Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2014/15/Ue

Aee - Modifiche alla direttiva 2011/65/Ue  - Esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/15/Ue

(Guue 9 gennaio 2014 n. L 4)

Direttiva che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di piombo, cadmio e cromo esavalente nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) Le parti di dispositivi medici più comunemente riutilizzate sono i tubi a raggi X, le bobine RMI, i circuiti stampati, provenienti da diversi tipi di apparecchiature, i rilevatori e i loro componenti (ad esempio i rilevatori di radiazioni). Alcune di queste parti contengono piccole quantità di piombo, cadmio e cromo esavalente.

(3) Il confronto, dal punto di vista ambientale, fra l'uso di parti riciclate nei casi summenzionati e l'uso di nuove parti, dimostra che l'impatto ambientale negativo complessivo sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori derivante dalla sostituzione sarebbe superiore ai benefici complessivi della stessa.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la di­rettiva 2011/65/Ue,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013.

Allegato

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è aggiunto il seguente punto 31:

"31. Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. Scade il 21 luglio 2021."

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