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Regolamento Consiglio Ue 559/2014/Ue

Istituzione dell'impresa "Celle a combustibile e idrogeno 2"

Parole chiave Parole chiave: Energia | Ricerca / Sviluppo | Idrogeno | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Industria

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 6 maggio 2014, n. 559/2014/Ue

(Guue 7 giugno 2014 n. L 169)

Rgolamento che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"

(Testo rilevante ai fini del See)

 

Il Consiglio dell'Unione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

considerando quanto segue:

(1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

(2) La decisione 2006/971/Ce del Consiglio 3 ha individuato specifici partenariati pubblico-privati che meritano di essere sostenuti, compreso un partenariato pubblico-privato nell'ambito specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno.

(3) La comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020") sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo, sia il Consiglio hanno approvato la strategia Europa 2020.

(4) Il regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ("Orizzonte 2020") intende conseguire un maggiore impatto sulla ricerca e sull'innovazione associando i fondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a realizzare i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Conformemente al regolamento (Ue) n. 1291/2013, la partecipazione dell'Unione a tali partenariati pubblico-privato può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) a norma della decisione n. 1982/2006/Ce.

(5) Conformemente al regolamento (Ue) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/Ue del Consiglio 5 , è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione (Ue) n. 1982/2006/Ce alle condizioni specificate nella decisione (Ue) 2013/743/Ue.

(6) L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno", istituita dal regolamento (Ce) n. 521/2008 del Consiglio 6 , ha dimostrato il potenziale dell'idrogeno come vettore energetico e delle celle a combustibile come convertitori di energia al fine di offrire una via verso sistemi ecocompatibili che siano in grado di ridurre le emissioni, aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e stimolare l'economia. La valutazione intermedia dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2011 dal titolo "Partenariati nella ricerca e innovazione", ha evidenziato che l'impresa comune è servita da piattaforma per creare un partenariato forte, mobilitare finanziamenti pubblici e privati e favorire il forte coinvolgimento dell'industria, in particolare delle PMI. Tale valutazione ha altresì raccomandato un incremento altresì suggerito un aumento delle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno, che è stato inserito tra i nuovi obiettivi da perseguire. È pertanto opportuno che l'ambito di ricerca dell'impresa comune continui a essere sostenuto allo scopo di sviluppare un portafoglio di soluzioni pulite, efficienti e sostenibili fino alla loro introduzione sul mercato.

(7) A tal fine, una nuova impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e idrogeno ("l'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2") dovrebbe essere stabilito e dovrebbe sostituire e subentrare all'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno.

(8) È altresì opportuno che la prosecuzione dell'azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a combustibile e idrogeno tenga conto dell'esperienza acquisita dalle attività dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno", compresi i risultati della prima valutazione intermedia della Commissione e i risultati delle raccomandazioni dei soggetti portatori d'interesse. La prosecuzione di tale azione di sostegno dovrebbe essere attuata attraverso una struttura e regole più adeguate allo scopo volte ad accrescere l'efficienza e garantire la semplificazione. A tal fine, è opportuno che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" adotti un regolamento finanziario adeguato alle sue esigenze specifiche ai sensi del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 .

(9) I membri dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" diversi dall'Unione hanno manifestato per iscritto il proprio consenso affinché le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" siano condotte nell'ambito di una struttura che sia meglio adattata alla natura di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" diversi dall'Unione accettino lo statuto di cui all'allegato del presente regolamento mediante una lettera di approvazione.

(10) Per raggiungere i propri obiettivi, è opportuno che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" fornisca sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte aperti e competitivi.

(11) È opportuno che i contributi dei membri diversi dall'Unione e delle loro entità costitutive o affiliate non si limitino solo alla copertura dei costi amministrativi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" e al cofinanziamento richiesto per la conduzione di azioni di ricerca e innovazione sostenute dalla medesima impresa. I loro contributi dovrebbero ricomprendere anche le attività supplementari che devono essere intraprese dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive o affiliate, specificate nel piano delle attività aggiuntive. Al fine di avere una panoramica completa dell'effetto leva, è opportuno che queste ulteriori attività costituiscano dei contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno".

(12) Qualsiasi istituzione ammissibile può diventare un partecipante o un coordinatore nell'ambito dei progetti selezionati. In funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e dell'obiettivo dell'azione indicati nel piano di lavoro, si può esigere che i partecipanti siano entità costitutive di un membro diverso dall'Unione, conformemente al regolamento (Ue) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(13) Le specificità del settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno, in particolare il fatto che si tratti ancora di un settore prematuro che non registra un chiaro rendimento sugli investimenti e i cui principali benefici sono solo di natura sociale, giustificano il fatto che il contributo dell'Unione è più alto rispetto a quello prestato dai membri diversi dall'Unione. Al fine di promuovere una maggiore rappresentatività dei gruppi membri dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" e sostenere la partecipazione di nuove entità costitutive all'iniziativa tecnologica congiunta, è opportuno che il contributo dell'Unione sia erogato in due rate, la concessione della seconda delle quali è condizionata al rispetto di obblighi aggiuntivi, in particolare in capo alle nuove entità costitutive.

(14) Nel valutare l'impatto complessivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e idrogeno, si tiene conto degli investimenti di tutti i soggetti giuridici diversi dall'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di detta iniziativa tecnologica congiunta. I costi sostenuti da tutti i soggetti giuridici in relazione ad attività aggiuntive al di fuori del piano di lavoro dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" e che contribuiscono agli obiettivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" dovrebbero essere dichiarati all'atto della firma delle convenzioni di sovvenzione. Sono previsti investimenti complessivi nell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno pari ad almeno 665 000 000 Eur.

(15) È opportuno che la partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" sia conforme al regolamento (Ue) n. 1290/2013. L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.

(16) L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, ai richiedenti, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" a fini dell'inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

(17) Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione, l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe tenere conto delle definizioni Ocse relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level).

(18) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione 9 .

(19) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione delle revisioni contabili e documentazione e relazioni sproporzionate. Le revisioni contabili sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (Ue) n. 1291/2013.

(20) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'accertamento delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e finanziarie conformi al regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012.

(21) È opportuno che il revisore interno della Commissione eserciti nei confronti dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

(22) In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell'Unione per l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", ma dovrebbero allinearsi per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(23) L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe essere reso pubblico.

(24) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.

(25) L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" era stata costituita per il periodo fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe continuare a sostenere il programma di ricerca "Celle a combustibile e idrogeno 2" realizzando le restanti azioni intraprese nell'ambito del regolamento (Ce) n. 521/2008 conformemente al medesimo regolamento. Per garantire l'uso ottimale dei finanziamenti destinati alla ricerca, è opportuno che la fase di transizione dall'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" all'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" sia allineata e sincronizzata con la fase di transizione dal settimo programma quadro a Orizzonte 2020. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (Ce) n. 521/2008 sia abrogato e adottare disposizioni transitorie.

(26) In considerazione dell'obiettivo di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.

(27) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire costituire l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" per rafforzare la ricerca industriale e l'innovazione in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, per evitare duplicazioni, mantenere la massa critica e garantire che il finanziamento pubblico sia utilizzato in modo ottimale, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Ha adottato il prsente regolamento:

Articolo 1

Costituzione

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno", è costituita, per il periodo fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("l'impresa comune Fch 2"). Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte da parte dell'impresa comune Fch 2 sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.

2. L'impresa comune Fch 2 sostituisce l'impresa comune Fch istituita dal regolamento (Ce) n. 521/2008, alla quale subentra.

3. L'impresa comune Fch 2 è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato conformemente all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012.

4. L'impresa comune Fch 2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. Essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

5. L'impresa comune Fch 2 ha sede a Bruxelles, Belgio.

6. Lo statuto dell'impresa comune Fch 2 è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'impresa comune Fch 2 persegue i seguenti obiettivi:

a) contribuire all'attuazione del regolamento (Ue) n. 1291/2013 e, in particolare, della sfida dell'energia sicura, pulita ed efficiente e della sfida dei trasporti intelligenti, ecologici e integrati di cui alla parte III dell'allegato I della decisione 2013/743/Ue;

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno" mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione.

2. In particolare, l'impresa comune Fch 2 mira a:

a) ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al contempo la durata a livelli che possano competere con le tecnologie convenzionali;

b) aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle diverse celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, a livelli che possano competere con le tecnologie convenzionali, riducendone al contempo i costi;

c) aumentare l'efficienza energetica della produzione di idrogeno principalmente dall'elettrolisi dell'acqua e da fonti rinnovabili, riducendo al contempo i costi operativi e in conto capitale, affinché il sistema combinato di produzione di idrogeno e conversione tramite il sistema delle celle a combustibile possano competere con le alternative per la produzione di elettricità disponibili sul mercato;

d) dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno a sostegno dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili nei sistemi energetici, compreso il suo impiego quale mezzo competitivo di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili;

e) ridurre l'impiego delle "materie prime critiche" definite dall'Ue, per esempio impiegando risorse a basso contenuto o prive di platino e riciclando o riducendo o evitando l'impiego di elementi delle terre rare.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Fch 2, comprensivo degli stanziamenti Efta, a copertura dei costi amministrativi e operativi ammonta fino a 665 000 000 Eur ed è suddiviso come segue:

a) fino a 570 000 000 Eur a copertura del contributo da parte dei membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dell'Unione o delle loro entità costitutive o affiliate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) fino a 95 000 000 Eur a copertura di eventuali contributi aggiuntivi da parte dei membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dell'Unione o delle loro entità costitutive o affiliate superiori all'importo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il contributo finanziario dell'Unione proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnato al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

2. Le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione sono stabilite da un accordo di delega e da accordi relativi al trasferimento annuale di fondi da stipularsi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune Fch 2.

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 e, inter alia, i seguenti aspetti:

a) i requisiti per il contributo dell'impresa comune Fch 2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/Ue;

b) i requisiti per il contributo dell'impresa comune Fch 2 ai fini del controllo di cui all'allegato III della decisione 2013/743/Ue;

c) gli indicatori di prestazione specifici relativi al funzionamento dell'impresa comune Fch 2;

d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

e) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune Fch 2 anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

f) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell'organico.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1. I membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 380 000 000 Eur nel corso del periodo definito all'articolo 1.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è composto come segue:

a) contributi all'impresa comune Fch 2 di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto;

b) contributi in natura pari ad almeno 285 000 000 Eur nel periodo definito all'articolo 1 da parte dei membri diversi dall'Unione ovvero delle loro entità costitutive o affiliate, relativi ai costi da essi sostenuti per l'attuazione delle attività aggiuntive al di fuori del piano di lavoro dell'impresa comune Fch 2 e che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta Fch. Gli altri programmi di finanziamento dell'Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili. In tali casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura apportati dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive o affiliate.

I costi di cui alla lettera b) del primo comma non sono ammissibili al sostegno finanziario da parte dell'impresa comune Fch 2. Le attività corrispondenti sono riportate in un piano annuale delle attività aggiuntive che indica il valore stimato di tali contributi.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione comunicano al consiglio di direzione dell'impresa comune Fch 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 versati in ciascuno degli esercizi precedenti.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) dello statuto, i costi sono determinati conformemente alle consuete pratiche contabili delle entità interessate, ai principi contabili applicabili del paese in cui l'entità è stabilità e ai vigenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune Fch 2 qualora il contenuto della certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti a revisione contabile da parte dell'impresa comune Fch 2 o di qualsiasi organo dell'Unione.

5. La Commissione ha la facoltà di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Fch 2 o di avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dello statuto, se i membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione ovvero le loro entità costitutive o affiliate non versano i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero li versano solo parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione al momento della decisione di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario all'impresa comune Fch 2.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune Fch 2 adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (Ue) n. 110/2014 della Commissione 10 .

Articolo 6

Personale

1. Al personale dell'impresa comune Fch 2 si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, quale definito dal regolamento (Cee, Euratom, Ceca) n. 259/68 del Consiglio 11 ("Statuto dei funzionari" e "Regime applicabile agli altri agenti") e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto dei funzionari e di detto regime applicabile agli altri agenti.

2. Il consiglio di direzione esercita, relativamente al personale dell'impresa comune Fch 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere contratti ("poteri dell'autorità di nomina").

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può decidere di sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest'ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita direttamente i poteri dell'autorità di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune che non sia il direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4. Le risorse in organico sono stabilite nella tabella del personale in organico dell'impresa comune Fch 2, che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado e il numero di agenti contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, in linea con il relativo bilancio annuale.

5. Il personale dell'impresa comune Fch 2 è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali.

6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune Fch 2.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune Fch 2 può ricorrere a esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall'impresa stessa. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale.

2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Fch 2 e per il ricorso ai tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune Fch 2 e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune Fch 2

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Fch 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune Fch 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune Fch 2 destinato a coprire la responsabilità di cui al paragrafo 1 o 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato una spesa dell'impresa comune Fch 2 ed è coperto dalle sue risorse.

4. L'impresa comune Fch 2 è la sola responsabile dell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

a) in base a ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni o contratti conclusi dall'impresa comune Fch 2 o in sue decisioni;

b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune Fch 2 nell'esercizio delle sue funzioni;

c) sulle controversie tra l'impresa comune Fch 2 e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.

2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici del diritto dell'Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Fch 2.

Articolo 11

Valutazione

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune Fch 2, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi apportati alle azioni indirette dalle entità costitutive dei membri diversi dall'Unione o dalle loro entità affiliate, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune Fch 2 sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (Ue) n. 1291/2013.

2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 4, paragrafo 5, ovvero adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.

3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune Fch 2, ma non oltre i due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 21 dello statuto, la Commissione conduce una valutazione finale dell'impresa comune Fch 2. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Fch 2 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura di cui al regolamento finanziario dell'impresa comune Fch 2.

Articolo 13

Revisioni contabili ex post

1. Le revisioni contabili ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite dall'impresa comune Fch 2 a norma dell'articolo 29 del regolamento (Ue) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2. La Commissione può decidere di eseguire le revisioni contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi, si attiene alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (Ue, Euratom) n. 966/2012, (Ue) n. 1290/2013 e (Ue) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. L'impresa comune Fch 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dalla Commissione stessa o dall'impresa comune, come pure alla Corte dei conti, l'accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle proprie revisioni contabili.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal dal regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio 12 e dal regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 , al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune Fch 2, la Corte dei conti e l'Olaf a svolgere tali revisioni contabili e indagini nei limiti delle rispettive competenze.

4. L'impresa comune Fch 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5. L'impresa comune Fch 2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall' Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) 14 . L'impresa comune Fch 2 adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'Olaf.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune Fch 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 si applica ai documenti dell'impresa comune Fch 2.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune Fch 2 può adottare le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (Ce) n. 1049/2001.

3. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune Fch 2 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (Ce) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore alle condizioni stabilite dall'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Il regolamento (Ue) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall'impresa comune Fch 2. A norma di detto regolamento, l'impresa comune Fch 2 è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all'articolo 1 dello statuto.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 1290/2013, i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive giustificate in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e dell'obiettivo dell'azione.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l'impresa comune Fch 2 e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato deve concedere all'impresa comune Fch 2.

Articolo 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (Ce) n. 521/2008 che istituisce l'impresa comune Fch è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate nell'ambito del regolamento (Ce) n. 521/2008 e gli obblighi finanziari sorti a seguito di tali azioni continuano a essere disciplinati da tale regolamento fino al loro completamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale del funzionamento dell'impresa comune Fchai sensi del regolamento (Ce) n. 521/2008.

3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto ai sensi del regolamento (Ce) n. 521/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari.

In particolare, al direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (Ce) n. 521/2008 sono assegnate le funzioni spettanti al direttore esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto a decorrere dal 27 giugno 2014 per il periodo rimanente del suo mandato. Le altre condizioni contrattuali restano invariate.

4. Salvo altrimenti concordato tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (Ce) n. 521/2008, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività, dei membri di cui al regolamento in questione sono trasferiti ai membri, ai sensi del presente regolamento.

5. Gli eventuali stanziamenti non utilizzati ai sensi del regolamento (Ce) n. 521/2008 sono trasferiti all'impresa comune Fch 2.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Allegato

Statuto dell'impresa comune Celle A combustibile e idrogeno 2

Articolo 1

Compiti

L'impresa comune Fch 2 svolge i seguenti compiti:

a) fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;

b) con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiunge la massa critica necessaria per costruire la fiducia nell'industria, negli investitori pubblici e privati, nei responsabili politici e nelle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;

c) integra la ricerca e gli sviluppi tecnologici e si concentra su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività industriale per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e supera le strozzature tecnologiche critiche;

d) favorisce l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore;

e) facilita l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca;

f) promuove il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020;

g) realizza ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato;

h) sostiene l'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e rivede le disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso nel mercato e sostiene l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero e dei mercati di esportazione;

i) garantisce la gestione efficiente dell'impresa comune Fch 2;

j) impegna gli importi finanziati dall'Unione e mobilita altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di ricerca e innovazione relative al settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno;

k) favorisce e facilita il coinvolgimento dell'industria in attività ulteriori attuate al di là delle azioni indirette;

l) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, dell'articolo 28 del regolamento (Ue) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili e accessibili tramite una banca dati elettronica Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;

m) assicura il collegamento con un'ampia gamma di parti interessate, incluse le organizzazioni di ricerca e le università;

n) svolge ogni altro compito necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

 

Articolo 2

Membri

I membri dell'impresa comune Fch 2 sono:

a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) previa accettazione del presente statuto, mediante lettera di approvazione, il gruppo industriale New Energy World Industry Grouping AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890 025 478, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (il "gruppo industriale"); e

c) previa accettazione del presente statuto, mediante lettera di approvazione, il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno" New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897.679.372, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (il "gruppo di ricerca").

Le entità costitutive sono le entità che costituiscono ciascun membro dell'impresa comune Fch 2 diverso dall'Unione, conformemente allo statuto di detto membro.

 

Articolo 3

Modifiche della composizione

1. Ciascun membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune Fch 2. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine il membro uscente è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o contratti dall'impresa comune Fch 2 prima della cessazione della sua partecipazione.

2. La partecipazione all'impresa comune Fch 2 non può essere trasferita a un soggetto terzo senza il previo accordo del consiglio di direzione.

3. Conformemente al presente articolo, dopo ogni modifica alla composizione dei membri, l'impresa comune Fch 2 pubblica immediatamente sul proprio sito Internet un elenco aggiornato dei membri dell'impresa comune Fch 2 insieme alla data a partire dalla quale tale modifica ha effetto.

 

Articolo 4

Organi dell'impresa comune Fch 2

1. Gli organi dell'impresa comune Fch 2 sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il comitato scientifico;

d) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

e) il forum dei soggetti portatori d'interesse.

2. Il comitato scientifico, il gruppo di rappresentanti degli Stati e il forum dei soggetti portatori d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune Fch 2.

 

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto di:

a) tre rappresentanti della Commissione per conto dell'Unione;

b) sei rappresentanti del gruppo industriale, di cui almeno uno in rappresentanza delle PMI;

c) un rappresentante del gruppo di ricerca.

 

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1. L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili. Il gruppo industriale detiene il 43 % dei diritti di voto, mentre il gruppo di ricerca ne detiene il 7 %. I membri si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione prende le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % di tutti i voti, compresi i voti dei membri che sono assenti.

2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni.

3. Il consiglio di direzione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti del gruppo industriale e del gruppo di ricerca o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal suo presidente e si svolgono generalmente nella sede dell'impresa comune Fch 2.

Il direttore esecutivo ha il diritto di prendere parte alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del comitato scientifico ha il diritto, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di prendere parte alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Caso per caso, il consiglio di direzione può invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali nell'ambito dell'Unione.

4. I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

5. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e delle operazioni dell'impresa comune Fch 2 e supervisiona l'attuazione delle sue attività.

2. La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune Fch 2 e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.

3. In particolare, il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:

a) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune Fch 2 di qualsiasi membro inadempiente;

b) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune Fch 2 conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;

c) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune Fch 2, compresa la tabella del personale in organico che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado, nonché il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno;

d) esercita i poteri dell'autorità di nomina relativamente al personale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

e) nomina o destituisce il direttore esecutivo o ne proroga il mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla le prestazioni;

f) approva la struttura organizzativa dell'Ufficio del programma su raccomandazione del direttore esecutivo;

g) approva il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo, previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

h) approva il piano annuale delle attività aggiuntive di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento in base a una proposta dei membri diversi dall'Unione e previa consultazione, se del caso, di un gruppo di consulenza ad hoc;

i) approva la relazione annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;

j) provvede, se del caso, a costituire una capacità di revisione contabile interna dell'impresa comune Fch 2;

k) approva gli inviti e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

l) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;

m) definisce la politica di comunicazione dell'impresa comune Fch 2 su raccomandazione del direttore esecutivo;

n) se del caso, definisce disposizioni di attuazione dello statuto del personale e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;

o) se del caso, definisce regole relative al distacco degli esperti nazionali all'impresa comune Fch 2 e sul ricorso a tirocinanti a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;

p) se del caso, istituisce gruppi di consulenza che affiancano gli organi dell'impresa comune Fch 2;

q) se del caso, presenta alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento proposta da un membro dell'impresa comune Fch 2;

r) è responsabile di ogni compito non specificatamente attribuito a un particolare organo dell'impresa comune Fch 2; può assegnare tale compito a uno qualsiasi di tali organi.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio di direzione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Se del caso, la Commissione coinvolge rappresentanti di membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione nella procedura di selezione.

In particolare, è garantita un'adeguata rappresentanza dei membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tal fine, i membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore per conto del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte del personale e viene reclutato come agente temporaneo dell'impresa comune Fch 2 conformemente all'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto del direttore esecutivo, l'impresa comune Fch 2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo è nominato per un periodo di tre anni. Al temine di tale periodo, la Commissione, se del caso coinvolgendo i membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione, effettua una valutazione dei risultati conseguiti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide che attendono l'impresa comune Fch 2 in futuro.

4. Il consiglio di direzione, agendo su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta per un periodo non superiore a quattro anni.

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Se del caso, il direttore esecutivo può essere destituito dalle sue funzioni solo su decisione del consiglio di direzione che agisce su proposta della Commissione, se del caso coinvolgendo i membri dell'impresa comune Fch 2 diversi dall'Unione.

 

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune Fch 2, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Fch 2. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Fch 2.

4. In particolare, il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti in maniera indipendente:

a) predispone e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella del personale in organico corrispondente con l'indicazione del numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno;

b) predispone e presenta per adozione al consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti;

c) sottopone al parere del consiglio di direzione i conti annuali;

d) predispone e presenta all'approvazione del consiglio di direzione la relazione annuale di attività e le previsioni di spesa corrispondenti;

e) trasmette al consiglio di direzione la relazione sui contributi in natura nell'ambito delle azioni indirette, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto;

f) presenta all'approvazione del consiglio di direzione l'elenco delle proposte da selezionare per il finanziamento;

g) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;

h) sottoscrive singole convenzioni e decisioni di sovvenzione;

i) sottoscrive contratti di appalto;

j) attua la politica di comunicazione dell'impresa comune Fch 2;

k) organizza, dirige e controlla le attività e il personale dell'impresa comune Fch 2 entro i limiti della delega concessa dal consiglio di direzione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

l) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione;

m) garantisce l'esecuzione della valutazione e della gestione dei rischi;

n) adotta ogni altra misura necessaria alla valutazione dei progressi compiuti dall'impresa comune Fch 2 verso il conseguimento dei propri obiettivi;

o) svolge ogni altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5. Il direttore esecutivo istituisce un "Ufficio del programma" incaricato dell'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutti i compiti di sostegno derivanti dal presente regolamento. L'Ufficio del programma è composto di personale dell'impresa comune Fch 2 e provvede in particolare allo svolgimento delle seguenti mansioni:

a) fornisce sostegno nell'istituzione e nella gestione di un sistema contabile adeguato conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Fch 2;

b) gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro annuale, nonché l'amministrazione delle convenzioni e delle decisioni, compreso il relativo coordinamento;

c) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa congiunta Fch 2 tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti e far fronte alle loro richieste specifiche;

d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune Fch 2 e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

 

Articolo 10

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto di nove membri al massimo. Esso elegge un presidente tra i suoi membri.

2. La composizione del comitato scientifico riflette una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l'intero settore tecnico necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni da rivolgere all'impresa comune Fch 2.

3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.

4. Il comitato scientifico ha i compiti seguenti:

a) dà il proprio parere circa le priorità scientifiche da individuare nei piani di lavoro annuali;

b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente.

6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare alle riunioni persone che non siano membri.

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 11

Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali nell'ambito dell'Unione.

3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce parere sui seguenti aspetti:

a) i progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune Fch 2 e il conseguimento degli obiettivi;

b) l'aggiornamento dell'orientamento strategico;

c) collegamenti con Orizzonte 2020;

d) i piani di lavoro annuali;

e) la partecipazione delle Pmi.

4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce altresì informazioni all'impresa comune Fch 2 e funge da collegamento nei suoi confronti sulle seguenti questioni:

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle tecnologie Fch, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;

b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.

5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può, di propria iniziativa, rivolgere raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

Il consiglio di direzione informa il gruppo di rappresentanti degli Stati senza indebito ritardo del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte o fornisce le motivazioni dell'eventuale mancato seguito.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune Fch 2, all'esito di ciascun invito a presentare proposte e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Fch 2.

7. Il gruppo di rappresentanti degli Stati di Fch 2 adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 12

Forum dei soggetti portatori d'interesse

1. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è aperto a tutti i soggetti portatori d'interesse pubblici e privati, nonché a gruppi di interesse internazionali provenienti dagli Stati membri, dai paesi associati e da altri paesi.

2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è informato delle attività dell'impresa comune Fch 2 ed è invitato a formulare commenti.

3. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è convocato dal direttore esecutivo.

 

Articolo 13

Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune Fch 2 è finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione, o dalle loro entità costitutive o affiliate, attraverso contributi finanziari versati a rate e contributi relativi ai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette e non rimborsati dall'impresa comune Fch 2.

2. I costi amministrativi dell'impresa comune Fch 2 non superano i 38 000 000 Eur e sono coperti da contributi finanziari suddivisi, su base annua, tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. L'Unione contribuisce per il 50 %, il gruppo industriale per il 43 % e il gruppo di ricerca per il 7 %. Se una parte del contributo per i costi amministrativi non viene utilizzata, può essere messa a disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune Fch 2.

3. I costi operativi dell'impresa comune Fch 2 sono coperti dalle seguenti risorse:

a) un contributo finanziario dell'Unione;

b) contributi in natura delle entità costitutive dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità affiliate che partecipano alle azioni indirette, rappresentati dai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette, diminuiti del contributo alla copertura di tali costi da parte dell'impresa comune Fch 2 e dell'Unione.

4. Le risorse dell'impresa comune Fch 2 inserite nel bilancio dell'impresa comune constano dei seguenti contributi:

a) contributi finanziari ai costi amministrativi da parte dei membri;

b) contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;

c) eventuali entrate generate dall'impresa comune Fch 2;

d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati all'impresa comune Fch 2 dai suoi membri sono considerati entrate dell'impresa comune Fch 2.

5. Tutte le risorse dell'impresa comune Fch 2 e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

6. L'impresa comune Fch 2 è proprietaria di tutti i beni da essa creati o a essa ceduti ai fini della conseguimento dei suoi obiettivi.

7. Eccetto in occasione dello scioglimento dell'impresa comune Fch 2, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune Fch 2.

 

Articolo 14

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune Fch 2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

 

Articolo 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

 

Articolo 16

Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro annuale, composto da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno successivo. Il progetto di piano di lavoro riporta altresì il valore stimato dei contributi da fornire a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto.

2. Il piano di lavoro annuale relativo a un determinato anno è approvato entro la fine dell'anno precedente ed è messo a disposizione del pubblico.

3. Il direttore esecutivo predispone il progetto di bilancio annuale per l'anno successivo e lo trasmette al consiglio di direzione per adozione.

4. Il bilancio annuale relativo a un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente.

5. Il bilancio annuale è adattato in modo da tenere conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione stabilito nel bilancio di quest'ultima.

 

Articolo 17

Relazioni operative e finanziarie

1. Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Fch 2.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Fch 2 nell'anno civile precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo all'anno in oggetto. La relazione annuale di attività comprende, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, e le spese relative;

b) le azioni trasmesse, compresa una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

c) le azioni selezionate per il finanziamento, comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese e che riporti il contributo dell'impresa comune Fch 2 ai singoli partecipanti e azioni.

2. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, la relazione annuale di attività è messa a disposizione del pubblico.

3. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'impresa comune Fch 2 comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'impresa comune Fch 2 trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune Fch 2 ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 il contabile dell'impresa comune Fch 2 redige i conti definitivi dell'impresa comune Fch 2 e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune Fch 2.

Entro il 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al Consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in oggetto.

 

Articolo 18

Revisione contabile interna

Il revisore interno della Commissione esercita sull'impresa comune Fch 2 le medesime competenze esercitate nei confronti della Commissione.

 

Articolo 19

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune Fch 2 è limitata al contributo già versato per i costi amministrativi.

2.L'impresa comune Fch 2 sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

 

Articolo 20

Conflitto di interessi

1. L'impresa comune Fch 2, i suoi organi e il suo personale evitano di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle loro attività.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune Fch 2 adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai propri membri, nonché agli organi e al personale dell'impresa. Tali criteri contengono disposizioni intese a evitare un conflitto di interesse nei confronti dei rappresentanti dei membri che operano nell'ambito del consiglio di direzione.

 

Articolo 21

Scioglimento

1. L'impresa comune Fch 2 è sciolta al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. In aggiunta al paragrafo 1, la procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione ovvero tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune Fch 2.

3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune Fch 2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4. Nel corso della liquidazione dell'impresa comune Fch 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri presenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune Fch 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio di quest'ultima.

5. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni concluse o di tutte le decisioni adottate dall'impresa comune Fch 2, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune Fch 2.

Note ufficiali

1.

Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2.

Decisione (Ce) n. 1982/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (Gu L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

3.

Decisione 2006/971/Ce del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (Gu L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

4.

Regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/Ce (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

5.

Decisione 2013/743/Ue del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-2020) e abroga le decisioni 2006/971/Ce, 2006/972/Ce, 2006/973/Ce 2006/974/Ce e 2006/975/Ce (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

6.

Regolamento (Ce) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" (Gu L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

7.

Regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione [(Gu L 298 del 26.10.2012, pag. 84).

8.

Regolamento (Ue) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

9.

Regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (Gu L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

10.

Regolamento delegato (Ue) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

11.

Regolamento (Cee, Euratom, Ceca) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (Gu L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

12.

Regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (Gu L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

13.

Regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) e che abroga il regolamento (Ce) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (Gu L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

14.

Gu L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

15.

Regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (Gu L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

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