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Decisione Commissione Ue 2013/256/Ue

Biocarburanti - Riconoscimento dello "strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità - Direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce

Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 30 maggio 2013, 2013/256/Ue

(Guue 1° giugno 2013 n. L 147)

Decisione relativa al riconoscimento dello "strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/Cee del Consiglio, in particolare l'articolo 7-quater, paragrafo 6, previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Gli articoli 7-ter e 7-quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/Ce sono simili agli articoli 17 e 18 e all'allegato V della direttiva 2009/28/Ce.

(2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/Ce, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/Ce.

(3) Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4) Lo "strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce" è stato presentato il 19 febbraio 2013 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Tale strumento consente di calcolare le emissioni di gas serra per un'ampia gamma di biocarburanti e bioliquidi. I sistemi volontari che se ne avvalgono devono garantire il corretto utilizzo dello strumento e l'osservanza di norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/Ce.

(5) Dalla valutazione dello "strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce" risulta che esso contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce e dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce e rispetta i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/Ce e all'allegato V della direttiva 2009/28/Ce.

(6) In caso di modifiche del sistema, la Commissione lo esaminerà per stabilire se esso continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il sistema volontario "strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce" (di seguito, "il sistema"), presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 19 febbraio 2013, contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce e dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce.

Articolo 2

Le modifiche che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all'adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2013

Per la Commissione Il presidente

 

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