Decisione Commissione Ue 2014/325/Ue
Riconoscimento del sistema "KZR INiG" - Rispetto dei criteri di sostenibilità
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Commissione europea
Decisione di esecuzione 3 giugno 2014, n. 2014/325/Ue
(Guue 4 giugno 2014 n. L 165)
Decisione relativa al riconoscimento del sistema "KZR INiG" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/Ce e 2009/28/Ce
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/Cee del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6, previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/Ce sono simili agli articoli 17 e 18 e all'allegato V della direttiva 2009/28/Ce.
(2) Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/Ce, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.
(3) Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
(4) La richiesta di riconoscere che il sistema "KZR INiG" dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/Ce e alla direttiva 2009/28/Ce è stata presentata alla Commissione il 17 luglio 2012. La versione del sistema che è stata accettata è stata presentata il 17 dicembre 2013. Il sistema riguarda materie prime coltivate e raccolte nell'Ue nonché rifiuti e residui provenienti dall'Ue. Esso copre l'intera catena d'approvvigionamento, dalla produzione di materie prime alla distribuzione di biocarburanti. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/Ce.
(5) Dall'esame effettuato del sistema "KZR INiG" è emerso che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità della direttiva 98/70/Ce e della direttiva 2009/28/Ce e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/Ce.
(6) Dalla valutazione del sistema "KZR INiG" risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/Ce e all'allegato V della direttiva 2009/28/Ce.
(7) Il sistema "KZR INiG" è stato valutato rispetto alla legislazione in vigore al momento dell'adozione della decisione di esecuzione della Commissione. In caso di modifiche significative della base giuridica, la Commissione esaminerà il sistema per stabilire se esso continua a tener conto adeguatamente dei criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Il sistema "KZR INiG" (in appresso "il sistema") per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 17 dicembre 2013, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/Ce e all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/Ce.
Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce.
Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/Ce.
Articolo 2
Le modifiche che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all'adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014
Note ufficiali
GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.