Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2014/12/Ue

Aee - Modifiche alla direttiva 2011/65/Ue  - Esenzione  relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/12/Ue

(Guue 9 gennaio 2014 n. L 4)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) Nei tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica si verificano forti vibrazioni. La ricerca ha dimostrato che le saldature senza piombo sottoposte a prova vibrazionale sono maggiormente suscettibili di subire danni precoci dovuti alle condizioni di forte vibrazione rispetto alle saldature effettuate con una lega di stagno-piombo. Le condizioni specifiche e le restrizioni geometriche delle apparecchiature limitano la fruibilità di misure meccaniche in grado di eliminare o attenuare in misura sufficiente gli effetti delle vibrazioni intense.

(3) L'eliminazione o la sostituzione del piombo non è praticabile sotto il profilo tecnico o scientifico. È necessaria un'esenzione temporanea per consentire ai produttori un tempo sufficiente affinché la ricerca identifichi materiali e procedure senza piombo adeguati.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013.

Allegato

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è aggiunto il seguente punto 32:

"32. Piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini. Scade il 31 dicembre 2019."

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