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Sentenza Tar Campania 21 febbraio 2014, n. 1141

Territorio - Edilizia - Opera abusiva - Potere di repressione abusi edilizi -Prescrizione - Esclusione - Interesse pubblico alla rimozione - In re ipsa

Tar Campania

Sentenza 21 febbraio 2014, n. 1141

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 7268 del 2005, proposto da:

(omissis) e proseguito da (omissis) e (omissis), quali eredi di (omissis), rappresentate e difese dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Villaricca, non costituito;

 

per l'annullamento

del provvedimento del 6 dicembre 2004 n. 27/U.T.C., con il quale è stato ingiunta al ricorrente la demolizione di tutte le abusive realizzate, consistenti nella costruzione di un manufatto in c.a. esteso su una superficie di mq 154 circa con realizzazione del solaio di calpestio, su cui poggiano n. 12 pilastri in c.a. con sovrastante solaio di copertura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la relazione del dott. (omissis), nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il ricorso in esame il sig. (omissis) ha impugnato l'ordinanza n. 27/UTC del 6 dicembre 2004 con cui il Comune di Villaricca gli ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate, in assenza di permesso di costruire, in via (omissis) s.n.c., consistenti, giusta verbale del Comando di Polizia locale del 15 novembre 2004, prot. 3110/PM, in un manufatto in c.a. occupante una superficie di circa mq 154, di cui risultava realizzato il solaio di calpestio su cui poggiavano n. 12 pilastri in c.a. con sovrastante solaio di copertura.

Il Comune di Villaricca, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La domanda cautelare proposta col ricorso è stata accolta con ordinanza n. 3381 del 24 novembre 2005 fino alla scadenza del termine d'impugnazione dell'eventuale rigetto della domanda di accertamento di conformità presentata in data 27 settembre 2005 dall'interessato.

Con atto notificato al Comune di Villaricca in data 10 aprile 2012 e depositato il successivo giorno 19, si sono costituite in giudizio le signore (omissis) e (omissis), nella qualità di eredi della defunta sig.ra (omissis), moglie del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta che il Comune di Villaricca, non precisando la data della costruzione, avrebbe omesso di considerare l'eventuale intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che non esiste alcun termine di "prescrizione" del potere di repressione degli abusi edilizi.

Infondato è anche il secondo motivo, col quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che hanno giustificato l'intervento sanzionatorio dell'amministrazione.

Infatti, costituendo l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio un atto dovuto, l'interesse pubblico alla sua rimozione è in re ipsa e, pertanto, l'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico (cfr., fra le tante, Tar Campania, Napoli, Sezione II, 12 luglio 2013, n. 3647).

Tanto vale a superare anche le analoghe censure reiterate nei successivi motivi di ricorso e quelle connesse di carenza di istruttoria e di violazione delle garanzie del contraddittorio procedimentale, sollevate da parte ricorrente senza mai contestare l'assenza del titolo edilizio e senza allegare nessuna circostanza da spendere nel confronto con l'amministrazione.

Col terzo motivo di ricorso è censurata l'avvertenza, contenuta nel provvedimento impugnato, che, decorso inutilmente il termine assegnato per la demolizione, il bene, l'area di sedime e l'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale: in particolare, il ricorrente lamenta al riguardo il difetto di motivazione e sostiene la necessità, ai fini dell'acquisizione, dell'accertamento della volontarietà dell'inottemperanza, di un apposito interesse pubblico e dell'identificazione del suolo.

Il motivo è inammissibile, poiché le censure sono indirizzate contro un semplice ammonimento sulle conseguenze derivanti ex lege dall'inottemperanza all'ordine di demolizione: l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, infatti, costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione, sicché non osta alla stessa né il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento eventualmente riposto dall'interessato sulla legittimità delle opere realizzate, né l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l'acquisizione (cfr., ex ceteris, Consiglio di Stato, Sezione VI, 8 febbraio 2013, n. 718).

Col quarto motivo di ricorso, il ricorrente invoca la sospensione dei procedimenti sanzionatori fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sanatoria di cui alla disciplina sul condono edilizio del 2003.

In senso contrario, però, va rilevato che la sospensione perde efficacia una volta che sia scaduto il termine senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria (cfr. articolo 44, comma 3, legge 47/1985, in combinato disposto con l'articolo 32, comma 25, Dl n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003) e nel caso in esame non risulta che il ricorrente abbia presentato domanda di condono edilizio nel prescritto termine del 10 dicembre 2004 (cfr. articolo 32 cit., comma 32). Assume perciò rilievo la circostanza che l'ordine di demolizione, che è atto sicuramente recettizio, gli è stato notificato il 17 giugno 2005, quando cioè non sussisteva più alcuna sospensione. Infine, la domanda di concessione in sanatoria per accertamento di conformità ex articolo 36 Dpr n. 380/2001 presentata dal ricorrente è a sua volta posteriore alla data del 17 giugno 2005, essendo stata trasmessa al Comune con missiva raccomandata del 27 settembre 2005.

Inammissibili sono le successive censure proposte col medesimo motivo contro un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale che, tuttavia, all'epoca del ricorso non era stato ancora adottato. Lo stesso dicasi per le ulteriori censure sulla acquisizione gratuita articolate con l'ultimo motivo di ricorso.

Manifestamente priva di fondamento è infine la tesi dell'inapplicabilità della norma sanzionatoria per pretesa non retroattività della legge n. 47/1985, in relazione alla asserita anteriorità delle opere abusive di cui si tratta, posto che il ricorrente omette, quanto meno, di considerare che già in precedenza le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione dovevano essere demolite a cura e spese del proprietario su ordinanza comunale (cfr. articolo 15 legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere respinto.

Nulla va disposto per le spese di giudizio, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7268/05), lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 21 febbraio 2014.

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