Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 luglio 1998

(Supplemento ordinario n. 136 alla Gu 12 agosto 1998, n. 187)

Approvazione dello statuto del "Consorzio Recupero Vetro - Coreve"

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifuti di imballaggio", modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'articolo 37, commi 1 e 4, l'articolo 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'articolo 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del "Consorzio Recupero Vetro — Coreve" costituito con atto del 23 ottobre 1997, n. 89630 di repertorio e n. 10602 di raccolta, a rogito dott. Alfonso Colombo, notaio in Milano, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 29 ottobre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio nazionale imballaggi (Conai), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del "Consorzio Recupero Vetro — Coreve";

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il "Consorzio Recupero Vetro — Coreve" dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del "Consorzio Recupero Vetro — Coreve" allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del "Consorzio Recupero Vetro — Coreve», di cui all'atto del 23 ottobre 1997, n. 89630 di repertorio e n. 10602 di raccolta, a rogito dott Alfonso Colombo, notaio in Milano, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato "A», entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presidente del "Consorzio Recupero Vetro — Coreve" provvederà ad inviare al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzela uffìciale per la pubblicazione

Roma, 15 luglio 1998

Allegato "A"

Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Rlclclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Vetro (Coreve)

Statuto

Titolo I

Strutture ed attività del consorzio

Articolo 1

Natura, sede e durata del Consorzio

1. È costituito, ai fini dell'articolo 38, comma 3, lett. b) e dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il "Consorzio Recupero Vetro — CO.RE.VE" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in seguito denominato Consorzio. Il Consorzio ha sede legale in Roma e sede operativa in Milano.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato secondo quanto stabilito all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha durata sino al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti indicati al comma 3 vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 2

Consorziati

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in vetro che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che producono imballaggi in vetro e provvedono al loro riempimento, e gli utilizzatori che importano imballaggi in vetro pieni.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui i commi 1 e 2 sono ditinte nelle seguenti categorie:

a) i produttori di materiale di imballaggio in vetro;

b) i produttori di imballaggi in vetro;

c) gli importatori di imballaggi in vetro vuoti;

d) gli utilizzatori che producono imballaggi in vetro e provvedono al loro riempimento, e gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in vetro.

4. I produttori e gli utilizzatori di cui ai commi 1 e 2 partecipano al Consorzio direttamente oppure attraverso le proprie associazioni nazionali di categoria.

5. Le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al consorzio ai sensi dei commi 1, 2 e 3 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata sia costituito da vetro, secondo criteri e modalità determinati con apposito regolamento.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati sopra indicate sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile. Posson partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali il vetro non costituisca materiale prevalente.

7. Il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori non compresi nelle categorie di cui ai commi 1 e 2. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici nonché le modalità della relativa partecipazione al consorzio vengono definiti con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 19.

8. Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 3

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in vetro generati sul territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) la ripresa degli imballaggi usati in vetro;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;

c) il ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) dei rifiuti di imballaggio in vetro conferiti al servizio pubblico;

d) il riciclaggio e il recupero die rifiuti di imballaggi in vetro.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata eettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalità precisati dal programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il Conai, l'informazione degli utenti di imballaggi in vetro, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in vetro;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in vetro;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in vetro.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari in vetro in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in materiale in vetro ed il mercato deli materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse.

4. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre stipulare, coordinandosi con il Conai, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 specifici accordi e contratti di programma con:

a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il Consorzio svolge le funzioni indicate nei commi 1, 2 e 3, secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

6. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in vetro mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

7. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

8. Il Consorzio può presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

B. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballagi e/o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del Conai.

10. Il Consorzio svolge con riguardo agli imballaggi in vetro ogni altra funzione prevista per i consorzi di cui all'articolo 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare: può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e concludere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; può assumere partecipazioni in altri enti, consorzi o società purché compatibili con l'oggetto sociale; può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati.

11. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio medesimo. I consorziati a tal fine devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dallo Statuto.

12. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/Ce.

13. Nel perseguimnto delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche di operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio in vetro regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Articolo 4

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partipazione al Consorzio sono determinate dall'Assemhlea dei Consorziati.

2. Le quot di parteipazione al Consorzio sono ripartite tra le categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma , lettere a), h) e c), in base al rapporto tra il fatturato dell'anno precedente, relativo al materiale di imballaggio o agli imballaggi in vetro immessi sul mercato, di ciascuna delle suddette categorie di consorziati e quello complessivo di tutte le categorie medesime. Alla categoria di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), è riservata una quota di partecipazione al Consorzio pari al 15%.

3. All'interno di ciascuna categoria di Consorziati le quote sono ripartite in proporzione al fatturato dell'anno precedente relativo al materiale di imballaggio o agli imballaggi in vetro prodotti o importati.

4. La determinazione della quota, nel caso di partecipazione di nuovi soci, avviene mediante una corrispondente riduzione proporzionale delle quote di consorziati appartenenti alla medesima categoria.

5. La quota di partipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

6. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso.

Articolo 5

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h), e 14, comma 1, del predetto Statuto del Conai;

b) dai contributi annuali dei consorziati;

c) dai proventi delle attività;

d) dai proventi della gestione patrimoniale e finanziaria;

e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile e dei fondi di riserva;

f) da eventuali contributi e/o finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio dal Conai per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del Conai.

Articolo 6

Obblighi e diritti dei consorziati

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

2. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dallo statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili.

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei conorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i). Tale contributo è determinato, secondo criteri fissati con apposito regolamento, in misura percentuale al fatturato dell'anno precedente per i materiali di imballaggio in vetro e per gli imballaggi in vetro prodotti, destinati al mercato interno, o in relazione al valore per i materiali di imballaggio in vetro e per gli imballaggi in vetro importati;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli, oltre quelli previsti dal presente statuto, disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

5. I consorziati tenuti ad aderire al Conai ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al Conai che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.

6. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o imballaggi pieni e vuoti e relativi semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

7. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

Titolo II

Organi

 

Articolo 7

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ed il Vice Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8

Assemblea dei consorziati

1. All'Assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. L'Assemblea ordinaria del Consorzio è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, mediante raccomandata o telefax inviati almeno 15 giorni prima dell'adunanza e recanti l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore di distanza dalla prima.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

3. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

4. Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato.

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando le imprese consorziate rappresentate costituiscono più della metà delle quote consortili complessive; in seconda convocazione qualunque sia la percentuale quote consortili rappresentate dai partecipanti.

6. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai partecipanti.

7. Per la validità delle delibere concernenti l'approvazione del bilancio, dei regolamenti consortili e loro modifiche, e le proposte di modifica dello statuto è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, l'intervento di un numero di consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione complessive.

8. Le eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere promosse dal Consigli di Amministrazione e deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Corsorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

10. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle Assmblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e con il presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codici civile.

 

Articolo 9

Funzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio:

a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

b) elegge i memhri del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri, nomina il Presidente ed il Vice presidente, fissandone i rispettivi poteri;

c) determina il valore unitario delle quote di partecipazione e la loro ripartizione;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di amministrazione;

e) delibera circa la eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed al Vice presidente, dell'eventuale emolumento e/o indennità di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;

f) delibera, in sede straordinaria, le proposte di modifica dello statuto;

g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza da questo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

i) delibera in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 5 e sul versamento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b).

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da dieci membri, di cui due designati dagli importatori di imballaggi in vetro vuoti e uno dagli utilizzatori. I membri sono nominati in rappresentanza dei consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario; i suoi membri sono rieleggibili. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista di categoria cui appartengono. Con apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con propria deliberazione ratificata dal Collegio dei Revisori. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemlea. Qualora, per dimissioni o per qualunque altra causa, venga a cessare dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere immediatamente convocata dai Consiglieri rimasti o anche da un solo consorziato l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'Assemblea.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte in cui vi sia materia per deliherare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione è fatta a mezzo invito scritto da comunicarsi, anche a mezzo telefax, non meno di dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i Consiglieri ed i Revisori effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 11

Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) convoca l'Assemblea;

b) definisce la ripartizione delle quote in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

c) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale nonché la relazione afferente quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

d) determina l'entità dei contributi a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;

e) predispone la relazione sull'attività, comprendente il programma specifico di prevenzione ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in vetro, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

f) propone all'Assemblea le candidature per l'elezione al Consiglio di amministrazione e al Conai;

g) adotta gli schemi dei regolamenti consortili iniziali e le loro sucessive modificazioni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

h) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

i) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'articoli 3, comma 4;

l) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortili e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

m) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;

n) non il segretario o il direttore del Consorzio;

o) determina l'organico del personale del Consorzio;

p) nomina, e del caso, il comitato esecutivo;

q) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, comunicando l'eventuale rigetto della richiesta all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

r) compie tutti gli atti ed operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge del presente statuto, siano riservate ad altri organi del Consorzio;

s) delibera in merito a tutte le funzioni nell'ambito del programma specifico di prevenzione e dei programmi di attività e di investimento che elabora e sottopone all'Assemhlea per l'approvazione;

t) trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Conai i programmi di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo;

u) delibera ogni altro atto o iniziativa opportuna per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Spetta inoltre, a titolo esemplificativo, al Consiglio d'amministrazione:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei consorziati verificando la sussistenza dei requisiti d'ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Conai,

b) deliberare sull'esclusione dei consorziati;

c) determinare l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente.

Articolo 12

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio seno, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere scelto dal Consiglio stesso.

2. Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

4. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti.

Articolo 13

Presidente — Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono nominati dall'assemblea con le modalità dell'articolo 8, comma 6, durano in carica tre anni, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario, e sono rieleggibili.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

3. Il Presidente presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e rappresenta il Consorzio nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni al medesimo attribuite sono svolte dal Vice Presidente.

4. In caso di assoluta urgenza e di impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione o il Comitato Esecutivo, il Presidente può adottare, temporaneamente, i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Articolo 14

Collegio Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea fra i professionisti iscritti alí'Albo dei revisori contabili.

3. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 6.

BI Revisori durano in carica tre anni, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario, e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei Revisori supplenti. I Revisori nominati in sostituzione rimangono in carica sino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti. Ai Revisori spettano gli emolumenti di legge ed il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

5. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consultivo alle scritture contabili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

6. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire a quelle del' ssemblea. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. All'attività del Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con il presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 15

Collegio Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibile. I probiviri eleggono il proprio Presidente.

2. I Probiviri:

a) decidono sulle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;

b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, sulle controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente;

c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i consorziati sottopongono al Collegio.

3. I Probiviri rendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.

4. Le decisioni dei Probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.

Titolo III

Disposizioni generali, finanziarie, transitorie e finali

 

 

Articolo 16

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

5. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dalla relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale e il conto economico, e la nota integrativa.

6. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

 

Articolo 17

Rapporto con il Consorzio Nazionale Imballaggi

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il Conai.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al Conai ed all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione, comprendente:

a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in vetro;

b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far parte del Consorzio.

5. Qualora un consorziato intenda partecipare al Conai senza farsi rappresentare dal Consorzio, è tenuto a darne comunicazione all'atto della propria adesione o entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di mancata comunicazione, il Consorzio partecipa al Conai anche in rappresentanza del consorziato.

 

Articolo 18

Regolamenti

1. Per assicurare l'operatività del Consorzio, il Consiglio d'amministrazione adotta apposite proposte di regolamenti per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

2. I regolamenti e le loro eventuali modifiche sono deliberati dall'Assemblea e sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che possono richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

 

Articolo 19

Fondo consortile — Fondo di riserve

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvato dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

 

Articolo 20

Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e le loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con i soggetti associativi e gli altri Consorzi di cui agli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad attuare forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

 

Articolo 21

Ingresso recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2 del presente statuto possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale devono dichiarare di possedere i requisiti di cui all'articolo 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorzi.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla richiesta. Detta richiesta può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni.

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio con effetto dall'esercizio successivo a quello in corso, previa comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale.

4. I consorziati, nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento delle obbligazioni consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed al Conai i nominativi dei Consorzi che hanno cessato di far parte del Consorzio stesso.

 

Articolo 22

Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominato "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2, comma 1, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale prowede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

 

Articolo 22-bis

Liquidazione — Scioglimento

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rmanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto dl eventuali indicazioni normative a riguardo.

 

Articolo 22-ter

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

 

Articolo 23

Norma finale

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto nel presente atto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre comunque regolanti la materia.

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