'interno ciclo produttivo non può essere quindi condivisa in quanto la premessa su cui è fondata è smentita dallo stesso dato legislativo.

Come rilevato da questo Tribunale nella citata sentenza ed anche in altra pronuncia vertente sulla medesima questione (cfr. Tribunale Roma n. 11050/2006), l'articolo 35 del Dlgs 22/1997 non si riferisce solo al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore al consumatore", bensì anche al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore all'utilizzatore".

Secondo le definizioni previste dalla legge, per produttori devono intendersi i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (articolo 35 , comma 1, lettera q) Dlgs n. 22/1997) e per utilizzatori "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (articolo 35, comma 1, lettera r) Dlgs n. 22/1997).

Dalla lettura di tali definizioni legislative si evince chiaramente che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse: un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci, da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore rientra comunque nella definizione di imballaggio prevista dalla legge.

In considerazione di quanto sopra, tutte le contestazioni mosse dalla parte convenuta in ordine ai criteri da utilizzare per la qualificazione come "imballaggi" dei beni indicati in citazione devono essere respinte.

La stessa parte convenuta, peraltro, non ha allegato ulteriori motivi né ha fornito elementi di prova da cui poter desumere l'impossibilità di ricomprendere i beni in oggetto tra gli "imballaggi".

Al contrario, si deve sottolineare come si possa ritenere pacifico tra le parti che tutti i beni in questioni vengono normalmente utilizzati come imballaggi, in quanto servono per contenere, proteggere o manipolare le merci nella fase della consegna e dello presentazione (Polieco, come si è visto in precedenza, ha dedotto la possibilità di un utilizzo per scopi diversi e da ciò ha fatto derivare, erroneamente, la possibilità di definire un bene come "imballaggio" solo in relazione alla funzione assolte in concreto).

Per quanto sin qui evidenziato è, quindi, da escludere, che (A) possa sottrarsi all'obbligo di partecipazione a Conai ed al pagamento in suo favore del relativo contributo ambientale.

Quanto alla misura di tale contributo (A) deve rilevarsi che, come dianzi osservato, è estinto per prescrizione il diritto di Conai al pagamento del contributo ambientale relativo alle annualità 1998-2003.

Vanno respinte, invece, le domande di pagamento del contributo ambientale relativo alle annualità successive fino alla data di introduzione del presente giudizio, incluso quello «per gli imballaggi ceduti al di fuori di un "regime di sospensione"», atteso che Conai ha chiesto di quantificarlo mediante espletamento di C.t.u.

È opportuno, invero, considerare che le parti non possono in alcun modo sottrarsi all'onere di allegazione e di prova sulle stesse gravanti rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività di un C.t.u. (come invece richiesto da Conai), giacché anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti.

La consulenza tecnica d'ufficio non è, infatti, mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Va peraltro in ogni caso confermato il rigetto dell'ordine di esibizione ex articolo 210 C.p.c. (sebbene la richiesta non sia stata riproposta da Conai in sede di precisazione delle conclusioni) delle "fatture di vendita degli imballaggi da essa prodotti emesse dal mese di novembre 1998 a oggi" (cfr. pag. 25 citazione); l'ordine di esibizione in oggetto avrebbe, invero, avuto finalità esplorative, ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sul contenuto del documento per verificarne la rilevanza nel giudizi, il che si ... tradurrebbe in una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.

Il rigetto delle domande di pagamento di parte attrice nei confronti della convenuta determina l'assorbimento d'ella pretesa svolta a titolo di garanzia (impropria) dalla (A) Spa nei confronti del consorzio Polieco.

Non può essere accolta, infine, la richiesta di pubblicazione della presente sentenza ex articolo 120 C.p.c. difettandone i presupposti in relazione alla natura della domanda accolta.

La parziale soccombenza reciproca tra Conai e la società convenuta, la complessità delle questioni sollevate e della normativa disciplinante la materia oggetto del giudizio e l'assenza di pronunce giurisprudenziali passate in giudicato sull'argomento giustificano una integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, incluso il terzo chiamato Polieco.

 

PQM

 

Il Tribunale di Roma, 3·Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. r.g. 63934/2009, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

— dichiara che (A) Spa è consorziata del Consorzio nazionale imballaggi – Conai a partire dal 13 agosto 1998;

— accerta la sussistenza dell'obbligo, in capo a (A) Spa, di presentare al Consorzio nazionale imballaggi — Conai, dal 1° novembre 1998 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi 'degli imballaggi ceduti;

—  rigetta le rimanenti domande di parte attrice;

— compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, lì 30 gennaio 2012.

 

Depositata in cancelleria il 1° febbraio 2012.

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