Energia

Normativa Vigente

print

Decisione Commissione Ue 2014/324/Ue

Riconoscimento del "Gafta Trade Assurance Scheme" - Rispetto dei criteri di sostenibilità

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 3 giugno 2014, n. 2014/324/Ue

(Guue 3 giugno 2014 n. L 165)

Decisione sul riconoscimento del "Gafta Trade Assurance Scheme" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/Ce e 98/70/Ce

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/Cee del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/Ce sono simili agli articoli 17 e 18 e all'allegato V della direttiva 2009/28/Ce.

(2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/Ce, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/Ce.

(3) Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4) La richiesta di riconoscere che il "Gafta Trade Assurance Scheme", modificato con un addendum RED, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/Ce e alla direttiva 2009/28/Ce, è stata presentata alla Commissione il 18 febbraio 2014. Il sistema è adatto a tutte le materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel e ha portata globale. Il presente sistema comprende le fasi di scambio, trasporto e stoccaggio delle materie prime di origine agricola dall'azienda agricola fino al primo trasformatore e, relativamente alle altre fasi, si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. In quanto tale spetta al "Gafta Trade Assurance Scheme" garantire che il riconoscimento della Commissione in merito a tali sistemi con i quali opera congiuntamente resti applicabile per la durata della cooperazione. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/Ce.

(5) La valutazione del "Gafta Trade Assurance Scheme", ivi compreso l'addendum RED, ha rilevato che esso soddisfa adeguatamente tutti i criteri di sostenibilità della direttiva 98/70/Ce e della direttiva 2009/28/Ce, fatta eccezione per l'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce, e l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce. Esso fornisce tuttavia dati accurati relativamente agli elementi utili per gli operatori economici a valle della catena di controllo per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce, e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce, e applica un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/Ce.

(6) Dalla valutazione del "Gafta Trade Assurance Scheme", ivi compreso l'addendum RED, risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente.

(7) Il "Gafta Trade Assurance Scheme", ivi compreso l'addendum RED, è stato valutato in base alla legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente decisione di esecuzione della Commissione. In caso di modifiche significative della base giuridica, la Commissione esaminerà il sistema per stabilire se esso continua a tener conto adeguatamente dei criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

(8) In caso di modifiche del sistema, la Commissione lo esaminerà per stabilire se esso continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

Ha adottato la presente decisione:

 

Articolo 1

Il "Gafta Trade Assurance Scheme", ivi compreso l'addendum RED, (in prosieguo "il sistema"), presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 18 febbraio 2014, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/Ce e all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/Ce.

Il sistema non contempla l'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce, né l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce, fa uso tuttavia di dati accurati ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce, e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa.

Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/Ce, fino al primo trasformatore delle materie prime.

 

Articolo 2

Le modifiche che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all'adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.

 

Articolo 3

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni.

 

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598